Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1060 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1060 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONOVSKI NACE N. IL 17/03/1957
CUPIC MIRKO N. IL 10/03/1965
avverso la sentenza n. 602/2012 TRIBUNALE di BOLZANO, del
23/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. ; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nella specie) specifici
elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di
gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna fra le suddette condizioni fosse
da ritenere mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio
1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio —30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deci • in o a, il 25 novembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per quanto
qui d’interesse, fu applicata a tali CUPIC Mirko e SIMONOVSKI Nace, per il reato
di furto aggravato continuato, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura
di anni uno e me4si due di reclusione, più euro 400 di multa, per ciascuno;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa
degl’imputati„ con distinti ma pressoché identici atti a propria firma, entrambi
gl’imputati, denunciando difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del
fatto ed al ruolo rivestito dagli imputati medesimi;

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