Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10583 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 10583 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Trombini Diego, nato a Milano il 06/09/1973
awerso la sentenza del 26/10/2012 del Tribunale di Milano R.G. n. 48/2012
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. Marco Guantieri, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 26/10/2012 il Tribunale di Milano ha confermato l’affermazione di
responsabilità di Diego Trombini, in relazione al reato di minacce, e, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, ha ridotto l’ammontare del risarcimento del danno, in favore delle
costituite parti civili.
Al Trombini è contestato di avere indirizzato, in data 21/02/2009, a Maria Grazia Olivares e
Oliviero Niola, le seguenti espressioni: “smettila non sono io a provocare rumori, altrimenti vi
faccio saltare in aria, perché io non ho niente da perdere”.
Il Tribunale ha ritenuto: a) che il ricorso immediato al giudice di pace contenesse tutti i
requisiti di cui all’art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000; b) che, quanto alle richieste istruttorie
formulate dall’imputato, un cd contenente una registrazione era presente in atti, anche se il
contenuto era sostanzialmente incomprensibile, e che la documentazione delle timbrature in
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Data Udienza: 06/12/2013

entrata e in uscita dal luogo di lavoro — dove il Trombini aveva affermato di essersi trovato al
momento dei fatti -, avrebbe dovuto essere prodotta dall’imputato; c) che le dichiarazioni
delle persone offese erano sostanzialmente attendibili, anche in ragione delle minime
contraddizioni evidenziate dalla difesa; d) che, all’udienza del 03/12/2010, la parte civile
aveva richiesto la condanna al risarcimento danni e che tale comportamento era idoneo ad
escludere un’ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.

cod. proc. pen., per avere il Tribunale escluso che fosse intervenuta una causa di revoca
tacita della costituzione di parte civile, sebbene quest’ultima non avesse presentato
conclusioni scritte e non avesse neppure verbalmente richiamato le conclusioni contenute in
scritti processuali, in tal modo omettendo di quantificare l’ammontare del risarcimento. Il
ricorrente aggiunge che la revoca di costituzione della parte civile comporta l’improcedibilità
dell’azione penale.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 523, comma 2 e 82, comma 2,
cod. proc. pen., in relazione all’art. 21, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000, nonché violazione
dell’art. 23 della I. n. 87 del 1953, per avere il Tribunale omesso di esaminare l’eccezione in
ordine all’insussistenza dei presupposti della facoltà di impulso del processo penale
riconosciuta alla parte civile e la conseguente, subordinata, questione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., per
mancata acquisizione delle timbrature in entrata e in uscita del Trombini e del cd contenente
la riproduzione audio dei fatti awenuti in data 08/03/2009, costituenti prove decisive al fine
di chiarire la portata dell’episodio contestato. Al riguardo, si sottolinea che i documenti
provenienti dall’imputato e posseduti da terzi possono essere acquisiti d’ufficio, ai sensi
dell’art. 237 cod. proc. pen., e che il datore di lavoro legittimamente preserva dalla
diffusione i dati relativi alla presenze del dipendente, in quanto elaborati unitamente a quelli
di tutto il personale (al riguardo, si sottolinea che lo stesso profilo è esaminato nel quarto
motivo nella prospettiva del vizio motivazionale). Quanto al cd, si evidenzia che il cd, pur
acquisito, non era mai stato ascoltato in pubblico dibattimento; inoltre, se il contenuto fosse
stato sostanzialmente incomprensibile, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre apposita
perizia tecnica.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere il Tribunale trascurato di
considerare il particolare accanimento delle parti offese nei confronti del Trombini e il fatto
che la Olivares aveva suggerito al Niola la risposta in ordine al punto decisivo dell’orario
dell’episodio, nonché per avere contraddittoriamente sostenuto che le dichiarazioni difformi
dei testi siano più genuine di quelle conformi.
Considerato in diritto

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2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 523, comma 2, e 82, comma 2,

1. Esaminando, per ragioni di ordine logico, in primo luogo, il secondo motivo di ricorso,
osserva la Corte che l’art. 21 del d. Igs. n. 274 del 2000 non indica affatto l’evidenza della
prova come presupposto del ricorso immediato al giudice di pace. Ne discende che
correttamente la sentenza impugnata ha limitato il suo esame ai requisiti indicati dalla
norma, valorizzando le dichiarazioni delle persone offese come “indicazione delle fonti di
prova a sostegno della richiesta”.
Ciò posto, non è dato intendere per quali ragioni la scelta del legislatore di consentire il
ricorso immediato, peraltro sottoposto alla valutazione del P.M. (art. 25 del d.lgs. n. 274 del

e 24 Cost.
In conclusione, il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Per le stesse ragioni è inammissibile il primo motivo di ricorso, che, nella prospettiva del
ricorrente, finirebbe per rendere improcedibile l’azione penale.
Premesso che tale conseguenza non è coerente con il quadro normativo, giacché l’art. 23 d.
Igs. n. 274 del 2000 si limita a richiedere che la costituzione di parte civile deve awenire, a
pena di decadenza, con la presentazione del ricorso, si rileva che, nella specie, nel ricorso ex
art. 21, è stato chiesto “il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da
quantificarsi”.
All’udienza del 03/12/2010, la parte civile ha chiesto “la condanna al risarcimento dei danni e
spese come da nota che deposita”.
Ciò posto, va ribadito che l’inosservanza della norma di cui all’art. 523, comma 2, cod. proc.
pen., per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell’ammontare dei
danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di
pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l’esercizio dell’azione civile ha
come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere
precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice (v.,
di recente, Sez. 6, n. 27500 del 15/04/2009, Morrone, Rv. 244526).
Inoltre, la costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa
ovvero nei casi di revoca implicita previsti dal citato art. 82 c.p.p., comma 2, che però non
possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
A ciò deve aggiungersi che non si configura l’ipotesi di revoca tacita della costituzione di
parte civile per mancata presentazione delle conclusioni, allorché la parte si richiami alle
conclusioni presentate all’atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste relative
al risarcimento del danno, alla concessione di prowisionale o alla rifusione delle spese (Sez.
4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773).
3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha illustrato le ragioni della
ritenuta decisività delle prove richieste.

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2000) e alla decisione del giudice (art. 26 dello stesso d. Igs.), contrasterebbe con gli artt. 3

Per quanto concerne il cd, infatti, si tratta, secondo quanto è dato desumere dalla sentenza
impugnata e in assenza di specificazioni contenute nel ricorso, di supporto contenente una
registrazione di fatti avvenuti in data diversa dall’episodio contestato.
In relazione alla richiesta delle timbrature di entrata e di uscita dal lavoro, ugualmente non è
dato cogliere nel ricorso alcuna puntualizzazione relativa ad orari o altre circostanze idonee a
palesare la rilevanza del mezzo richiesto.
4. Il quarto motivo è inammissibile.
Infatti, gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del

giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità
dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che
siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio
(di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez.
5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).
Ora, l’esistenza di contrasti tra le parti o il fatto che una delle persone offese non
rammentasse l’orario dell’episodio (al di là dell’impulsivo tentativo dell’altra persona offesa di
agevolare il ricordo) sono circostanze che non dimostrano l’illogicità del giudizio di
complessiva attendibilità delle deposizioni. Né il Tribunale ha mai affermato, nei termini
generali prospettati in ricorso, che le dichiarazioni difformi sono più idonee di quelle conformi
a sorreggere la ricostruzione dei fatti. Al contrario, si è rilevato che le minime contraddizioni
su aspetti secondari, proprio in quanto rivelatrici dell’assenza di un accordo, esprimono una
genuinità dichiarativa che può essere apprezzata ai fini della valutazione di attendibilità.
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 06/12/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel

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