Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1055 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1055 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONATIC RALE N. IL 14/06/1978
avverso la sentenza n. 1249/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
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Data Udienza: 25/11/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibili, in quanto, per un verso, la non contestata
presenza dell’impronta papillare in questione sulla porta esterna dell’abitazione della
persona offesa ben a ragione poteva essere ritenuta prova sufficiente a giustificare
l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, nella rilevata assenza di
qualsivoglia prospettazione alternativa, da parte dell’imputato medesimo, circa le
possibili, diverse ragioni di detta presenza; per altro verso, la difesa, nel lamentare la
mancata valutazione di quelle che sarebbero state le “specifiche doglianze” espresse
nell’atto d’appello, non fornisce alcuna ulteriore indicazione circa il contenuto delle
stesse, così venendo meno all’obbligo della c.d. “autosufficienza” del ricorso, più
volte affermato, anche con riferimento alla materia penale, nella giurisprudenza di
questa Corte (ved., per tutte: Cass. I, 18 marzo — 22 aprile 2008 n. 16706, Falcone,
RV 240123; Cass. I, 22 gennaio — 12 febbraio 2009 n. 6112, Bouyahia, RV 243225);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decis in Roma, il 25 novembre 2013
sor
Il Presidente
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, tale
MONATIC Rale fu ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione in
danno di Silvestroni Massimo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale
sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che indebitamente il confermato giudizio di
colpevolezza sarebbe stato basato sull’unico elemento costituito dall’avvenuta
rilevazione, sulla facciata esterna della porta d’ingresso dell’abitazione della persona
offesa, di un’impronta papillare di riconosciuta provenienza di esso imputato;