Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10611 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10611 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STABILE MATTEO N. IL 19/05/1969
avverso il decreto n. 134/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 11/02/2014

1. Stabile Matteo, quale terzo interessato nella procedura volta alla confisca di
prevenzione promossa ai danni di Pirrone Liborio , tramite il difensore munito di
procura speciale , impugna per tassazione il decreto della Corte di Appello di
Palermo con il quale è stata data conferma alla confisca del terreno – in ricorso
meglio identificato – disposta con decreto del Tribunale di Trapani depositato il 1
febbraio 2012 211tenuto nella disponibilità materiale del proposto.
2. Si lamenta violazione di legge in ragione di un assoluto difetto di motivazione

la disponibilità del cespite confiscato siccome riferita al prevenuto malgrado la
intestazione formale dello stesso in capo al ricorrente.
La Corte , in particolare, malgrado l’assoluta modestia dell’importo speso per
l’acquisto ( avvenuto nel 2000 per un corrispettivo complessivo di £ 7.500.000)
non avrebbe preso in considerazione il portato della capacità reddituale del
ricorrente e del suo nucleo familiare ( con il quale il ricorrente conviveva
all’epoca ) ; la circostanza che i contratti di locazione stipulati dal ricorrente
relativi al cespite in disamina non erano mai intercorsi con il proposto ma con
familiari dello stesso, assolutamente estranei ai profili di pericolosità qualificata
ascritti al congiunto ; che il terreno era stato acquistato per utilizzarlo a fini
imprenditoriali correlati alla azienda di famiglia del ricorrente , di poi preclusi
dalla destinazione agricola del bene ; che la modestia del dato inerente il
corrispettivo pattuito per le locazioni era giustificata da esigenze fiscali , volte a
(44o«
garantire , tramite l’evasione del maggior MET= , un ricavo più rilevante per il
proprietario concedente ; che la data di acquisto del cespite era anteriore al
sorgere della pericolosità del proposto.
3. Con requisitoria scritta la Procura geerale ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
5. Giova preliminarmente ribadire che , in linea di principio , nel procedimento di
prevenzione , il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell’art. 4, comma II,
legge 27 dicembre 1956 n.1423, richiamato dall’art. 3 ter, comma 2, legge n.
575/1965 , è ammesso soltanto per violazione di legge.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal
novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606,
comma 1, lett. e), cod.proc.pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della
lett.c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente,

in ordine agli elementi addotti dalla difesa con l’appello , destinati a contrastare

integrante la violazione dell’obbligo – imposto dall’art. 4, comma 10 legge n.
1423/1956 – di provvedere con decreto motivato. Ne consegue che, in sede di
legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia
del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in
realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e
di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente
inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito,

talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis,
Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).
La limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” è stata tra l’altro
riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004),
data la peculiarità’ del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che
su quello sostanziale.
5. Tanto premesso in linea di principio , è di tutta evidenza che, avuto riguardo al
tenore della motivazione resa nella specie dalla Corte distrettuale , la doglianza
del ricorrente finisce inevitabilmente per impingere nella declaratoria di
inammissibilità addotta dalla Procura nelle conclusioni scritte depositate in atti
quantomeno per la manifesta infondatezza dei rilievi .
6. Con la rigorosità imposta dalla natura del giudizio relativo alla disponibilità
sostanziale del bene oggetto di confisca , formalmente nella titolarità di un terzo
diverso dal proposto , la Corte territoriale segnala in motivazione tutti gli
elementi dotati di valenza indiziaria destinati a giustificare l’ablazione in danno dee
terzo interessato.
In particolare, la Corte prescinde dalle presunzioni di legge correlate al rapporto
di affinità corrente tra terzo e prevenuto ( coerentemente sia alla data
dell’acquisto che soprattutto al fatto che detta affinità set4.1t piano formale è sorta,
seppur di poco, successivamente a tale acquisizione )

ciusi

ha puntualmente

evidenziato :
che sin da epoca immediatamente successiva all’acquisto da parte dello
Stabile, il bene in questione è stato pacificamente asservito , tramite dei
contratti di locazione , alla collocazione di impianti per la produzione di
calcestruzzo relativi ad imprese ( dato questo incontrovertibilmente
affermato in autonome statuizioni giudiziali puntualmente richiamate nella

oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano

decisione che interessa) nella disponibilità del proposto e formalmente
ascritte alla titolarità di congiunti dello stesso ( in alcuni momenti della
moglie del ricorrente , socia fittizia di imprese sociali riferibili alla
disponibilità sostanziale del padre , Pirrone Liborio);
che tale correlazione tra effettiva destinazione del bene e finalità
dell’acquisto trovava ulteriore supporto nel legame tra la data
dell’acquisizione e quella dell’acquisto dell’impianto per la lavorazione del

inverosimiglianza delle asserzioni difensive segnalate per giustificare
l’acquisto ( l’intenzione di costruire un magazzino sul detto terreno quando
già ne era nota la destinazione , agricola , radicalmente ostativa a siffatta
finalità)
la incapienza reddituale del ricorrente e del suo nucleo familiare, tale da
non poter giustificare l’investimento concretato nell’acquisto in
contestazione, per quanto di modesto rilievo ;
la modestia del corrispettivo pattuito a titolo di locazione , segno della
mera fittizietà del relativo rapporto.
7. Emerge con evidenza , dunque , la presenza di una puntuale risposta alle
obiezioni sollevate con l’appello dalla difesa dei ricorrenti tale da rendere
palesemente inconsistente la doglianza dell’assoluto difetto di motivazione
sollevata in ricorso. In particolare , la presenza in capo al nucleo familiare del
ricorrente di un reddito fiscalmente utile a giustificare l’investimento in questione
appare esaminata e risolta in linea con le indicazioni quantitative segnalate dalla
difesa ( giacchè i redditi indicati , pur se sommati tra padre e figlio , danno conto
di una mera potenzialità al più limitata al sostentamento del relativo nucleo
familiare, tutt’altro che idonea a giustificare pur modesti investimenti, non
coerenti peraltro alle caratteristiche comuni alla relativa impresa familiare).
La modestia dell’importo pattuito per la locazione risulta poi contraddetta sul
piano delle mere asserzioni verbali non tali da scalfire il portato logico del dato
visto nel complesso delle valutazioni indiziarie rese; e / del pari , l’assenza di
profili di pericolosità sociale immediatamente ascrivibili ai diversi conduttori che
di volta in volta stipulavano i contratti di locazione risulta travolta dalla accertata
fittizietà delle intestazione formaii relative alle imprese interessate ,
sistematicamente riferibili alla sfera patrimoniale e imprenditoriale del proposto.

calcestruzzo per primo allocato all’interno del detto cespite nonché nella

La correlazione temporale , infine , tra l’emergere della pericolosità del proposto
e la data dell’acquisto del bene , qui suscettibile di disamina in via di principio
solo quale elemento logico utile(contestare il giudizio di disponibilità sostanziale
del bene confiscato al prevenuto , si fonda su considerazioni in fatto non
emergenti dal provvedimento impugnato e insuscettibili di deduzione e disamina
in sede di controllo di legittimità
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle
ammende.,
Così deciso l’11 febbraio 2014
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA