Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10616 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10616 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Carmine Maietta, nato ad Avella il 26/09/1944
avverso l’ordinanza emessa 1’08/10/2013 dal Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo
V. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Antonio Fiorella per il ricorrente, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa 1’08/10/2013, ha respinto il
riesame proposto nell’interesse di Carmine Maietta avverso l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di
Latina il 16/09/2013 in relazione all’imputazione di associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di falsi in atto pubblico, truffa, sostituzione di
persona, corruzione e concussione, ed ai relativi reati fine.
2.

La difesa di Carmine Maietta ha proposto ricorso deducendo vizi della

motivazione sulla base degli specifici motivi di ricorso, incentrati sulla
contestazione dell’attualità delle esigenze cautelari, per effetto del sopraggiunto
pensionamento dell’interessato, nonché della mancata individuazione di condotte
illecite compiute successivamente a tale data.
Si lamenta che dal contesto della motivazione si ricavi innanzitutto una
deduzione di scarsa credibilità relativa all’allegazione difensiva circa il
collocamento a riposo dell’interessato, contrastante con la documentazione

Data Udienza: 11/02/2014

specificamente attestante quanto affermato, prodotta nel corso delle
dichiarazioni spontanee rilasciate al gip, dalla quale è dato ricavare che il
collocamento a riposo è antecedente di due anni rispetto all’applicazione della
misura restrittiva.
Si deduce inoltre che l’accertamento della persistenza delle esigenze
cautelari operato dal provvedimento impugnato risulta privo di concretezza, in

In particolare, si contesta la congettura relativa al mantenimento di
rapporti dell’interessato con colleghi non individuati, che consentirebbe la
prosecuzione dell’attività illecita. Analoga natura riveste la deduzione circa la
possibilità dell’interessato di avvicinare ancora soggetti stranieri, interessati
all’ottenimento di una patente di guida previo pagamento in danaro, in quanto
difficile da conseguire; l’osservazione si pone in contrasto con quanto emerge
dagli atti, che ha consentito di verificare che il contatto con i fruitori del sistema
illecito avveniva per il tramite dei titolari delle autoscuole, circostanza che denota
la completa confusione dei ruoli degli indagati in cui è incorsa , l’ordinanza.
Si osserva inoltre che la valutazione di fatto relativa all’avidità del
ricorrente quale motivazione a delinquere, desunta da una conversazione tra altri
coindagati, si riferiva pur sempre ad una situazione antecedente di oltre sei mesi
il collocamento a riposo, mentre nel provvedimento non si è evidenziata la
circostanza che, in epoca successiva a tale data, manca qualsiasi conferma di
continuità nella realizzazione di azioni illecite, circostanza che non permette di
esprimere la valutazione riferita dal giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La valutazione prognostica sull’esistenza di un concreto pericolo di
reiterazione delle condotte illecite deve muoversi su un piano di rigorosa
valutazione delle emergenze di fatto, non potendo giustificarsi con esclusivo
richiamo alla gravità del fatto, circostanza in sé insuscettibile di fornire
dimostrazione di un elevato pericolo di reiterazione.
3. Nel caso concreto l’argomentazione sul punto da un canto ha svalutato
il dato fattuale del collocamento a riposo, che risulta specificamente
documentato, dall’altra ne ha svilito la portata dimostrativa di una riduzione del
pericolo di reiterazione, richiamando l’attività concretamente ascrivibile
all’interessato ed il suo grado di coinvolgimento e di costante presenza nello
svolgimento dell’illecito, attraverso una ricostruzione che risulta ipotetica, il cui
aggancio alla situazione specifica è individuabile nel contenuto di una

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 47312/2013

quanto non correlato ad elementi di fatto desumibili dagli atti.

conversazione intercettata, che attesta la sua avidità nel tendere ad acquisire le
utilità dell’illecito, secondo la valutazione dei correi.
Il dato storico richiamato è però stato oggetto di valutazione senza la
doverosa considerazione dei tempi di svolgimento di tali attività e della nuova
condizione di pensionato dell’interessato, poiché si è omesso di considerare che
tra la presenza costante dell’interessato registrata nella conversazione ed il suo

che, malgrado la prosecuzione delle indagini anche in epoca successiva a tale
data, non risulta individuato alcun comportamento dell’interessato, riconducibile
all’illecito contestato, in data successiva al collocamento a riposo.
La circostanza di fatto richiamata impone di svalutare la portata
dimostrativa del pericolo di reiterazione collocabile in epoca antecedente al
collocamento in pensione, e di richiedere un nuovo esame sul punto, che tenga
doverosamente conto dell’elemento di novità richiamata, al fine di commisurare
concretamente alla nuova condizione di estraneo all’amministrazione del
ricorrente, la valutazione prognostica di cui all’art. 274 comma 1 lett.c) cod.
proc. pen., che risulta svolta nel provvedimento impugnato in chiave del tutto
ipotetica e sganciata da riferimenti concretamente apprezzabili.
Al contrario tale prognosi deve svolgersi ricercando concreti elementi di
fatto che rendano probabile la permanenza di una condizione soggettiva
concretamente agevolatrice del ripetersi di condotte dello stesso genere ( sul
punto vedi per tutte Sez. 6, Sentenza n. 19052 del 10/01/2013,
dep. 02/05/2013, imp. De Pietro, Rv. 256223), analisi sulla quale nella specie
risulta assente il requisito della specificità.
4.

Si dispone conseguentemente l’annullamento della sentenza

impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso il 11/02/2014.

collocamento a riposo sono decorsi sei mesi; non si può omettere di considerare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA