Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10615 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10615 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Massimo Camelio, nato a Formia 1’08/12/1968
2. Giuseppe Antigiovanni, nato a Formia il 03/01/1975
3. Mario Livornese, nato a Minturno il 27/07/1968
4.

Gerardo Tomao, nato a Minturno il 03/04 /1968

5. Roberto Becchimanzi, nato a S. Giorgio a Cremano il 16/02/1957
6. Antonella Cianfoni, nata a Rocca Massima il 13/08/1959
avverso l’ordinanza emessa il 02/10/2013 dal Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo
V. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’avv. Gaetano Marino per i ricorrenti Camelio, Antigiovanni, Livornese,
Tomao e Becchimanzi, che si è riportato ai ricorsi ed alla memoria depositata
chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 02/10/2013, in parziale
accoglimento del riesame proposto da Roberto Becchimanzi e da Antonella
Cianfoni avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro
confronti dal Gip del Tribunale di Latina il 16/09/2013, in relazione
all’imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di
falso in atto pubblico, truffa, sostituzione di persona, corruzione e concussione

Data Udienza: 11/02/2014

ed ai relativi reati fine, ha disposto la sostituzione della misura con gli arresti
presso il domicilio con limitazioni di comunicazione ed ha confermato nel resto
‘ provvedimento impugnato, respingendo il riesame proposto nell’interesse di
Massimo Camelio, Giuseppe Antigiovanni, Mario Livornese e Gerardo Tomao
avverso la misura degli arresti domiciliari.
Le ipotesi di accusa erano fondate sul riconoscimento di un accordo tra
titolari di autoscuole e funzionari della motorizzazione civile per il rilascio, dietro

pagamento, della patente di guida in favore di persone, prevalentemente
straniere, prive dei requisiti, scopo raggiunto falsando in vario modo l’esito degli
esami.
2.1. La difesa di Giuseppe Antigiovanni, Mario Livornese, Gerardo Tomao,
Roberto Becchimanzi, ha proposto unico ricorso. In esso si deduce, con
riferimento alla posizione processuale del solo Tomao, nullità dell’ordinanza per
omessa motivazione e contraddittorietà della stessa con riferimento
all’illegittimità della detenzione ai sensi degli artt. 5 lett c) e 18 CEDU, 111 e 117
Cost. 178 lett. b) e c) cod.proc.pen. per omessa iscrizione del Tomao nel registro
degli indagati, in violazione degli artt. 60 e 61 cod.proc.pen. che non risulta
compiuta neppure in occasione della richiesta di ordinanza di custodia cautelare.
2.2. In merito alla medesima posizione processuale, subordinatamente,
rilevato che la prima iscrizione della notizia di reato risale al 12 novembre 2010,
si deduce l’inutilizzabilità degli atti acquisiti dopo la scadenza dei sei mesi
decorrenti da quella data, che hanno fondato la richiesta di misura cautelare,
contestando che la data di riferimento possa collegarsi a quella di contestazione
dell’ipotesi associativa, coincidente con la data di richiesta della misura
cautelare, in quanto tale contestazione sarebbe comunque formulata su atti
inutilizzabili. In argomento si deduce la totale mancanza di motivazione

2.3.

Si deduce inoltre / anche per gli ulteriori ricorrenti Giuseppe

Antigiovanni, Mario Livornese Roberto Becchimanzi, omessa motivazione e
violazione di legge processuale in ordine alla intervenuta produzione del fascicolo
del PM di atti anonimi, inutilizzabili per legge.
2.4. Si rileva omessa motivazione e violazione di norma processuale per
l’avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti di cui
non era stata sospesa all’audizione, malgrado potessero essere indiziati del
delitto di corruzione. In particolare, riguardando la vicenda esami per
l’acquisizione del permesso di guida su cui erano stati uditi gli esaminandi, si
ritiene che dal tenore delle domande potesse evincersi la possibilità del loro
concorso nel reato ed in proposito si contesta come illogica la motivazione fornita
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sul punto dal Tribunale adito, che ha escluso la dedotta inutilizzabilità.
L’esclusione di tali dichiarazioni incide sugli indizi di colpevolezza acquisiti,
escludendone l’esistenza.
2.5. Si eccepisce violazione di legge per assenza o contraddittorietà della
motivazione, in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali, per violazione dell’art. 267 comma 1 cod.proc.pen. in

