Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1057 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1057 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEVAN PAOLO N. IL 27/09/1973
TITTOTO CRISTINA N. IL 22/04/1981
avverso la sentenza n. 6331/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla corretta qualificazione giuridica dei fatti addebitati; il
che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di
motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano
difetto specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna fra le suddette
condizioni fosse da ritenere mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11
maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno
2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n.
27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c.
Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV
236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
e, nella specie, per quanto concerne, in particolare, la qualificazione giuridica dei
fatti, la stessa appare, in sé e per sé, del tutto immune da censure e non forma, d’altra
parte, oggetto, nel ricorso, di specifiche deduzioni volte a dimostrarne l’ipotetica
erroneità;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per quanto
qui d’interesse, furono applicate a STEVAN Paolo e TITTOTO Cristina, per i reati
loro rispettivamente ascritti di associazione per delinquere, falso ideologico per
induzione in errore ed altro, le pene concordate con la pubblica accusa nella misura,
quanto al primo, di anni uno e mesi dieci di reclusione; quanto alla seconda, di mesi
otto e giorni venti di reclusione;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti ma
pressoché identici atti a propria firma, entrambi gl’imputati, denunciando difetto di
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle condizioni previste dalla legge,
con particolare riguardo a quella costituita dalla correttezza della qualificazione
giuridica dei fatti;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di e
D E O Z TATA
millecinquecento alla cassa delle ammende.
IN CANCELLERIA
Così decis m ‘om.., il 25 novembre 2013

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