Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10627 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10627 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Rosci Davide, nato il giorno 31 luglio 1982,
avverso l’ordinanza 12-25 novembre 2013 del Tribunale della libertà di Roma, che
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza 7 maggio 2013
del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, il quale aveva rigettato la richiesta di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Angelo Di Popolo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità per
sopravvenuto difetto di interesse.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rosci Davide ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 1225 novembre 2013 del tribunale della libertà di Roma che ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza 7 maggio 2013 del G.I.P.

Data Udienza: 20/02/2014

2

presso il Tribunale di Roma, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della
misura in atto della custodia cautelare in carcere.
2. Con un unico motivo di impugnazione si è prospettato violazione di legge
e vizio di motivazione in punto di sussistenza del “ne bis in idem” considerato che
tale evenienza sarebbe stata testualmente esclusa dalla decisione 11 aprile 2013

3. Con memoria, depositata il 18 febbraio u.s., il difensore del ricorrente ha
comunicato la cessazione della misura della custodia cautelare in carcere, in
relazione all’ordinanza 8 febbraio 2014 della Corte di appello di Roma, la quale ha
ad essa sostituito la misura degli arresti domiciliari.
4.

Da ciò la sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione per

sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso in Roma il giorno 20 febbraio 2014
I consigliere estensore

del Tribunale di Roma (di rigetto dell’appello).

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