Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1058 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1058 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUDICE BIANCA STEFANIA N. IL 18/03/1977
avverso la sentenza n. 1905/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Ai 6.u.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fk c3 Tra, yi
che ha concluso per I L Q/ g.6 “77-0 8,6- L

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Giudice Bianca Stefania, chiamata a rispondere con altri del delitto di
partecipazione ad associazione per delinquere di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del
1990 nonché del delitto di detenzione e spaccio di stupefacenti ex artt. 81 cod.
pen., 73 d.P.R 309 del 1990, veniva riconosciuta colpevole in ordine ad
entrambe le imputazioni dal G.U.P. del Tribunale di Catania, che con sentenza
del 19/7/2007 in sede di giudizio abbreviato la condannava alla pena di anni

La Corte di appello di Catania con sentenza del 15/1/2009 confermava la
sentenza appellata.
Ma la Suprema Corte di cassazione con sentenza del 15/11/2009 annullava
la sentenza di appello in relazione alla Giudice e ad altri imputati, limitatamente
al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309, e rinviava per nuovo giudizio.
La Corte di appello di Catania con sentenza del 12/4/2011 nuovamente
confermava la sentenza di primo grado, ma la Suprema Corte di cassazione con
sentenza del 13/6/2012 annullava detta pronuncia limitatamente alla posizione
della Giudice, con riguardo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
La Corte di appello di Catania in data 12/12/2014 nuovamente confermava
la sentenza di primo grado.

2. Propone ricorso il difensore della Giudice, richiamando l’andamento del
processo e individuando i principi che avevano dato causa al doppio
annullamento con rinvio.
2.1. Con il primo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della
motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
Segnala che già il G.I.P. aveva a suo tempo rilevato mancanza di gravità
indiziaria a carico della Giudice per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e
che anche il Procuratore Generale in udienza aveva concluso per il
proscioglimento dal reato associativo: ingiustificata appariva l’interpretazione in

malam partem delle medesime risultanze.
Non era stata comunque superata la linea di demarcazione tra fattispecie
associativa e concorso di persone nel reato.
Invero era stato ribadito in sentenza che l’imputata aveva contatti con altri
partecipi e che le rivelazioni del collaborante Alesci riscontravano insieme con le
conversazioni telefoniche la consapevolezza della Giudice della dimensione
associativa dell’attività di spaccio, ma in realtà costei aveva avuto rapporti solo
con Caschetto Angela, oltre che con il proprio marito Cascino, mentre il contatto

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quattro mesi otto di reclusione e alla pena accessoria di legge.

con Mangione Chiara figlia della Caschetto avrebbe dovuto reputarsi irrilevante,
posto che la Mangione non era stata indagata.
A fronte degli elementi necessari a comprovare la partecipazione
all’associazione, nell’atto di appello era stato eccepito che il collaborante Alesci
aveva limitato la collaborazione della Giudice all’ausilio prestato al marito
allorché costui era agli arresti domiciliari per un periodo, che le intercettazioni
telefoniche confermavano l’assunto dell’estraneità della donna all’organizzazione
criminale, che era stata omessa ogni indagine in ordine al ruolo operativo di lei e

Le argomentazioni contenute nella sentenza pertanto erano incomplete in
relazione a specifiche e decisive doglianze.
2.2. Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione.
Il G.U.P. in primo grado aveva dato rilievo alle propalazione dell’Alesci, in
quanto riscontrate dalle conversazioni telefoniche.
Analogo ragionamento era stato ripetuto dalla Corte di appello.
Ma l’Alesci aveva in realtà parlato, come emergeva dal passo del suo
interrogatorio, all’uopo trascritto, del ruolo avuto dalla Giudice a supporto
dell’attività di spaccio solo nel 2004 quando il marito Cascino era stato ristretto
agli arresti domiciliari.
Non emergeva da tali propalazioni la partecipazione dell’imputata con ruolo
stabile e attivo all’attività associativa. Corrispondentemente le intercettazioni
avrebbero potuto dare conferma dell’attività di spaccio posta in essere dalla
Giudice, ma non della sua partecipazione al sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente ripropone le questioni
che avevano formato oggetto dell’appello e che hanno trovato nella sentenza
impugnata adeguata risposta, così da risultare manifestamente infondato, in
quanto non prospetta censure, che possano realmente insinuarsi nella
motivazione fino a disarticolarla.

2. Innanzi tutto deve ribadirsi che, dopo il secondo giudizio di legittimità, si
sarebbe dovuto considerare ormai accertato da un lato che esisteva
un’associazione per delinquere dedita al narcotraffico, facente capo ad Alesci e a
Cascino e dall’altro che Giudice Bianca Stefania aveva posto in essere condotte di
spaccio.

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alla sua volontà di partecipare stabilmente al sodalizio.

3. In tale quadro si è inserita la nuova sentenza pronunciata in sede di rinvio
dalla Corte di appello di Catania, che in realtà ha debitamente esaminato il
materiale probatorio rilevante, lo ha sottoposto a verifica alla luce delle censure
difensive ed è pervenuta in modo logico e giuridicamente corretto alla
conclusione della configurabilità a carico della Giudice della partecipazione a
quell’associazione per delinquere.

4. In primo luogo è irrilevante la circostanza che in sede cautelare il Giudice

carico dell’allora indagata per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, pur
avendola ravvisata per singole condotte di spaccio.
Va invero rilevato che non si prospetta nel caso di specie una situazione
analoga a quella si determina nel caso di proscioglimento di merito nel primo
grado di giudizio, allorché, sulla base di un condivisibile orientamento
giurisprudenziale, che tiene conto anche dell’esigenza di addivenire ad una
pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, si richiede che
un’eventuale riforma integrale in sede di appello debba essere sorretta da una
rafforzata motivazione, che tenga conto dei passaggi chiave della sentenza di
primo grado, disvelandone l’inadeguatezza sul piano logico e strutturale (si
afferma invero che «il giudice che intenda riformare integralmente il giudizio di
primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo
ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti
della motivazione della prima sentenza dando conto delle ragioni della relativa
incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento
impugnato»: così Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231679;
nello stesso senso Cass. Sez. 5, n. 35762 del 5/5/2008, Aleksi, rv. 241169,
secondo cui il giudice deve dimostrare l’insostenibilità sul piano logico e giuridico
degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e
penetrante analisi critica seguita da convincente e completa motivazione che dia
ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad
elementi di prova diversi o diversamente valutati; cfr. anche Cass. Sez. 6, n.
6221 del 20/4/2005, dep. nel 2016, Aglieri, rv. 233083).
In tale prospettiva non sarebbe sufficiente una semplicemente diversa
valutazione del medesimo materiale probatorio, occorrendo una forza persuasiva
maggiore (Cass. Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, dep. nel 2014„ Ciaramella, rv.
262261).
Ma in realtà nel caso di specie tale punto di vista è erroneo, in quanto la
valutazione non concerne il giudizio e la sentenza che lo ha definito, ma un

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per le indagini preliminari avesse reputato insussistente la gravità indiziaria a

provvedimento cautelare, ontologicamente diverso sotto il profilo strutturale e
funzionale.
Al contrario, si rileva come nel corso del presente processo tutte le decisioni
di merito siano risultate conformi, salvi i vizi riscontrati in sede di legittimità.
Analogamente non può assumere rilievo la conclusione cui è pervenuto il
Procuratore Generale nel giudizio di rinvio, per l’ovvia ragione che si tratta del
pur autorevole punto di vista di una parte, che non esaurisce l’esercizio della

5. La ricorrente, come detto, pretende di ravvisare nella trama su cui si
fonda la conferma della condanna una serie di vizi, inerenti all’incompletezza
dell’analisi e alla mancata risposta al quesito principale riguardante la linea di
demarcazione tra fattispecie associativa e concorso di persone nel reato.
5.1. Ma in realtà si stratta di deduzioni manifestamente infondate.
La ricostruzione operata in sede di rinvio dalla Corte territoriale risulta infatti
solidamente fondata su un’analisi completa del materiale probatorio, cui è stato
attribuito un significato rispondente ai canoni della logica.
In sintesi la Corte, muovendo dal rilievo dell’accertata esistenza di un
sodalizio dedito al narcotraffico, di cui erano certamente parte Alesci e Cascino,
quali promotori, nonché la Caschetto, compagna dell’Alesci, ha osservato che:
la Giudice era in contatto con gli associati o almeno con alcuni di essi,
conoscendo il marito, cioè il Cascino, nonché la Caschetto e l’Alesci, compagno di
costei;
l’Alesci aveva reso dichiarazioni coinvolgenti anche la Giudice, le quali erano
state confermate dalle conversazioni intercettate;
la Giudice era consapevole dell’attività di spaccio, tanto da essere stata
riconosciuta colpevole irrevocabilmente in parte qua;
ella conosceva il contesto associativo, concernente l’attività di spaccio
riferibile al Cascino e all’Alesci;
la Giudice sapeva in particolare che vi era comunione di interessi nell’attività
di spaccio;
a lei, moglie di uno dei promotori, spettava di coadiuvarlo, sostituendosi a
lui al bisogno;
il fatto che i clienti cercassero il marito era spiegabile con il ruolo interno
svolto dalla Giudice, solo al bisogno espostasi direttamente.
5.2. Tale ricostruzione è stata basata su precisi elementi probatori,
principalmente costituiti dalla chiamata in correità dell’Alesci in ordine al fatto
che (come si legge nella sentenza impugnata) «la Giudice era ben a conoscenze
dell’attività illecita da loro (cioè dall’Alesci, dalla Caschetto e dal Cascino: n.d.r.)
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giurisdizione.

compiuta ed era anche direttamente coinvolta nella cessione di droga a terzi e
nella ricezione del denaro dagli acquirenti»; dalla circostanza che dopo l’arresto
del marito in data 24/11/2003, alle ore 17,27, la Giudice avesse
immediatamente chiamato la Caschetto per invitarla con linguaggio metaforico
ma inequivoco a mettere in guardia il marito di lei circa la possibilità che fosse
rinvenuto in casa stupefacente; dal fatto che in altra circostanza Chiara
Mangione, figlia della Caschetto, di cui la coppia Alesci-Caschetto aveva
dichiarato di avvalersi al bisogno, avesse chiamato la Giudice a seguito della

nulla a disposizione, ciò cui era seguito il suggerimento della Giudice alla
ragazza di dire al potenziale acquirente di chiamare direttamente il Cascino
(conv. n. 263 del 3/11/2003).
Ed ancora sono state valorizzate alcune telefonate del 25/11/2003, dalle
quali era emerso che dopo l’arresto del marito la Giudice aveva svolto attività di
spaccio dando appuntamento agli acquirenti presso l’abitazione o altrove, nonché
telefonate intercorse con un’amica per la quale la Giudice aveva fatto da
intermediaria col marito per la cessione di stupefacenti.
5.3. Si tratta di un materiale probatorio composito, cui è stato attribuito il
significato di rivelare il grado di consapevolezza della Giudice dell’esistenza di
una precisa comunanza di interessi tra la sfera riferibile all’Alesci e quella
riferibile al Cascino, tanto che la Giudice si era interessata affinché l’Alesci non
fosse rinvenuto in possesso di stupefacenti e poi aveva palesato la piena
fungibilità tra cessioni effettuate dall’Alesci per il tramite della figlia e cessioni
effettuate dal Cascino, cioè dal proprio marito, cui aveva dirottato il potenziale
cliente di cui le aveva parlato Chiara Mangione.
In tale quadro è stato attribuito un altrettanto preciso significato al ruolo di
diretta spacciatrice svolto -a supporto- dalla Giudice, ormai definitivamente
accertato e comunque attestato dalle conversazioni intercettate e confermato
dall’Alesci.
Ineccepibilmente dunque la Corte ha concluso su tali basi che la Giudice era
consapevole di muoversi in un contesto associativo, di cui conosceva le modalità
di azione, e aveva operato avendo contezza di almeno una parte di coloro, che
costituivano la struttura, e con un ruolo, quello di supportare il marito, curando
ella stessa al bisogno le attività di spaccio.
5.4. In tal modo la Corte territoriale si è uniformata all’orientamento della
Corte di cassazione secondo cui ai fini della configurabilità della partecipazione
ad un sodalizio criminale occorre la consapevolezza e la volontà di partecipare
assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà ad una
società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Cass. Sez.
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richiesta di un acquirente e in conseguenza del fatto che la ragazza non aveva

6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, rv. 258645; Cass. Sez. 6, n. 11733 del
16/2/2012, Abboubi, rv. 252232).
E’ stato infatti dato conto del fatto che la Giudice in ragione dei suoi stretti
contatti con il marito e con la Caschetto e almeno indiretti con l’Alesci aveva la
piena consapevolezza di far parte di un sodalizio, avvinto reciprocamente dalla
comunanza degli interessi nel settore del traffico di stupefacenti, preoccupandosi
della sorte di altri sodali (la telefonata alla Caschetto sulla necessità di occultare
eventuale stupefacente da parte dell’Alesci) e nel contempo assicurando la buona

attività di spaccio posta in essere dalla Giudice).
5.6. Non è vero dunque che non sia stata valutata la linea di demarcazione
tra fattispecie associativa e concorso di persone nel reato, essendo stati
esaminati, nel presupposto dell’ormai riconosciuta esistenza dell’associazione
dedita al narcotraffico, tutti gli elementi probatori, ai fini della sussunzione del
contributo della Giudice all’interno della fattispecie associativa, con valutazione
che, in quanto logica e completa, si sottrae a censure in sede di legittimità.
D’altro canto i colloqui emersi dalle intercettazioni telefoniche sono stati
correttamente valutati come rappresentativi di consapevolezze e intese più
ampie, essendo stato inoltre sottolineato il rilievo ascrivibile al rapporto diretto
con uno dei promotori del sodalizio, in grado di esprimerne la volontà.
5.6. Quanto al contributo dichiarativo dell’Alesci, che forma specifico oggetto
del secondo motivo di ricorso, va in primo luogo segnalato che la stessa
ricorrente dà atto dell’esistenza di più dichiarazioni da costui rese, mentre al
ricorso è allegata solo una parte di un verbale di interrogatorio, il che inficia nella
sostanza il motivo di ricorso rendendolo generico, in quanto privo di indicazioni
specifiche in ordine alle altre dichiarazioni e al loro preciso contenuto (sul punto
si rinvia a Cass. Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale, rv. 256723, e a Cass.
Sez. 5, n. 44992 del 9/10/2012, Aprovitola, rv. 253774): in ogni caso,
esaminando tale verbale, come valorizzato dalla ricorrente (ma nella parte
riportata nel corpo del ricorso, a pag. 8, manca, secondo quanto risulta dal
confronto con la parte di verbale allegata, una riga nella quale l’Alesci, dopo la
frase «no, non mi risulta», risulta dichiarare, alla domanda del P.M.: «ne era
consapevole»), si rileva che lo stesso non è idoneo a disarticolare la valutazione
compiuta dalla Corte territoriale anche sulla base delle conversazioni telefoniche
indicate a supporto, in quanto in base al citato verbale per l’Alesci la Giudice era
pienamente consapevole dell’attività illecita e poi aveva aiutato il marito almeno
nel 2004, quando si trovava agli arresti domiciliari.
Orbene, la Corte ha valorizzato tale chiamata in correità sostanzialmente sul
versante della consapevolezza dell’attività illecita e su quello del diretto
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riuscita dell’attività di spaccio (di qui la telefonata di Chiara Mangione e la varia

svolgimento di attività di spaccio, ciò che a ben guardare non di discosta dal
contenuto minimo che voglia attribuirsi alle dichiarazioni dell’Alesci, le quali sono
state peraltro supportate e avvalorate dalle conversazioni telefoniche, riferite
anche al 2003, in particolare ad una fase sia precedente l’arresto del Cascino sia
successiva, nei termini sopra lumeggiati.
Deve dunque all’evidenza escludersi che la prova sia stata travisata o
utilizzata in modo improprio, così da far emergere, come dedotto dalla
ricorrente, una manifesta illogicità o una contraddittorietà della motivazione,

e reputati idonei a convergere verso la conclusione formulata (è noto che il
travisamento della prova assume rilievo solo quando sia idoneo a disarticolare
l’intero ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione per la
essenziale forza dimostrativa del dato processuale: Cass. Sez. 6, n. 5146 del
16/1/2014, Del Gaudio, rv. 258774; Cass. Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007,
Musumeci, rv. 237207; si rinvia anche alla perspicua analisi di Cass. Sez. 1, n.
41738 del 19/10/2011, Longo, rv. 251516, che ribadisce la necessità che il
dedotto travisamento sia idoneo a vanificare la motivazione e ad inficiarla sotto il
profilo logico, in relazione alla forza dimostrativa posseduta dall’atto processuale
invocato).

6. In conclusione il ricorso deve reputarsi inammissibile, il che comporta la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in
relazione ai profili di colpa sottesi alla ragione dell’inammissibilità, della somma
di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9/12/2015

Il Consiglier estensore

giacché quest’ultima fa leva su una pluralità di elementi, organicamente valutati

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