Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10612 del 11/02/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10612 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
Data Udienza: 11/02/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.g. presso la Corte d’appello di Brescia
avverso la sentenza emessa il 20/12/2012 dal Gip del Tribunale di Brescia nel
procedimento a carico di
Elvira Mazza, nata a Mineo (CT) il 17/10/1948
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata senza rinvio, per essersi il reato estinto per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Brescia il 20/12/2012 ha emesso sentenza di
non luogo a procedere nei confronti di Elvira Mazza in ordine al reato continuato
di evasione a lei ascritto, perché estinto per prescrizione.
2. Il P.g. presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso rilevando
l’erronea determinazione del termine massimo di prescrizione, che nella specie,
per effetto dell’atto interruttivo, doveva individuarsi nel giugno 2013 e non nella
data indicata nella sentenza, termine che all’epoca della pronuncia non era
ancora maturato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’esame degli atti ha consentito di verificare che l’accertamento di
prescrizione svolto nella sentenza impugnata è erroneo in quanto l’attività illecita
iz
risulta realizzata a tutto il dicembre 2005, circostanza che imponeva di fissare la
data di estinzione del reato al giugno 2013, in luogo che nel dicembre
antecedente, come testualmente riferito nel provvedimento impugnato.
Applicando i termini previsti dall’art. 157 cod. pen. nell’attuale previsione,
ai sei anni del termine ordinario applicabile in forza della pena edittale prevista
per il delitto di evasione contestato, andava n:Q aggiunt4 per effetto
massimo, secondo quanto stabilito dall’art. 161 comma 2 cod. pen., che impone
di individuare la scadenza nel diverso termine indicato.
3. Conseguentemente, disposto l’annullamento della sentenza impugnata,
deve escludersi il rinvio per effetto della sopraggiunta maturazione della causa
estintiva, verificatasi successivamente alla pronuncia in data 4/6/2013.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
sopraggiunta prescrizione.
Così deciso il 11/02/2014.
dell’intervento di atti interruttivi, un anno e mezzo pari ad un quarto del termine