Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1056 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1056 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONSTANTIN PERSEC MINUS N. IL 23/11/1972
MUNTEAN MIRCEA N. IL 27/07/1977
avverso la sentenza n. 347/2012 GIP TRIBUNALE di MONDO VI’, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 25/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze applicava a CONSTANTIN Persec Minus e
MUNTEAN Mircea, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico
Ministero in ordine al delitto di furto pluriaggravato continuato in concorso, commesso fino all’8
dicembre 2010.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che denunciano la violazione
dell’art. 444 c.p.p. senza peraltro addentrarsi in maggiori specificazioni di tali doglianze.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono del tutto privi di specificità ed in sostanza mancanti di motivi, così che appare inevitabile una declaratoria di inammissibilità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rolia il 25 novembre 2013.