Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1062 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1062 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA RAFFAELE N. IL 27/08/1967
avverso la sentenza n. 39/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto in altro non consiste se non
nella manifestazione di un generico dissenso rispetto al giudizio espresso dalla corte
territoriale, sulla base di una motivazione da riguardarsi come tutt’altro che carente o
illogica, avendo la stessa corte fatto puntuale riferimento alla non contestata
esistenza, a carico dell’imputato, oltre a diversi altri precedenti, anche a due
condanne per bancarotta fraudolenta, la seconda delle quali risalente anche ad epoca
recente; il che controbilanciava, nell’insindacabile valutazione operata dal giudice di
merito, l’elemento a favore costituito dal rappresentato (e, peraltro, nel ricorso, non
meglio precisato) “atteggiamento collaborativo” tenuto dall’imputato medesimo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
o a il 25 novembre 2013
Così dec

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di DE LUCA Raffaele
alla pena di anni uno di reclusione per il reato di bancarotta documentale semplice
(art. 217 L.F.);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando difetto di motivazione in ordine al man cato
accoglimento della richiesta di attenuanti generiche e di riduzione della pena al
minimo edittale;

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