Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10560 del 06/02/2013

Penale Sent. Sez. 3 Num. 10560 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 5854/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per idt.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/02/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Asti, con sentenza del 16/11/2010, dichiarava A.A.
colpevole di avere, quale socio amministratore della ditta XX, omesso il versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori
ottobre 2007 a gennaio 2008 e da giugno a dicembre 2008, per una
somma complessiva di euro 46.776,00, e la condannava, concesse le
attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con la contestata recidiva,
alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa.
La Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse della prevenuta, con sentenza del 10/2/2012, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa della A.A., con i seguenti
motivi:
-nel confermare il giudizio di responsabilità la Corte distrettuale ha errato
a non applicare il dettato di cui al co. 3 dell’art. 47 cod. pen.: l’imputata
per gli importi contestati, oggetto delle trattenute operate sui dipendenti
e non versate all’INPS, aveva concordato con Equitalia una rateizzazione,
per cui non avrebbe potuto essere ritenuta colpevole del reato ascrittole;
peraltro, i motivi aggiunti non potevano essere dichiarati inammissibili dal

dipendenti, relativamente alle mensilità da febbraio a luglio 2007, da

giudice di seconde cure, perché in diretto collegamento con il primo
motivo, formulato con l’atto di appello, in cui si sosteneva che il ritardo
nel versamento dei contributi previdenziali era stato determinato dal
tardivo versamento da parte della Regione Piemonte delle prestazioni al
XX;
-ha errato la Corte di Appello a rigettare la eccezione di mancata notifica
della fissazione di udienza ai difensori nominati dalla imputata;

%

-le emergenze istruttorie, se lette correttamente, avrebbero dovuto
indurre il giudicante a pronunciare l’assoluzione della prevenuta, la quale
aveva, in data precedente alla notifica delle contestazioni da parte
dell’INPS, concordato la rateizzazione, di cui si è detto, con Equitalia;
-il decidente non ha rilevato che nella denuncia dell’INPS vengono
concessionario della riscossione aveva concordato con la A.A. la
rateizzazione;
-mancata esatta individuazione del termine per il versamento valutabile
ai fini penalistici, che non è da fare coincidere con il giorno 16 del mese
successivo a quello del periodo di paga scaduto, bensì quello del 30
settembre dell’anno successivo; inoltre, la richiesta di rinnovazione della
intera istruttoria trova fondamento nella semplice ragione che la A.A.
non ha potuto esercitare il diritto di difesa in primo grado, per causa a lei
non imputabile, e il difensore fiduciario ha omesso di produrre adeguata
documentazione contabile a sostegno della tesi difensiva. E’ evidente,
pertanto che la sentenza impugnata viola l’art. 111 della Costituzione e
l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che prevede la
attiva partecipazione dell’imputato al processo, in modo da potersi
effettivamente difendere;
-nullità della sentenza per omessa motivazione sulla dosimetria della
pena, pena che, in ogni caso, si palesa del tutto eccessiva, con mancata
concessione, ingiustificata, delle attenuanti generiche nella loro massima
estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va rilevato che la decisione della Corte distrettuale, di
ritenere inammissibili i motivi aggiunti, va pienamente condivisa, in

indicati quali mancati versamenti quelli per i quali già l’ente

quanto essi contengono nuove richieste, non proposte con i motivi
principali, riferiti soltanto al trattamento sanzionatorio.
In ogni caso, in ordine alla eccepita omessa notificazione ai difensori
dell’imputata dell’avviso di udienza per il giudizio di appello, va osservato
che il decreto di citazione è stato spedito antecedentemente
pertanto, non spettava nessuna partecipazione della data della udienza.
Osservasi, inoltre, che la tesi, sostenuta in ricorso, in merito alla natura
del reato contestato e alla individuazione del momento consumativo di
esso è totalmente errata: secondo costante indirizzo interpretativo della
giurisprudenza di legittimità, la fattispecie criminosa di cui al d.L. 463/93,
art. 2, convertito nella legge 638/93, ha natura di reato omissivo
istantaneo, che si consuma nel momento in cui scade il termine utile
concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute previdenziali
ed assistenziali dovute, a nulla rilevando il m omento in cui il reato è stato
accertato ( Cass. 11/7/2003, Braiuca; Cass. 28/1/1998, n. 6850).
Tale termine, inizialmente fissato dal D.M. 24/2/1984 al giorno 20 del
mese successivo a quello al quale si riferiscono i contributi, è stato
anticipato al giorno 15 di ogni mese dall’art. 18, d.Lvo 241/97, ed in
seguito differito al giorno 16 dall’art 2, co. 1, lett. b), d.Lvo 422/98, con
decorrenza dal primo gennaio 1999 ( Cass. 16/4/2009, n. 20251).
Del pari priva di pregio si rivela la censura mossa al trattamento
sanzionatorio, in quanto il discorso giustificativo sulla dosimetria della
pena, adottato dalla Corte distrettuale, è logico e compiuto, col
considerare i plurimi precedenti dell’imputata, la già benevola
concessione delle attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto
alla contestata aggravante, nonché la determinazione della sanzione,
attestantesi ad un livello di poco superiore al minimo edittale.
P. Q. M.

(24/11/2011) alla nomina dei predetti difensori ( 14/12/2011 ), ai quali,

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6/2/2013.

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