Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10618 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10618 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Genchi Gioacchino, nato a Castelbuono il 22/08/1960

avverso l’ordinanza del 02/07/2013 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Fabio Gaetano Repici, che ha concluso chiedendo
l’annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito con istanza di
riesame presentata ai sensi dell’art. 257 cod. proc. pen., confermava il decreto
del 11/06/2013 con il quale il Procuratore della Repubblica presso quello stesso
Tribunale aveva convalidato il sequestro probatorio dei supporti informatici

Data Udienza: 12/02/2014

contenenti la banca dati denominata Teseo nella disponibilità di Gioacchino
Genchi, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 e
323 cod. pen., per avere proceduto al trattamento di dati personali in violazione
degli artt. 23, 132 e 126 d.lgs. cit., in particolare creando una banca dati
contenente dati personali da lui acquisiti nel corso degli anni quale consulente di
varie autorità giudiziarie in 351 diversi procedimenti penali, anche connessi tra
loro, inseriti in cinque tabelle (quella “soggetti”, contenente dati anagrafici,
relazioni di parentela e societarie; quella “traffico master”, contenente dati di

master”, contenente l’elenco degli intestatari di 13.700.000 utenze; quella
“controllo ric utenze”, contenente il numero di volte in cui un’utenza compariva
in ciascun procedimento penale; e quella “rubriche”, contenente 130.000 report
di dati estrapolati da rubriche, anche cartacee); dati che il Genchi aveva
comunicato e diffuso in un libro e in due articoli, al fine di trarne profitto per sé o
per gli editori, con nocumento consistiti nella comunicazione e diffusione di dati
personali del dott. Alberto Cisterna, magistrato, che erano stati accostati in
maniera suggestiva a quelli di personaggi appartenenti alla criminalità
organizzata calabrese; e per avere, nella veste di consulente tecnico incaricato
da diversi uffici giudiziari tra il 1990 ed il 2007, in violazione della citata
disciplina sul trattamento dei dati personali, conservato quei dati personali
acquisiti in ciascun procedimento e da lui conosciuti per ragioni d’ufficio,
facendoli confluire all’interno di un’unica banca dati, e per avere così procurato a
sé ed altri un ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall’utilizzo di quei dati
per la realizzazione dei menzionati libro ed articoli, nonché causato un danno
ingiusto al dott. Cisterna, per le ragioni già chiarite.
Rilevava il Tribunale come, in precedenza, il Giudice per le indagini preliminari
avesse disposto il sequestro preventivo di tutti i supporti informatici contenenti la
considerata banca dati Teseo; come, in seguito, lo stesso Tribunale, decidendo
sul riesame presentato dalla difesa del Genchi, con provvedimento dei
07/06/2013, in parziale accoglimento dell’impugnazione, avesse disposto il
dissequestro di quei supporti e la restituzione all’avente diritto, “una volta
svuotati del contenuto rappresentato dalla banca dati medesima da parte di
personale specializzato della polizia giudiziaria”; e come, subito dopo, il P.M.
avesse legittimamente convalidato il sequestro probatorio di quegli stessi
supporti al fine di permettere l’effettuazione di accertamenti tecnici irripetibili per
la verifica della struttura e del contenuto della banca dati Teseo, prima che
venisse eseguito lo “svuotamento”, vale a dire la “cancellazione” della banca dati
disposta dal Tribunale del riesame.

2

traffico telefonico concernenti circa 350 milioni di chiamate; quella “utenti

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Genchi, con atto sottoscritto
da uno dei suoi due difensori, l’avv. Massimo Motisi, il quale, con un unico
motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 125, comma 3, cod.
proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione, per avere il Tribunale del
riesame confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio omettendo di
valutare e rispondere agli articolati rilievi difensivi sia in ordine alla mancanza
degli elementi costitutivi dei due reati ipotizzati a carico dell’indagato, dunque
del fumus commissi delicti; che in ordine all’assenza del periculum in mora,

nel decidere sulla precedente istanza di riesame, aveva disposto lo
“svuotamento” dei supporti informatici da intendere come “duplicazione” dei
medesimi, nonché considerato che quella stessa banca dati era stata già
acquisita in copia forensica dal P.M. presso il Tribunale di Roma.

