Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10602 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 10602 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso straordinario presentato da
Agazzi Paolo, nato a Lovere il 07/07/1977
avverso la sentenza del 23/11/2012 della Corte di Cassazione;

nonché sul ricorso presentato dallo stesso Agazzi
avverso la sentenza del 10/04/2008 della Corte di appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza della
Cassazione e l’annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello;
c icco AtGowo
udito per il ricorrente l’avv. 111~, che ha concluso associandosi alle richieste
del P.G.

RITENUTO IN FATTO
E CONISIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 12/02/2014

1. Con sentenza del 23/11/2012 la Settima Sezione penale di questa Corte
dichiarava la inammissibilità del ricorso presentato da Paolo Agazzi contro la
sentenza del 10/04/2008 con la quale la Corte di appello di Salerno aveva
confermato la pronunzia di primo grado del 20/01/2005 con cui il Tribunale della
stessa città aveva condannato il prevenuto in relazione al reato di cui all’art. 640
cod. pen.

2. Con istanza presentata al Tribunale di Salerno quale giudice dell’esecuzione

l’Agazzi, nel chiedere la sospensione dell’esecuzione della pena irrogatagli con la
sentenza di primo grado, formalmente oramai irrevocabile, ha evidenziato come,
a seguito della presentazione del ricorso in cassazione, non avesse ricevuto
alcuna notifica dell’avviso di fissazione del relativo procedimento, che era stato,
invece, notificato all’avv. Massimo Picariello di Salerno, già nominatogli difensore
di ufficio nel giudizio di merito sulla base di un’erronea declaratoria della sua
irreperibilità. Con memoria del 04/02/2014 l’Agazzi è tornato ad insistere per
l’accoglimento del suo ricorso.

3. Con l’originario ricorso ordinario avverso la citata sentenza della Corte di
appello di Salerno l’Agazzi aveva dedotto i seguenti due motivi.
3.1. Violazione di legge, per non avere la Corte territoriale dichiarato
l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
3.2. Vizio di motivazione, per non avere la Corte distrettuale considerato i
motivi dell’appello proposti per censurare la decisione di primo grado, qualificata
da un apparato argomentativo non congruo ed illogico.

3.3. Con memoria del 04/02/2014 l’Agazzi ha evidenziato che il giudizio
dinanzi alla Corte campana si era svolto in sua assenza e senza che l’avviso di
fissazione dell’udienza gli fosse stato regolarmente notificato.

4. Il ricorso straordinario è fondato.
Dalla lettura degli atti si evince che, in effetti, l’avviso di fissazione dell’udienza
del 23/11/2012 dinanzi alla Settima Sezione penale di questa Corte era stato
notificato il 29/08/2012 all’avv. Massimo Picariello, indicato come difensore di
fiducia e che, invece, era il suo patrocinatore d’ufficio: talché l’avviso doveva
essere notificato anche personalmente all’imputato, che aveva redatto
personalmente l’atto di impugnazione. Ciò ha comportato una nullità relativa a
regime intermedio, che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di
legittimità, è deducibile attraverso il ricorso straordinario per cassazione, in
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– poi qualificata come ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. –

quanto basato su un errore di fatto consistito nella mancata rilevazione
dell’omessa notificazione al difensore dell’imputato dell’avviso per l’udienza
camerale (così Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010, Sidibe, Rv. 245916).
Da tanto consegue la revoca della sentenza di questa Corte.

5. Il ricorso ordinario a suo tempo presentato dall’imputato è, invece,
inammissibile.

Nel caso di specie la sentenza di condanna di primo grado era stata adottata
nei riguardi dell’Agazzi il 20/01/2005, dunque in epoca precedente alla data del
08/12/2005 di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, con la conseguenza
che, a mente dell’art. 10 di tale legge, il procedimento penale a carico del
prevenuto doveva considerarsi a quella data già pendente in grado di appello e
ad esso non era applicabile la disciplina dei termini di prescrizione più favorevoli,
ma quelli della normativa previgente: con la conseguenza che il reato contestato
all’Agazzi, commesso il 07/02/2002, in ragione della riconosciuta recidiva
reiterata specifica ed infraquinquennale, si sarebbe prescritto solo il 07/02/2017.

5.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di Schiarire
che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre
le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti
determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e
preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare
il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini,
Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n.
8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto
indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte
territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della
decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della
sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli
elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito.

5.3. Tardivo è, infine, l’ulteriore motivo di violazione di legge dedotto
dall’imputato solo con la memoria depositata in cancelleria il 04/02/2014.

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5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ordinario consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore
dell’erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della
cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo
indicato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

2013 e dichiara inammissibile il ricorso proposto da Agazzi Paolo contro la
sentenza della Corte di appello di Salerno in data 10 aprile 2008.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/0 /2014

Revoca la sentenza della Corte di Cassazione n. 11750/2013 del 23 novembre

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