Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10624 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10624 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da

Di Biasi

Renato nato il giorno 31 luglio 1969 avverso la sentenza 34340 della sezione
feriale di questa Corte, in data 6 settembre 2011.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Di Biasi Renato ricorre personalmente avverso la sentenza 34340 della
sezione feriale di questa Corte, in data 6 settembre 2011, depositata il 20
settembre 2011) che ha dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso ricorrente
avverso la sentenza 9 giugno 2010 (n.1831/2009) della Corte di appello di Napoli )
per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., per l’appartenenza al clan denominato

Data Udienza: 19/02/2014

2

Di Biasi o dei Faiano” ed operante nei quartieri spagnoli in Napoli, gruppo
camorristico facente capo a Mario Di Biasi e Raffaele Scala.
2. Il condannato, con atto vergato a mano (e di non agevole lettura),
ricevuto ex art. 123 cod. proc. pen. dal Direttore della casa di reclusione di
Spoleto, il 4 gennaio 2014, richiamandosi a pronunce della Corte di Strasburgo,

riapertura del procedimento» conclusosi con la condanna ex art. 416 bis cod.
pen..
3. La richiesta risulta inammissibile in quanto presentata oltre il termine stabilito dall’art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen.- di giorni 180 dal deposito della
sentenza della quale si deducono non meglio precisati errori, integranti violazione
del diritto dell’imputato a difendersi.
4. In ogni caso non ricorre l’ipotesi prevista dal comma 3 della stessa
norma, il quale consente il rilievo ex officio -in ogni momento- dell’errore
materiale o dì fatto da parte della Corte di Cassazione.
5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della
Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1500,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 19 febbraio 2014
I consigliere estensore

chiede, sul presupposto di una avvenuta violazione del diritto di difesa, «la

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