3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua
impugnazione, il vizio di omessa motivazione della decisione gravata, in realtà
prospettando una serie di vizi di motivazione dovutts ad asserite forme di
contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse
dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed
insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, ovvero ad
un’incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione.
In buona sostanza il ricorrente si è limitato a criticare il significato che il
Tribunale di Palermo aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite: e,
tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre una reale mancanza
di motivazione ovvero una sua apparenza, è stato presentato per sostenere, in
pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi, sollecitando
un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è
stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata
dal Tribunale nell’ambito di una motivazione logicamente completa ed
esauriente.
La motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata esiste e possiede una
stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi
o lacune denunciabili con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in
materia di misure cautelari reali: avendo il Tribunale analiticamente spiegato
come il fumus commissi delicti in relazione alle fattispecie oggetto di addebito dunque l’esistenza di dati informativi idonei a riconoscere prima facie l’astratta
configurabilità dei reati ipotizzati dal pubblico ministero ovvero la mancanza di
elementi capace di stigmatizzare con evidenza la prospettazione dell’accusa

3

considerata l’inutilità del sequestro a fini di prova, posto che lo stesso Tribunale,

come giuridicamente infondata – fosse stato dimostrato dall’accertata illecita ed
ingiustificata disponibilità da parte del Genchi di una banca dati informatici nella
quale erano stati raccolti e messi in collegamento tra loro dati personali, anche
concernenti il traffico di comunicazioni telefoniche, da lui acquisiti, in oltre un
decennio, nello svolgimento dell’attività di consulente tecnico in ben 351 diversi
procedimenti penali, anche non connessi tra loro: un immenso ‘magazzino’ di
dati che il Genchi, anziché restituire di volta in volta alle autorità giudiziarie che
gli avevano affidato quei compiti di ausiliario tecnico, aveva – senza il consenso
degli interessati – trattenuto, raccolto, conservato ed ‘incrociato’ per scopi diversi

diffuso per la realizzazione di un libro e di articoli alla cui realizzazione lo stesso
indagato aveva contribuito: ciò il Genchi aveva fatto, pure abusando dei doveri al
cui adempimento era tenuto quale pubblico ufficiale, e violando le richiamate
norme di legge in materia di trattamento di dati personali, al fine di trarre
l’ingiusto profitto patrimoniale derivante dalla realizzazione di quelle
pubblicazioni e dalla disponibilità di un’enorme banca di informazioni da
impiegare per lo svolgimento di ulteriori consulente tecniche retribuite, nonché
allo scopo di danneggiare il citato dott. Cisterna, autore della denuncia
costituente l’originaria notitia criminis, con la diffusione di dati personali del
magistrato, soprattutto relativi a contatti telefonici, nei termini sopra meglio
delineati (v. pagg. 5-12 ord. impugna.).
Motivazione, questa, più che sufficiente ed idonea ad integrare il presupposto
per l’adozione del provvedimento di sequestro, apparendo, in questa fase,
palesemente irrilevante – come implicitamente considerato nella motivazione del
provvedimento gravato – che quei dati personali potessero essere in parte anche
nella disponibilità di altri soggetti; che il dott. Cisterna fosse stato asseritamente
destinatario di un provvedimento di trasferimento disposto dal Consiglio
Superiore della Magistratura; e che tutti i magistrati, che avevano affidato al
Genchi compiti di consulenza tecnica, avessero autorizzato l’indagato alla
detenzione ed al trattamento dei dati, poi riversati nella banca ‘Teseo’,
circostanza questa, peraltro, allegata ma rimasta indimostrata.
Analogo discorso vale per il requisito del periculum in mora, in quanto
nell’ordinanza impugnata vi è una chiara e lineare motivazione circa le ragioni
per le quali il Tribunale ha reputato di dover confermare il decreto del P.M. di
convalida del sequestro probatorio, adottato per soddisfare la specifica finalità di
accertamento dei fatti connessa all’espletamento di una consulenza tecnica per
verificare, direttamente sui supporti informatici acquisiti, la struttura ed il
contenuto della banca dati creata dall’indagato: finalità probatoria che sarebbe
risultata frustrata – e che, perciò, legittimamente ha reso necessaria l’adozione
4

da quelli per i quali il trattamento era stato consentito, nonché comunicato e

di un nuovo vincolo giuridico – laddove, come il Tribunale aveva ordinato,
disponendone il dissequestro in accoglimento di altra precedente istanza di
riesame presentata dalla difesa del Genchi contro un primo decreto di sequestro
preventivo, quei supporti informatici fossero stati restituiti all’avente diritto
previo lo “svuotamento”, ovvero la “cancellazione”, dei dati in essi contenuti.
A non differenti conclusioni deve pervenirsi in ragione dell’eventuale, e pure
prospettata nel ricorso, possibilità – prevista dalle norme introdotte nel codice di
rito dalla legge n. 48 del 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del

informatiche del contenuto di quei supporti con le più adeguate modalità che
garantiscano la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro
modificabilità: in quanto è pacifico che una siffatta evenienza, lungi dal
rappresentare valida ragione per mettere in discussione la legittimità del
provvedimento dispositivo del sequestro, avrebbe al più potuto giustificare la
presentazione di una successiva richiesta di restituzione dei beni vincolati, a
mente dell’art. 263 cod. proc. pen.

4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del
presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/02/2014

Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 2001 – di estrazione di copie

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA