Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1061 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1061 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONCRISTIANO MAURIZIO N. IL 09/12/1957
avverso la sentenza n. 5804/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per la pregiudiziale ed assorbente
ragione che è palesemente priva di giuridico fondamento la pretesa della esclusione
dell’aggravante della violenza sulle cose, da cui deriva la perseguibilità d’ufficio del
reato, dal momento che la configurabilità di detta aggravante non richiede affatto che
venga prodotto un danno all’ “oggetto materiale del reato”, cioè alla cosa di cui
l’agente si impossessa o tenta di impossessarsi, essendo al contrario necessario e
sufficiente, alla stregua del letterale tenore della norma (parlando questa
genericamente di “violenza sulle cose”, che, allo scopo di commettere il furto, venga
danneggiata una qualsiasi cosa la cui presenza sia o venga ritenuta di ostacolo alla
realizzazione dell’intento criminoso, dovendosi altrimenti ritenere che, per assurdo,
non sarebbe aggravato da violenza sulle cose il furto di oggetti sottratti da una casa di
abitazione nella quale l’agente si sia introdotto previa effrazione della porta;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così dece i, Ro a, il 25 novembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
BONCRISTIANO Maurizio fu ritenuto responsabile di tentato furto aggravato da
violenza sulle cose, avente ad oggetto un computer portatile esposto nei locali di un
centro commerciale, di cui aveva cercato di impossessarsi previa recisione di un
cavetto d’acciaio che lo assicurava allo scaffale sul quale era poggiato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:
1) in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose
sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che essa sarebbe stata da escludere, dal
momento che — si afferma — non era stato prodotto alcun danno all’oggetto materiale
del reato, costituito dal computer portatile;
2) in ordine alla ritenuta perseguibilità del fatto, sull’assunto che, posta la necessaria
esclusione dell’aggravante, sarebbe mancata una valida querela, tante non potendosi
ritenere quella proposta dal responsabile dell’esercizio commerciale, privo di poteri
di rappresentanza;

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