Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10556 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10556 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste
nei confronti di:
Mahri Said n. il 30.7.1981
avverso la sentenza n. 1467/2013 pronunciata dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Udine il 23.4.2013;
sentita nella camera di consiglio del 27.2.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. G.
Izzo, che ha richiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 27/02/2014

Ritenuto in fatto
i. — Con atto del 8/13.5.2013, il procuratore generale presso la
Corte d’appello Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Udine del 23.4.2013, con la quale, sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, è stata applicata, nei confronti di Said
Mahri, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di quattro mesi di arresto e
di euro 4.000,00 di ammenda (oltre alla sospensione della patente di
guida per la durata di un anno), in relazione al reato di guida in stato
di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,72 g/l) commesso in
Tavagnacco il 10.10.2012.
Con il ricorso proposto, il procuratore generale triestino censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente determinato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida nella sola misura di un anno (pari al minimo
edittale), in violazione del disposto dell’art. 186, co. 2, lett. c), c.d.s.,
là dove impone, in caso di violazione commessa con veicolo appartenente a persona estranea al reato (come nel caso di specie), il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida.
Sulla base di tali motivi, il procuratore ricorrente ha invocato
l’annullamento della decisione impugnata, con l’eventuale adozione
delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 186, co. 2, lett. c), c.d.s. (nella formulazione
già vigente all’epoca di commissione del fatto oggetto dell’odierno
procedimento), là dove sia stato accertato, a carico dell’agente còlto
alla guida in stato di ebbrezza, un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1) (come nel caso di
specie), all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. Nondimeno, “se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di
guida è raddoppiata”.

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Nel caso di specie, il giudice a quo, pur avendo rilevato – in
conformità alle indicazioni contenute nel capo d’imputazione – l’appartenenza a persona estranea al reato del veicolo mediante il quale
era stato commesso il reato da parte del Mahri – ha erroneamente
omesso di procedere al raddoppio della misura della durata della sospensione della patente di guida, limitandola alla sola misura edittale
minima di un anno.
Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dell’odierna
impugnazione proposta dal procuratore ricorrente, dev’essere pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente
alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; misura che questa stessa corte provvede a
rideterminare nella misura di due anni, pari al doppio del minimo
edittale individuato dal giudice a quo, ai sensi dell’art. 620, lett. 1),
c.p.p., non comportando, la rideterminazione della sanzione accessoria in tale misura, l’esplicazione di alcuna discrezionalità valutativa.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della
patente di guida; durata che ridetermina in due anni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.2.2014.

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