per la mancanza di una motivazione specifica riguardante le riprese video, resa
necessaria dalla maggiore invasività degli accertamenti. In argomento si deduce
che il Tribunale del riesame ha contraddittoriamente valutato la sussistenza degli
indizi come idonei a legittimare le captazione, richiamando la giurisprudenza
riguardante la sufficienza degli indizi di reato applicabile in materia di criminalità
organizzata che non poteva riguardare il caso concreto, in quanto la
contestazione dell’ipotesi associativa è sopraggiunta al primo decreto
autorizzativo.
Si rileva inoltre l’intervenuta violazione di cui all’art. 267 comma 3
cod.proc.pen. per essere state le intercettazioni disposte d’urgenza il 19 febbraio
2011 ed eseguite oltre mese dopo, in assenza di qualsiasi documentazione che
giustifichi il ritardo.
Si deduce ancora violazione dell’art. 268 commi 1 e 3 cod.proc.pen. per
non essere avvenuta la registrazione delle captazioni con l’impianto della procura
della Repubblica, contrariamente a quanto previsto dalla legge, in quanto la
registrazione era stata eseguita con installazione di un programma informatico di
proprietà di una ditta privata.
L’inutilizzabilità di tali elementi comporta l’assenza di indizi di
colpevolezza a sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento
impugnato.
3.1. Con autonomo atto il medesimo difensore ha proposto ricorso anche
nell’interesse di Massimo Camelio, nei cui confronti, con la medesima ordinanza
impugnata, il Tribunale ha respinto il riesame proposto avvero la misura degli
arresti domiciliari; nel ricorso si richiama quanto eccepito sub 2.3., 2.4., 2.5.
3.2. Con ulteriore rilievo si deduce vizio di motivazione in relazione alla
dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 271 cod.proc.pen. per
violazione degli artt. 267-125 cod.proc.pen. quale conseguenza della
inutilizzabilità delle sommarie dichiarazioni testimoniali che avevano fondato la
richiesta, accolta solo a seguito di reiterazione di istanza da parte del gip e
concessa sulla base di elementi già valutati non conferenti nei precedenti
provvedimenti di rigetto.

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quanto l’inutilizzabilità degli elementi raccolti esclude la presenza di gravi indizi e

4.

Nell’interesse di Antonella Cianfoni la difesa deduce vizio di

motivazione del provvedimento nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente
ritenuto che la ricorrente avesse contestato esclusivamente l’adeguatezza della
misura imposta; in senso contrario si richiama la memoria depositata nel corso
dell’udienza di riesame con la quale si richiamava il venir meno della continuità
dell’attività professionale della ricorrente, interrotta dal luglio 2013, a seguito
della presentazione di istanza di sospensione dalle funzioni di esaminatrice delle

prove teoriche per il rilascio della patente di guida. In relazione a tale
prospettazione risulta mancante una coerente motivazione sulla persistenza del
pericolo di reiterazione, che risulta valutata genericamente, con riguardo a tutti
gli indagati.
5.

Con memoria prodotta nell’interesse di Becchimanzi, Livornese,

Antigiotranni, Tomao e Camelio la difesa, pur dando atto che la misura cautelare
è stata modificata nell’obbligo di presentazione alla p.g.

4–

richiama la

contestazione dei gravi indizi, e conseguentemente sollecita una pronuncia ‘ae
riguardo, funzionale alla proposizione dell’istanza di riparazione per ingiusta
detenzione, richiesta formulata specificamente con atto proveniente dagli
interessati ed allegato alla memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza,
poiché fondati sulla mera riproposizione di eccezioni in fatto e diritto,
adeguatamente contrastate nel provvedimento impugnato, con il cui contenuto i
ricorrenti non si confrontano.
2.1. Riguardo al primo profilo di illegittimità della misura, eccepito
nell’interesse del solo Tomao, di cui si assume la mancata iscrizione nel
registro degli indagati all’epoca dell’emissione della misura, la difesa, in via
preliminare, ha omesso di dimostrare la fondatezza dell’assunto in fatto.
Deve sul punto ricordarsi che la parziale cognizione degli atti rimessa a
questa Corte, per la natura circoscritta del giudizio di legittimità, esclude che
possa svolgersi in questa sede la ricerca dei dati temporali relativi all’avvenuta
iscrizione dell’interessato nel registro degli indagati, dato al quale l’indagato
invece ben può accedere in qualsiasi momento, con richiesta di rilascio di
certificazione sul punto.
In luogo che svolgere tale attività la difesa ha prodotto copia di una
annotazione del P.m. che si assume non seguita dall’effettiva iscrizione,
omettendo poi di fornire dimostrazione di tale assunto. In tal senso quindi, in via

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dell’essenziale

preliminare, il motivo di ricorso proposto è privo

carattere dell’autosufficienza (principio pacifico; con particolare riferimento
all’onere di allegazioni documentali poste a fondamento delle eccezioni formulate
v. Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012 – dep. 27/06/2012, Ndreko e altri, Rv.
253073).
Per contro si rileva che il Tribunale, sull’eccezione proposta nei confronti

