Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10608 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10608 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Scali Domenico, nato a Locri il 22/02/1981

avverso la ordinanza del 22/04/2013 del Tribunale di Milano

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelo
Seh

Di Popolo, che ha concluso per l’annullamento =rinvio;
udito per il ricorrente l’avv. Giuseppe Mammoliti, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 cod.
proc. pen., confermava l’ordinanza in data 3 marzo 2013 del Giudice per le
indagini preliminari in sede (in rinnovazione di precedente ordinanza in data 11
febbraio 2013 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria contestualmente
dichiaratosi incompetente) con la quale era stata applicata la misura della

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Data Udienza: 23/01/2014

custodia cautelare in carcere a Domenico Scali

in ordine a due fatti di

narcotraffico.
In particolare, allo Scali è stato contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv.,
110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo G), per avere ceduto a Saverio
Tallarida circa 400 gr. di cocaina (in Cosenza, il 10 marzo 2009); nonché analogo
reato, aggravato dal numero delle persone e dalla ingente quantità di sostanza
tupefacente (capo O), per avere detenuto in concorso con altri 6 kg. di cocaina

2.

Il Tribunale osservava che i gravi indizi di colpevolezza a carico

dell’indagato si desumevano dal suo arresto in flagranza per il fatto sub N, da
quello dei correi per il fatto sub O, e dal contenuto di intercettazioni telefoniche
attestanti gli illeciti traffici.
Quanto alle esigenze cautelari, osservava che per lo Scali era ben inserito
nell’ambiente criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti anche ingenti,
ed era privo di stabile occupazione, tanto che doveva ritenersi sussistente il
pericolo concreto di reiterazione di analoghi fatti criminosi che imponeva
l’adozione della più grave misura carceraria.

3. Ricorre per cassazione lo Scali, a mezzo del difensore avv. Giuseppe
Mammoliti, il quale con un unico motivo denuncia il mancato rispetto del termine
di tre giorni liberi per la trattazione della udienza davanti al Tribunale del
riesame, tenutasi il 22 aprile 2013, rilevando di avere ricevuto avviso a mezzo
telegramma solo il precedente giorno 19 aprile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta dagli atti che in data 18 aprile 2013 venne inviato per telefax
all’avv. Giuseppe Mammoliti, difensore di Domenico Scali, l’avviso della udienza
di riesame, fissata per il giorno 22 aprile, a un numero di utenza telefonica
(0964/21810) corrispondente non a quella dello studio professionale
(0964/22291) ma ad altro utente.
Il successivo 19 aprile venne reiterato l’avviso a mezzo telegramma, senza il
rispetto del termine dilatorio di tre giorni liberi previsto dall’art. 309, comma 8,
cod. proc. pen.
3. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio, per
nuovo esame, al Tribunale di Milano,

(in Milano, 1’11 maggio 2010).

la Cancelleria provvederà a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo
esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,

Così deciso il 23/01/2014.

disp. att. cod. proc. pen.

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