Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 106 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 106 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BATTISTA PIETRO N. IL 13/05/1977
avverso l’ordinanza n. 825/2009 TRIBUNALE di TARANTO, del
21/11/2011
sentita la razione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/spité le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21.11.2011 il Tribunale di Taranto in composizione
monocratica, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da
Pietro Battista, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a più reati di evasione,
commessi tra il 2001 ed il 2002, di cui alle sentenze specificamente indicate.
Il giudice dell’esecuzione – premesso che non risultava emessa nei confronti

trattandosi di reati omogenei e commessi a breve distanza di tempo, non erano
stati indicati elementi idonei a ritenere l’unicità del disegno criminoso che
neppure emergono dalle sentenze di condanna acquisite; non può, quindi,
ritenersi che i diversi reati siano collegati da un rapporto di immediata e diretta
connessione psicologica.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il Battista, personalmente,
deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione sia con riferimento
alla competenza del giudice dell’esecuzione, sia avuto riguardo alla valutazione in
ordine alla sussistenza dei presupposti della continuazione.
Con il primo motivo di ricorso rileva, quanto alla competenza, che la
sentenza indicata al n. 11) è tuttora in esecuzione ed è l’ultima divenuta
irrevocabile; tanto comporta, ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod. proc. pen., la
competenza del Tribunale di Lecce al quale dovevano essere trasmessi gli atti.
Inoltre, deduce la competenza del tribunale collegiale a norma dell’art. 665
comma 4

bis cod. proc. pen..

Con il secondo motivo il ricorrente contesta la valutazione del giudice
dell’esecuzione in ordine alla sussistenza dei presupposti ai fini del
riconoscimento della continuazione, richiamando una precedente ordinanza del
25.10.2006 che aveva unificato altri reati commessi nel medesimo periodo (2001
-2002) valorizzando lo stato di tossicodipendenza che, invece, nell’ordinanza in
esame non è stata in alcun modo valutata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1. Non è fondato il motivo di ricorso con il quale si afferma la competenza
del Tribunale di Lecce, atteso che, come è noto, la stessa si determina tenendo
conto del momento in cui è stata avanzata l’istanza restando irrilevanti le
eventuali vicende successive.

2

del Battista la sentenza indicata al n. 11) dell’istanza – evidenziava che, pur

Nella specie, lo stesso ricorrente afferma che al momento della
presentazione dell’istanza volta all’applicazione della continuazione, giudice
dell’esecuzione competente era il Tribunale di Taranto cui la richiesta è stata
avanzata e che solo in data 31.10.2009 diveniva irrevocabile la sentenza emessa
in data 17.2.2009 dal Tribunale di Lecce.
Va, altresì, rilevato quanto alla dedotta competenza del giudice collegiale
che – come indicato anche dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte – dal
certificato penale risulta che tutte le sentenze relative ai reati per i quali è stata

monocratica.
2. E’ invece fondata la censura relativa alla mancata valutazione dello stato
di tossicodipendenza.
L’applicazione

in executivis

dell’istituto della continuazione e la

rideterminazione delle pene inflitte per i reati separatamente giudicati con
sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen. è subordinata
ad una valutazione del giudice in ordine alla identità del disegno criminoso
tenuto conto della distanza cronologica tra i fatti, delle modalità della condotta,
della tipologia dei reati, dell’omogeneità delle violazioni, delle condizioni di tempo
e di luogo, della causale e dell’eventuale stato di tossicodipendenza.
Se è vero che ben possono essere posti a fondamento della valutazione
anche soltanto alcuni di detti indici, in ogni caso è compito del giudice esplicitare
con motivazione esente da vizi di logicità e contraddizione le ragioni per le quali
ne ha ritenuto pregnanti alcuni in direzione del riconoscimento o del diniego del
vincolo della continuazione.
Lo status di tossicodipendente, peraltro, deve essere preso in esame per
apprezzare, sotto il profilo indiziario, la unicità del disegno criminoso con
riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato anche se tale
elemento non si sovrappone alla nozione stessa di continuazione delineata
nell’art. 81, secondo comma, cod. pen., e cioè alla imprescindibile necessità che i
fatti siano riferibili ad un medesimo disegno criminoso.
Nella specie, deve rilevarsi come il giudice dell’esecuzione non abbia in alcun
modo preso in considerazione ai fini della valutazione in esame la condizione di
tossicodipendenza che era stata rappresentata nell’istanza dal ricorrente.
Tanto non è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte laddove
ha chiarito che nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il
giudice dell’esecuzione verifica che i reati siano frutto della medesima,
preventiva risoluzione criminosa, valutando se il condannato, in concomitanza
della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto stato aveva
influito sulla commissione delle condotte delittuose (Sez. 1, n. 20144 del

3

chiesta la continuazione sono state emesse da giudice in composizione

27/04/2011 – dep. 20/05/2011, Casa’, rv. 250297; Sez. 1, n. 30310 del
29/05/2009 – dep. 21/07/2009, Piccirillo, rv. 244828).
Deve essere, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
rinviando al Tribunale di Taranto per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Taranto.

Così deciso, il 30 novembre 2012.

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