Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1058 del 25/11/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 1058 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ha pronunciato la seguente

se-N-7er( v_19
ORDINT,Orrit

sul ricorso proposto da:
BRUNI FABIO N. IL 22/05/1974
avverso la sentenza n. 1591/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che non apparendo sussistente, ad un più approfondito esame, la manifesta
infondatezza del ricorso, originariamente ravvisata come causa di inammissibilità, e
essendo ormai decorso il termine massimo di prescrizione del reato, individuabile, in
base alla nuova e, nella specie, più favorevole disciplina introdotta dalla legge n.
251/2005, in anni sette e mesi sei (in assenza, per quanto è dato rilevare dagli atti, di
cause di sospensione), non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata perchè il reato addebitato al ricorrente è estinto per
prescrizione;
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deci o in o a, il 25 novembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto qui d’interesse, in riforma di quella
assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado, BRUNI Fabio fu ritenuto
responsabile del reato di furto in abitazione commesso il 26 maggio 2005 in
concorso con Rotelli Alfredo in danno di Di Pietrantonio Massimo, avendo la corte
d’appello ritenuto che, contrariamente alla conclusione cui era pervenuto il primo
giudice, costituissero elementi idonei a giustificare il giudizio di colpevolezza quelli
costituiti: – a) dall’essere stato il Bruni individuato, a seguito degli accertamenti
effettuati dalla persona offesa, agente della polizia di Stato, come il soggetto che, in
compagnia del Rotelli, nel corso della stessa notte susseguente alla consumazione del
furto, aveva tentato di entrare nuovamente nell’abitazione della medesima persona
offesa, con ogni evidenza — si sostiene — allo scopo di proseguire nella già attuata
condotta criminosa; – b) dall’avere lo stesso Bruni, a fronte delle contestazioni
mossegli dalla persona offesa, fatto avere a quest’ultima, dopo due giorni, in
restituzione, quanto le era stato sottratto, pur avendo negato il proprio coinvolgimento
nel furto;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Bruni
denunciando vizio di motivazione sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che i
suddetti elementi, come già motivatamente e condivisibilmente ritenuto dal giudice di
primo, non sarebbero stati da considerare tali da rendere certa, al di là di ogni
ragionevole dubbio, la colpevolezza dell’imputato;

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