Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10605 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10605 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Dipino Salvatore, nato il giorno 9 agosto
1982, avverso la sentenza 19 ottobre 2012 della Corte di appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dipino Salvatore è stato sottoposto a procedimento penale perché
imputato: A) del delitto di cui all’art. 628 c.p., perché per procurarsi un ingiusto
profitto mediante violenza consistita nello scaraventare a terra BERLINGIERI Livia,
cagionandole le lesioni di cui al capo b) si impossessava della borsa sottraendola
alla P.O. che la deteneva; B) del delitto di cui agli artt. 582, 585 in relazione
all’art. 576 c.p., comma 1, perché con la condotta descritta al capo a) cagionava a

Data Udienza: 19/02/2014

2

Berlingieri Livia lesioni personali (trauma discorsivo articolazione scapolo omerale
sinistro, contusioni ed escoriazioni multiple al corpo) giudicate guaribili in giorni 10
In Napoli il 7.2.2010; C) del delitto di cui all’art. 648 c.p., perché al fine di trarre
profitto acquistava o comunque riceva il telefonino cellulare marca samsung mod
SGHD9001 di illecita provenienza a lui nota, compendio di furto in danno di

2.

L’imputato, giudicato dal Tribunale di Napoli, con sentenza 11.6.2010 è

stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e 600,00 Euro
di multa oltre al pagamento delle spese processualì e di quelle del mantenimento
durante il periodo di custodia in carcere, revocato il beneficio dello indulto
applicato ad precedente sentenza di condanna.
3. Avverso la suddetta decisione il Di Pino ha proposto appello, richiedendo
la assoluzione per il delitto di cui al capo C), la riduzione della pena ed\2é CO
la nullità della decisione di primo grado per contraddittorietà della motivazione in
ordine alla determinazione della pena.
4. La Corte territoriale ha respinto i motivi di impugnazione e in riferimento
alla questione inerente alla contraddittorietà della motivazione, in ordine al
trattamento sanzionatorio irrogato, dando atto che, in punto pena, nella sentenza
di primo grado, era stato fatto erroneo riferimento al nome di altra persona,
concludeva affermando che le argomentazioni seguivano un iter logico- giuridico
del tutto compatibile con il dispositivo e coerente con il calcolo della pena inflitta.
5.

La Corte di Cassazione con sentenza 28 settembre 2011 ha annullato la

sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad
altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto,
ritenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente affrontato e risolto la
questione connessa alla denunciata contraddittorietà della sentenza del Tribunale,
in riferimento alla pena irrogata.
5.1. Sul punto la Corte di legittimità ha affermato che la motivazione della
sentenza impugnata è carente, e contraddittoria, perché, senza affrontare il merito
della questione sottoposta al suo esame, si è limitata a valutare la coerenza della
motivazione con il contenuto del dispositivo, così sfuggendo al thema decidendum
posto con il primo motivo di appello.

Valente Assunta. Accertato in Napoli 1’8.2.2010.

3

5.2. In tal modo la Corte territoriale non ha dato risposta alcuna circa la
coerenza e la congruenza del trattamento sanzionatorio (ancorato ad elementi
circostanziali estranei all’oggetto del giudizio) rispetto ai fatti oggetto del giudizio.
5.3. Dalla lettura della sentenza di primo grado si rileva infatti che il giudice,
dopo avere riconosciuto le attenuanti generiche al DIPINO a cagione della non

nominativo di persona diversa da quella dello imputato) ha richiamato circostanze
aggravanti (pluralità di persone concorrenti nella commissione della rapina, il luogo
isolato, l’orario notturno a mezzo di minacce ripetute e di violenza sulle cose,
mediante modalità idonee a procurare notevole timore alle vittime) che non
appaiono coerenti con la descrizione del fatto ascritto
5.4. La divergenza tra la descrizione del fatto ai fini del giudizio di
responsabilità e quella accedente alla giustificazione del trattamento sanzionatorio,
è stata valutata come un caso di motivazione contraddittoria: la Corte territoriale,
chiamata infatti ad esprimere un giudizio sul punto non ha esplicitato con
motivazione adeguata, le ragioni per le quali abbia comunque ritenuto il
trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale, coerente con l’imputazione
mossa e non già influenzato dal richiamo ad elementi circostanziali estranei alla
vicenda del DIPINO.
6. La Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio, ha confermato i termini
della sanzione, avuto riguardo alla oggettiva gravità dell’episodio, alla personalità
del reo, alla pericolosità sociale degli episodi accertati ed i precedenti penali
dell’autore evidenziando in premessa:
a) che la motivazione censurata dalla Corte di Cassazione era frutto
evidente di un mero errore materiale, inidoneo “ad inficiare la determinazione della
pena irrogata nei confronti del Di Pino”;
b) che l’esclusione di tale parte motiva, nella misura in cui essa dava vita ad
una carenza di motivazione, imponeva al giudice dell’appello “il dovere di colmare”
la giustificazione della pena inflitta.
7. Il ricorrente con un unico motivo di impugnazione chiede «l’integrale
annullamento» della gravata sentenza considerato che il giudice ad quem: I) ha
ritenuto “mero errore materiale” il vizio di contraddittorietà della motivazione,

gravità di un precedente penale, nella determinazione della pena (evocato il

4

siccome qualificato dalla Suprema Corte rinviante; II) ha confermato
integralmente una pronuncia in parte annullata dalla Suprema Corte; III) non ha
rinnovato ab imis il giudizio dosimetrico, così come richiesto dalla Corte di
Cassazione rinviante, integralmente confermando e richiamando per relatíonem le
correlative determinazioni operate dal giudice di prime cure, indirettamente

peggiorativi ed antinomici rispetto al giudizio dosimetrico operato dal giudice di
prime cure.
8. Ritiene la Corte che il ricorso, in tutte le sue articolazioni, non superi la
soglia dell’ammissibilità, attesa la correttezza del procedere del giudice di merito in
sede di rinvio, il quale:
a)

si è attenuto alle indicazioni della corte regolatrice, depurando la

giustificazione di base -sulla individuazione della sanzione irrogata- dagli evidenti
erronei apprezzamenti su alcune inesistenti modalità del fatto;
b)

ha considerato i restanti dati ed emergenze processuali (certi ed

inconfutabili) come ex se bastevoli per la determinazione della entità della
uer
sanzione i ri-~í. nvariata rispetto alla pronuncia annullata;
c)

ha sul punto formulato un nuovo giudizio di merito, logico e coerente,

fondato su elementi, noti al ricorrente, ed oggetto di corrispondente attività
difensiva, con conseguente corretta finale deliberazione e statuizione.
9. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
10. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore
della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 19 febbraio 2014.

annullate dalla Suprema Corte; IV) ha introdotto elementi di valutazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA