Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10565 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 10565 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Crepaldi Dario, nato a Nichelino, il 24.3.1952, avverso la sentenza
pronunciata dalla corte di appello di Torino in data 31.5.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di ufficio, avv. Luigi Nappa, che si è
riportato ai motivi di ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 31.5.2012 la corte di appello di Torino
confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 13.4.2010,

Data Udienza: 02/10/2013

ì

aveva condannato Crepaldi Dario, imputato, nella sua qualità di
amministratore della società “International Medical Trading s.r.l.”,
dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Torino del 2.2.2001, del
delitto di cui agli artt. 110, c.p., 223, 216, co. 1, n. 1 e n. 2), 219, I.
fall., in relazione a singoli episodi di bancarotta fraudolenta,

patrimoniale e documentale, alle pene, principale ed accessorie, ritenute
di giustizia.
2. Avverso tale )43/sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per Cassazione personalmente l’imputato, lamentando plurime
violazioni di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata.
3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo,

essendo stato depositato dal Crepaldi, come attestato dalla cancelleria
della corte di appello di Torino, in data 28.11.2012.
4. Ed invero la corte di appello ha indicato, ai sensi dell’art. 544, co. 3,
c.p.p., in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, che
avveniva in data 19.6.2012.
Di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 585, co. 1, lett.
c), e co. 2, lett.c), c.p.p., il termine per proporre ricorso per cassazione,
pari a quarantacinque giorni, decorreva “dalla scadenza del termine
determinato dal giudice per il deposito della sentenza”, non dovendosi
procedere alla notificazione dell’avviso di deposito all’imputato, che non
era contumace nel giudizio di appello.
Scadendo il termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza in
periodo feriale, il termine di quarantacinque giorni per proporre
impugnazione, stante la sospensione del decorso dei termini prevista
dalla legge per tutto il suddetto periodo, è iniziato a decorrere solo dalla
fine del suddetto periodo feriale, vale a dire dal 16 settembre 2012,
risultando, pertanto, perento, alla data del 31.10.2012, come, peraltro,
attestato dalla stessa cancelleria della corte di appello di Torino,
mediante apposizione in pari data del timbro con la dicitura “sentenza
passata in giudicato!’
5. Si è, dunque, verificata la causa di inammissibilità dell’impugnazione
prevista dall’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., con conseguente condanna

2

Ì.

del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, in favore della cassa delle ammende, di una
somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro
1000,00, tenuto conto della evidente inammissibilità del ricorso,
facilmente evitabile dallo stesso ricorrente, che, quindi, non può ritenersi

inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2.10.2013

immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di

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