Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1059 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1059 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
_
HELD VITTORIO N. IL 08/10/1989
avverso la sentenza n. 593/2012 TRIBUNALE di BOLZANO, del
17/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 25/11/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, risultando dal testuale tenore del capo
d’imputazione che il furto in questione fu commesso nell’abitazione della persona
offesa, e quindi in luogo da ritenersi, pacificamente, di privata dimora e non
risultando, per converso, dedotta, nel ricorso medesimo, alcuna specifica ragione per
la quale detta qualificazione sarebbe stata da ritenere errata, essendosi il ricorrente
limitato a richiamare, senza alcun riconoscibile nesso logico con la fattispecie in
esame, il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche un
pubblico esercizio può essere considerato luogo di privata dimora, a condizione che
vengano indicati gli elementi atti a corroborare siffatta valutazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così dec o; R
i•a, il 25 novembre 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata,
per quanto qui interessa, a HELD Vittorio, per il reato di furto in abitazione, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di anni uno e mesi quattro di
reclusione, più euro 600 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando carenza di motivazione in ordine alla ritenuta
qualificabilità del fatto come furto in luogo destinato a privata dimora;