mancata iscrizione, accertamento che rendeva ancora più ineludibile la
documentazione dell’insussistenza, nel concreto, nell’elemento di fatto posto a
base della decisione.
A tal fine non risulta dimostrativa la copia dell’annotazione del P.m. con
la quale si disponeva l’iscrizione dell’ulteriore notizia di reato a carico dei
ricorrenti, prodotta dalla difesa, in quanto attraverso tale produzione si tende a
dimostrare la successiva inattività che non potendo desumersi dal testo della
produzione offerta, potrebbe essere provata esclusivamente dall’estratto del
registro degli indagati, relativo al Tomao.
2.2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per quel che riguarda
la pretesa inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo la scadenza dei sei
mesi, decorrenti dal 12/11/2010, alla quale si correla, in tesi difensiva, l’unica
iscrizione, non aggiornata, a carico del Tomao; la deduzione è raggiunta dalla
medesima incertezza sull’effettività dell’individuazione cronologica della data di
iscrizione e del suo mancato aggiornamento, già rilevata con riferimento al primo
motivo di ricorso, ed in relazione al cui mancato adempimento/ a cura del
ricorrente dell’onere probatorio non può che farsi richiamo.
2.3. Risulta riproposta anche l’eccezione attinente all’inutilizzabilità degli
scritti anonimi; sul punto il Tribunale ha evidenziato che, in conformità a quanto
stabilito dalla legge e dalla sua costante interpretazione, la segnalazione
anonima non ha costituito in sé un elemento di indagine, ma ha fornito spunto
agli approfondimenti che hanno successivamente giustificato gli atti di indagine
disposti, che costituiscono il bagaglio esclusivo di formazione delle indagini
svolte, sulle cui risultanze è stata ricostruita l’ipotesi d’accusa.
Anche sul punto i ricorrenti, in luogo che contrastare in fatto tale
conclusione, si sono limitati alla riproposizione della stessa, con deduzione
evidentemente generica, ed in quanto tale inammissibile. È bene ricordare che la
circostanza dedotta in ricorso, e riguardante il richiamo operato nelle informative
redatte dalla p.g. sulle denunce anonime, non ne dimostra l’utilizzazione a fini di
indagine, ben potendo essere tali atti evocati al solo fine di ricostruzione storica
degli eventi, mentre dall’esame della pronuncia impugnata si ricava che gli
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di tutti gli indagati, aveva concluso escludendo in fatto la circostanza della

elementi indiziari sono stati acquisiti attraverso controlli documentali,
intercettazioni telefoniche ed audiovisive, oltre che tramite l’acquisizione di
informative da persone informate sui fatti, che escludono la possibile
riconduzione dell’attività di indagine agi atti anonimi.
Sul punto, contrariamente alla sollecitazione contenuta in ricorso, non
deve dichiararsi in questa sede l’inutilizzabilità, poiché di fatto non risulta

2.4. In merito all’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone informate
sui fatti, in quanto indiziati del reato di corruzione, il rilievo, oltre che riproporre
le medesime osservazioni già superate nell’ordinanza, risulta anche del tutto
,
_.:,
che richiede al fine
della utilizzabilità delle risultanze esclusivamente la registrazione negli uffici di
Procura, anche se questa avvenga su apparecchiature prese a nolo, ma
comunque presenti in tali uffici, come è reso evidente dal richiamo, contenuto
nell’ad 268 comma 3 cod. proc. pen. alla imprescindibilità della installazione

I
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i nutilizza bili.

degli impianti negli uffici della procura, locuzione che prescinde dalla verifica
della proprietà della struttura che rende possibile tale captazione.
3.1. e 3.2. Le deduzioni poste a sostegno del ricorso proposto nell’interesse
di Camelio sono del tutto identiche a quelle già analizzate, ed alle quali deve
farsi richiamo.
Deve solo aggiungersi al riguardo l’irrilevanza, al fine dell’accertamento di

reiezione dell’istanza, poiché, come evidenziato dalle produzioni difensive, che
danno conto di una graduale modifica delle disposizioni da parte del medesimo
Gip, prima dell’ulteriore autorizzazione poi intervenuta con provvedimento di
altro giudicante; tali decisioni sono sottoposte ad una valutazione allo stato degli
atti, sicché l’intervento di circostanze nuove legittima una rivalutazione
complessiva degli elementi fondanti il provvedimento richiesto; in tal senso
quindi non ha pregio l’eccezione di formazione di un giudicato sull’infondatezza
della richiesta di autorizzazione.
4. Risulta analogamente inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di
Cianfoni, poiché l’esame del provvedimento impugnato evidenzia l’insussistenza
della pretesa sottovalutazione delle esigenze cautelari, per effetto della mancata
valutazione della sua richiesta di non comporre le commissioni di esame; in
realtà l’esame degli atti ha consentito di verificare che la richiesta di revoca della
misura risulta proposta solo in fase di conclusioni, senza una correlazione con la
impossibilità di reiterazione del reato, sicché rispetto a tale prospettazione non
risulta possibile individuare un deficit argomentativo specifico.
Per contro, l’ampiezza dell’argomentazione con particolare riferimento alla
pervicacia nell’azione illecita, ed alle sue molteplicità di espressione, in uno con
la persistenza della richiedente nell’amministrazione, ricavabile dalla
documentazione in atti, dà conto della completezza dell’accertamento svolto dal
Tribunale del riesame anche sotto tale profilo, escludendo quindi l’ammissibilità
del ricorso sul punto.
5. L’accertamento di inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei
. gt
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma
in favore della Cassa delle ammende indicata in dispositivo e ritenuta equa, in
applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

í

P.Q.M.

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utilizzabilità delle intercettazioni, della presenza di precedenti provvedimenti di

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 11/02/2014.

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