Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10623 del 19/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10623 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto Laklaa Abdelmajid, nato il giorno 27 ottobre
1978, avverso l’ordinanza 17 aprile 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Monza.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Gianluigi Pratola che ha concluso per raccoglimento del primo motivo di
impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Laklaa Abdelmajid ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso
l’ordinanza 17 aprile 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Monza, che ha disposto
la confisca della autovettura Audi di proprietà del condannato e sequestrata dalla
Guardia di finanza il 6 aprile 2012.

Data Udienza: 19/02/2014

2

2. Agli atti nella disponibilità della Corte, risulta quanto segue:
a) con sentenza 9 gennaio 2013 il G.I.P. presso il Tribunale di Monza, non
irrevocabile, ha condannato Laklaa Abdelmajid per reati in tema di droga;
b) con ordinanza 17 aprile 2013 lo stesso G.I.P., su richiesta del P.M., ha
disposto la confisca della autovettura Audi di proprietà del condannato e

c) con ricorso 24 giugno 2013 il difensore del Laklaa, dopo aver lamentato
l’omessa notifica del provvedimento di confisca, ne ha sostenuto l’abnormità
perché esso è stato disposto dopo la sentenza di I grado ed in assenza di
contraddittorio tra le parti richiamando la sentenza 867/2013 della II sezione
penale di questa Corte, in violazione degli artt 205, comma 1 e 236 c.p.;
d) con il medesimo ricorso, con un secondo motivo si è dedotta violazione di
legge posto che la vettura confiscata non era stata oggetto di un legittimo atto di
sequestro in quanto il sequestro di iniziativa della Polizia giudiziaria non risulta
essere stato convalidato nel termine di 48 ore dal P.M. con conseguente inefficacia
del sequestro stesso e obbligo di restituzione (si cita in proposito: cass. pen. sez.
III, 8433/2011).
3. Ritiene la Corte in aderenza con le motivate conclusioni del Procuratore
generale, che il I motivo sia fondato e che il suo accoglimento assorba la seconda
doglianza.
4. Invero, come correttamente rilevato, il nostro sistema (artt. 205, comma
1, e 236, comma 2, c.p.: artt. 530.4 e 533.1 c.p.p.) attribuisce al giudice della
cognizione il potere, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna
dell’imputato, di applicare le eventuali misure di sicurezza, consentendo -solo in
via subordinata- che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in
giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di
parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall’art.
676.1 c.p.p..
4.1. In termini il Supremo collegio (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 21420/2011
Rv. 250264) ha stabilito che a norma del combinato disposto dell’art. 205 c.p.,
comma I e art. 236 c.p., le misure di sicurezza debbano essere disposte “nella
stessa sentenza di condanna”, come risulta anche dal tenore dell’art. 579 c.p.p. il

sequestrata dalla Guardia di finanza il 6 aprile 2012;

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quale espressamente prevede l’impugnazione contro il capo della sentenza
concernente le misure di sicurezza.
4.2. Da ciò la conclusione:
a)

che il rimedio, predisposto per l’omessa decisione sul punto, è solo ed

esclusivamente l’impugnazione e non certo una separata decisione, assunta dal

b) che, non a caso, l’art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell’esecuzione la
decisione in ordine alla confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il
giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria: non
risulta quindi previsto che il giudice della cognizione possa provvedere con
separata ordinanza, una volta che il processo sia stato definito con la lettura del
dispositivo.
4.3. Pertanto, la gravata ordinanza va annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2014
Il nsigli e estensore

tribunale dopo l’emissione della sentenza di condanna;

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