Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10614 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10614 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TERNI
nei confronti di:
PROTSAK OLHA N. IL 10/02/1963
avverso l’ordinanza n. 32/2013 TRIB. LIBERTA’ di TERNI, del
15/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E . 10..ardA.Cc…ro4u 044A.A.veht, ett, .1.4424;444.0
eittut dr.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/02/2014

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni propone ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Terni con la quale , in
accoglimento del ricorso proposto da Protsak Olga , indagata , per quel che qui
interessa ,

del reato di cui all’art 322 cp , è stato annullato il decreto di

convalida del sequestro probatorio delle banconote utilizzate dalla indagata per
l’istigazione alla corruzione resa nei confronti del P.U. Nencini Massimo.
2. Evidenzia in particolare l’ufficio ricorrente che la decisione adottata appare

probatorie utili a giustificare il mantenimento del vincolo. Per contro, trattandosi
di sequestro di cosa costituente corpo del reato , siffatta motivazione non era
necessaria essendo piuttosto sufficiente la mera indicazione della relazione di
immediatezza corrente tra cosa e delitto ipotizzato, nel caso immediatamente
evincibile dal richiamo per relationem operato alle connotazioni della vicenda
desumibili dall’atto di PG sottoposto a convalida.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. Come affermato da questa sezione della Corte ( cfr Sez. 6, Sentenza n.
5930 del 2012) il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p., è (quale misura precautelare reale) un peculiare mezzo di ricerca della prova, che – proprio per
evitare il rischio che si trasformi in un improprio strumento di ricerca della stessa
notitia criminis (che esso sequestro presuppone) – deve essere sonetto da una
motivazione, per quanto riassuntiva o schematica, che coniughi al ragionevole
delinearsi di ipotesi criminose munite di riconoscibili valenze ontologiche
(sebbene destinate ad essere vagliate in modo esaustivo nella sede propria della
piena cognitio del giudice di merito) almeno l’enunciazione descrittiva della
inerenza o pertinenzialità di beni e cose sequestrati all’accertamento di dette
ipotesi di reato.
5. Vero è che siffatta motivazione può trarsi anche dal riferimento compiuto
nel decreto ad altri atti destinati a disvelare l’argomentare sotteso alla decisione
assunta ( nel caso per quanto indicato dall’Ufficio ricorrente , il verbale di
sequestro della PG poi soggetto a convalida); e , ancora, che aderendo ad una
prospettazione recentemente ribadita da questa Corte e pedissequamente
ritrascritta nel ricorso in esame ( cfr da ultimo Sez. II, n. 31950, del 3 luglio
2013 – dep. 23 luglio 2013, n. 31950, Fazzari, Rv. 255556 ) laddove il
sequestro probatorio sia caduto sulle cose che costituiscono corpo del reato, lo
stesso non debba essere motivato in ordine alla necessità di esso in funzione

motivata da una affermata assenza delle necessaria indicazione delle finalità

dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è in
re ipsa ed è, pertanto, sufficiente per la validità del provvedimento che lo stesso
sia sorretto da idonea motivazione sulla sussistenza della relazione di
immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine. Ciò tuttavia
mal si attaglia alla specie , giacchè il decreto di convalida i reca esclusivamente
un riferimento pedissequo al dato normativo di riferimento e non contiene alcuna
precisazione in punto agli estremi essenziali di tempo , luogo e azione connotanti

rapporto diretto corrente tra il bene soggetto a sequestro e il delitto ipotizzato;
manca , ancora di un richiamo per relationem al tenore dell’atto da convalidare ,
diversamente da quanto sostenuto dall’ufficio ricorrente ; in ogni caso , a voler
ritenere implicito siffatto richiamo , lo stesso è destinato a rimanere ininfluente
perché non colma l’assoluto difetto di motivazione riscontralhgiacchè l’atto
convalidato in sé , nel tenore specifico che lo connota nella specie , non reca
validi elementi utilizzabili al fine; ciò in aperte distonia con la prospettazione
sottesa al ricorso .
6. Da qui la manifesta infondatezza del gravame.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso 1’11/2/2014

il fatto oggetto di indagine , tali da favorire una immediata percezione del

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