Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 106 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 106 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BENKHADDA Abderrahim , n. Casablanca (Mar) 25.10.1980
avverso la sentenza n. 320/13 GIP Tribunale di Busto Arsizio del 21/03/2012
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
lette le richieste del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. G. Izzo che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO
1. Abderrahim Benkhadda ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal GIP Tribunale di
Busto Arsizio il 21/03/2012 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per plurimi reati commessi in
violazione del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell’art. 86 stesso d.P.R.

Data Udienza: 12/12/2013

2. Con un unico motivo di censura e previa ricostruzione sistematica dell’istituto dell’espulsione
dello straniero a seguito di condanna penale, viene dedotta violazione di legge ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
posto che quella prevista dal citato articolo deve essere qualificata come misura di sicurezza
alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 24 febbraio 1995, non dovendo come tale essere disposta obbligatoriamente dal giudice, ma potendolo solo previo accertamento
in concreto della sussistenza della pericolosità sociale del condannato, nella specie mai intervenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

d

I

L’espulsione del condannato per alcuni delitti previsti dalla disciplina in tema di stupefacenti
stabilita dall’art. 86 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 costituisce a tutti gli effetti una misura disicurezza personale, che compone il novero di analoghe previsioni contenute nel codice penale
(artt. 235 e 312 cod. pen.) o in normative speciali (ad es. artt. 15 e 16 d. Igs. n. 286 del 25
luglio 286, dove in quest’ultimo caso si atteggia a sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

Dal momento che l’ordinamento da tempo non prevede più la figura della pericolosità sociale
presunta – già contemplata dall’art. 204 cod. pen. di cui è stata sancita l’abrogazione con legge
n. 633 del 10 ottobre 1986 – risulta evidente che solo un accertamento in concreto può consentire l’imposizione di dette misure, essendo venuto meno ogni automatismo imposto dalla
legge e per l’art. 86 d.P.R. cit. in particolare per effetto della sentenza Corte Cost. sent. n. 58
del 24 febbraio 1995.
In concreto e a dispetto della formulazione letterale della norma (“Lo straniero condannato per
uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere
espulso dallo Stato”), l’attuale assetto normativo implica che il giudice non è obbligato a emettere l’ordine di espulsione a seguito di condanna o di pronunzia a questa parificata (come è nel
caso della sentenza di patteggiamento) per uno di detti reati, ma ne conserva la facoltà subordinata alla verifica in concreto della pericolosità sociale del condannato.
Tanto premesso, posto che nel caso di specie con la sentenza con cui ha recepito l’accordo
delle parti sulla determinazione della pena, il giudice ha disposto altresì l’espulsione dello
imputato quale conseguenza automatica della pronunzia, ma in assenza di ogni concreta
verifica in ordine alla sua pericolosità sociale, s’impone l’annullamento della decisione impugnata limitatamente al punto in questione, residuando al decidente la facoltà di applicare nuovamente la misura previa concreta verifica della pericolosità sociale dell’imputato.
4. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio

al Tribunale di Busto Arsizio per nuova determinazione sul punto.

P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’espulsione del ricorrente dal territorio dello
Stato a pena piata e rinvia per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Busto Arsizio.
Roma, 12/1’/2013

Come tutte le misure di sicurezza, essa è dunque soggetta alla regola generale stabilita dallo
art. 202 cod. pen. secondo cui esse possono applicarsi solo alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato ovvero quando è probabile
che possano commettere altri fatti previsti dalla legge come reato, nel caso si tratti di soggetti
non imputabili o non punibili (art. 203 cod. pen.).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA