Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10610 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10610 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Giorgio Pierani, nato a Cattoitica il 07/02/1955
avverso il decreto di archiviazione emesso il 04/08/2011 dal Gip del Tribunale di
Rimini nel procedimento iscritto nei confronti di
Sabrina Santucci, nata a Rimini il 23/02/1972
Italo Franco Santucci, nato a Maiolo 1’01/05/1939
Enrico Santucci, nato a Rimini il 30/05/1974
Maurizio Baietta, nato a Rimini il 22/11/1965
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Rimini con decreto del 04/08/2011 ha disposto
l’archiviazione dell’azione penale nei confronti di Sabrina Santucci, Italo Franco
Santucci, Enrico Santucci, e Maurizio Baietta, valutando contestualmente
inammissibile l’opposizione proposta dal denunciante, Giorgio Pierani.
2. La difesa di quest’ultimo ha proposto ricorso deducendo inosservanza
nel provvedimento del Gip delle norme processuali stabilite a pena di nullità in
quanto in esso era stata valutata inammissibile l’opposizione, senza instaurare il
contradditorio, al di fuori dei casi tassativi in cui questo è consentito, operando
una valutazione della portata dimostrativa degli elementi di indagine offerti che

Data Udienza: 11/02/2014

non gli è demandata, se non a seguito della comparizione delle parti in camera di
consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Costituisce principio pacificamente acquisito in giurisprudenza (cfr. sul
punto da ultimo Sez. 6, n. 6579 del 13/11/2012 – dep. 11/02/2013, P.O. in

proc. Febbo, Rv. 254869) che l’inammissibilità dell’opposizione non consegue
esclusivamente al mancato rispetto delle condizioni legittimanti l’istanza, quale
l’omessa indicazione di nuovi temi di indagine, ma che possa accertarsi
nell’ipotesi in cui tale omissione riguardi la deduzione di elementi pertinenti e
specifici rispetto alle fattispecie di reato individuate dal P.m. nell’iscrizione della
notizia di reato.
Ciò in quanto la valutazione di pertinenza e specificità prescinde da
un’analisi sul merito degli elementi eventualmente acquisibili, ma si ferma ad
una verifica astratta della loro correlazione con il tema di indagine, come
tratteggiato dall’accusa, rispetto al quale esclusivamente può esercitarsi il diritto
all’opposizione, per il principio della titolarità pubblica dell’azione penale; con la
conseguenza che, ove i temi di indagine segnalati riguardino altri aspetti della
vicenda, non idonei ad esplicare qualsivoglia incidenza sulla concreta possibilità
di inquadramento dei fatti nelle fattispecie di reato ipotizzate, l’indicazione di
elementi estranei al nucleo decisionale è del tutto parificabile alla mancata
indicazione dell’oggetto delle investigazioni, anche quanto alle conseguenze
processuali.
3. Nel caso di specie la notizia di reato tratta dalla denuncia proposta
dall’odierno ricorrente risulta iscritta con riferimento ai reati di calunnia, false
informazioni e truffa e nel corpo della richiesta di archiviazione è chiaramente
esplicitato il fondamento giuridico della valutazione che ha sorretto l’istanza. Il
richiedente, con riguardo al primo caso ha sottolineato l’insussistenza degli
elementi costitutivi del reato di calunnia,

in quanto il proscioglimento

dell’odierno ricorrente nel procedimento introdotto a suo carico dagli indagati è
intervenuto per mancanza di querela, circostanza che dà conto del mancato
accertamento della consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato, che realizza
invece l’elemento costitutivo del reato ipotizzato.
Quanto all’ipotizzata truffa, che avrebbe condotto, in tesi d’accusa, in
conseguenza di false dichiarazioni degli indagati sulle loro condizioni economiche,
ad un’erronea determinazione il giudice nel procedimento civile instaurato tra le
parti, è stato osservato che tale reato non può sussistere, non essendo l’atto

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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 47497/2012

P

I

patrimoniale di natura dispositiva, che causerebbe il danno riconducibile
all’autonomia privata/ suscettibile di essere fuorviato in linea astratta dagli
artifici o raggiri.
In merito alle false dichiarazioni, valutate ai fini dell’iscrizione nel registro
degli indagati anche per la fattispecie di cui all’art. 371 bis cod. pen., si osserva
che il supplemento di indagine richiesto da Pierani riguarda l’attendibilità di

la funzione di autocertificazione di tali affermazioni, non può assumere alcun
rilievo in questo procedimento, come compiutamente analizzato dal Gip nel
provvedimento impugnato.
4. A fronte di tale qualificazione giuridica l’interessato offre spunti di
approfondimento tesi a dimostrare la natura mendace delle dichiarazioni rese
dalle parti, che da un canto non è idonea a fornire conferma della
consapevolezza della falsità delle accuse mosse nei confronti dell’odierno
ricorrente; dall’altro risulta del tutto inconferente al fine di sostenere l’accusa di
truffa, da escludersi per effetto della costante interpretazione in materia,
secondo cui tale reato non può configurarsi nell’ipotesi di artifici realizzati per
giungere ad una decisione giudiziale favorevole, in quanto l’atto che legittima la
disposizione del diritto non è riconducibile all’autonomia negoziale, che sola è
suscettibile di sviamento per effetto degli artifici o raggiri posti in essere
(Sez. 2, Sentenza n. 498 del 16/11/2011, dep. 12/01/2012, imp. Di Ciancia,
Rv. 251768). Nell’ipotesi richiamata sussiste il reato solo ove esso integri la
diversa fattispecie di cui all’ad 374 cod. pen. la cui configurabilità risulta
astrattamente prospettata dal titolare dell’azione penale, ma rispetto a tale
ipotesi non vengono addotti elementi di indagine a cura del ricorrente.
5. Sulla base di tale ricostruzione in diritto risulta del tutto conseguente
l’accertamento di inammissibilità dell’opposizione, in quanto l’acquisizione del

dichiarazioni rese dagli indagati in una scrittura privata, la cui falsità, mancando

dato storico offerto risulta inidoneo a produrre una modificazione delle
conclusioni giuridiche su cui è fondata l’istanza, e risulta non pertinente né
correlato al tema di indagine, definito dalle fattispecie per cui si procede, e
pertanto equiparabile all’omessa individuazione di tali elementi.
6.

La corretta valutazione operata dal Gip in proposito consente di

escludere l’ammissibilità del ricorso proposto, con il quale, in luogo che
contestare il percorso argomentativo seguito dal giudicante di merito e la sua
tenuta sul piano tecnico e logico, si ripropone la tesi dell’impossibilità

di

respingere l’opposizione senza instaurare il contraddittorio, in presenza della
indicazione di elementi di indagine, escludendo la possibilità di un preliminare
esame di pertinenza e specificità degli elementi dedotti, pacificamente ritenuto
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Cass. VI sez. pen.r.g.n. 47497/2012

A-

essenziale dalla costante giurisprudenz

di questa Corte, che, nel caso specifico

risulta svolto in maniera coerente con i

rincipi giuridici esposti.

7. Alla dichiarazione di inammisSibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle arnmende.
P.Q.M.
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 11/02/2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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