Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10613 del 11/02/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10613 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Damiano Franzoni, nato a Sondrio il 19/11/1969
avverso la sentenza emessa il 21/05/2013 dal Gip del Tribunale di Sondrio
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Sondrio con sentenza emessa il 21/05/2013 ha
applicato la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed C 14.000 di multa nei
confronti di Damiano Franzoni in relazione al reato continuato di cui all’art. 73
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ascrittogli con riferimento alla detenzione di
sostanze stupefacenti di varia natura.
2.
L’interessato ha proposto ricorso personalmente deducendo
inosservanza delle norme penali, ravvisabile nell’intervenuto riconoscimento del
reato continuato in una ipotesi in cui la contestualità della detenzione rendeva
unica la condotta realizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.
Premesso che con il proposto ricorso non si denuncia difetto di
motivazione ma violazione di legge, si deve rilevare che la configurazione del
delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per effetto della modifica
normativa apportata dall’art. 4 bis d.I.30/12/2005 n. 272, convertito nella I. 21
Data Udienza: 11/02/2014
febbraio 2006 n. 49, che considera inquadrabile in unica tabella le diverse
tipologie di sostanze stupefacenti, priva di sostegno la possibilità di ritenere una
pluralità di condotte nell’ipotesi di contestuale detenzione di plurime qualità di
sostanze stupefacenti, ancorché in epoca precedente queste fossero qualificabili
sulla base di diverse previsioni tabellari (sul punto in senso conforme Sez. 4, n.
42485 del 17/07/2009 -dep. 05/11/2009, Manganiello, Rv. 245458).
state detenute dall’interessato nell’identico contesto, e reperite in tempi
lievemente diversi solo per effetto del lancio della cocaina al di fuori
dall’abitacolo del mezzo condotto dall’interessato, secondo quanto osservato
dagli agenti che eseguivano il controllo i quali, nella perquisizione
immediatamente eseguita sul mezzo, rinvennero anche l’ulteriore quantitativo di
metadone, deve escludersi una duplicità temporale o giuridica della condotta, e
conseguentemente la legittimità della riconosciuta continuazione del reato.
4.
Per l’effetto, si è valutata la possibilità di operare l’esclusione
dell’aumento per la continuazione sulla base di una mera operazione aritmetica,
che esclude l’esercizio di qualsiasi discrezionalità, così essendo permessa una
determinazione più favorevole all’interessato, inidonea ad incidere in senso
deteriore per la parte sulle condizioni di conclusione del patto.
Conseguentemente si può annullare la sentenza senza rinvio,
limitatamente alla ritenuta continuazione, che deve escludersi, e rideterminare la
pena applicata in anni due e mesi otto di reclusione di C 13.333 di multa, in tal
senso riducendo del terzo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena base, già
ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che era stata
originariamente quantificata, sulla base dell’accordo, in anni quattro di reclusione
ed C 20.000 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta
continuazione, che esclude, e ridetermina la pena applicata al Franzoni in due
anni e otto mesi di reclusione ed C 13.333 di multa.
Così deciso il 11/02/2014.
3. Ciò premesso, valutata la circostanza che le diverse sostanze sono