Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10606 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10606 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Callipari Michele, nato a Careri il 31/07/1954

avverso il decreto del 13/02/2013 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Gialanella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava il
decreto in data 18 ottobre 2012 del Tribunale di Torino, appellato da Michele
Callipari, con il quale era stata applicata al medesimo la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro, con obbligo di
soggiorno di pari durata nel comune di residenza e con cauzione di 1.000 euro.

Data Udienza: 23/01/2014

Osservava la Corte di appello che il Callipari era stato condannato, con
sentenza di primo grado in data 2 ottobre 2012 del G.u.p. di Torino, per il reato
di partecipazione ad associazione mafiosa, e che, pur risalendo la sua affiliazione
al dicembre 1997, risultava che egli, in epoca successiva all’anno 2007, aveva
mantenuto diretti rapporti con personaggi di spicco del clan, come attestato
anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Varacalli. In mancanza di
elementi specifici idonei a far ritenere che il vincolo associativo fosse venuto
meno o anche solo attenuato, doveva ritenersi sussistente la perdurante attuale

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Callipari a mezzo del difensore avv.
Basilio Foti, che con un unico motivo denuncia la violazione dell’art. 4 d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, deducendo che non era stata offerta alcuna motivazione
circa un’attuale pericolosità del proposto, il cui coinvolgimento in un’associazione
di tipo mafioso poggiava su una sola conversazione ambientale risalente al
lontano dicembre 1997, successivamente alla quale epoca egli non era stato mai
condannato per reati-fine del supposto sodalizio. Quanto ai denunciati rapporti
con esponenti mafiosi, si trattava di incontri di tipo conviviale da cui nulla di
illecito poteva trarsi. Infine, del tutto inattendibili dovevano considerarsi le
dichiarazioni del collaboratore Varacalli, che si era anche sottratto a un
provvedimento cautelare emesso per gravi reati.
Il ricorrente deduce ancora che la condizione attuale del proposto di
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari rendeva di fatto inapplicabile la
proposta misura di prevenzione,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.

2. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza
impugnata, in cui è stato posto in rilievo che la perdurante pericolosità del
proposto deriva dai suoi contatti con esponenti di spicco di una organizzazione di
tipo mafioso successivi all’anno 2007, attestati in primo luogo da numerosi
servizi di osservazione delle forze dell’ordine, risultando egli anche coinvolto in
una pretesa estorsiva nell’ambito di una vicenda riguardante appalti interessante
direttamente uno degli affiliati (Vincenzo Cataldo).
Tale quadro indiziario risulta confermato dalla chiamata in correità del
collaboratore Varacalli, che ha riferito circa la vicinanza del proposto a

pericolosità sociale del proposto.

personaggi di spicco dell’organizzazione mafiosa, ed al quale lo stesso Callipari
aveva confidato di svolgere un importante ruolo in seno al sodalizio.

3. Le contrarie deduzioni del ricorrente fuoriescono dai limiti del sindacato di
legittimità in materia di misure di prevenzione, risolvendosi in una mera
contestazione degli elementi di fatto privilegiati, con motivazione congrua e
immune da difetti logico-giuridici, dai giudici di merito.

pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in relazioni alle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/01/2014.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al

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