Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1055 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1055 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINO GASPARE N. IL 15/03/1967
MARINO PAOLA N. IL 18/10/1963
BARBARA LAURA N. IL 14/03/1986
avverso la sentenza n. 274/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. w cs-rr M
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Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/5/2015 la Corte di appello di Palermo confermava la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 12/7/2012, appellata da
Marino Gaspare, Marino Paola e Barbara Laura, riconosciuti colpevoli tutti e tre
del delitto di resistenza e il Marino Gaspare anche del delitto di lesioni personali
aggravate dal nesso teleologico, in danno del sovr. Cipponeri della Squadra

2. Con atti separati ma dallo speculare contenuto presentavano ricorso i tre
imputati.
2.1. Con il primo motivo denunciavano nullità della sentenza per violazione
dell’art. 192 cod. proc. pen.: la Corte non aveva rispettato i corretti canoni di
valutazione degli indizi, giungendo a conclusioni disancorate dalle risultanze
processuali.
2.2. Con il secondo motivo deducevano nullità della sentenza per
sopravvenuta causa di non punibilità costituita dalla tenuità del fatto ai sensi
dell’art. 131-bis cod. pen.: dalla sentenza emergeva in modo evidente la
possibilità di applicare la citata norma nel caso di specie, sussistendo tutti i
requisiti previsti, anche quanto alla pena, alla mancanza di abitualità a ai
precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso invero si risolve in proposizioni generiche che non si confrontano in
alcun modo con il contenuto della motivazione esibita dalla Corte territoriale e
dal primo giudice, motivazione che al contrario dà conto delle prove valutate, del
significato loro attribuito e della ricostruzione dei fatti in concreto operata, senza
incorrere in vizi logici.

2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
2.1. Il ricorrente prospetta l’applicabilità della nuova ipotesi di cui all’art.
131-bis cod, pen., introdotto dal D. Igs. 16 marzo 2015 n. 28.
La norma invocata prevede che nel caso di reato punito con pena detentiva
non superiore ad anni cinque la punibilità è esclusa se per le modalità della
condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133
primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non
abituale.
2

Volante della Questura di Trapani, fatti risalenti al 31/8/2010.

I due successivi commi rispettivamente prevedono condizioni che ostano al
giudizio di tenuità e definiscono l’abitualità del comportamento.
L’ipotesi della particolare tenuità del fatto dà luogo ad una peculiare causa di
non punibilità ed assume valenza sostanziale agli effetti dell’art. 2, comma
quarto, cod. pen., di talché essa può applicarsi anche ai fatti commessi prima
dell’entrata in vigore della nuova normativa.
E’ stato altresì affermato che la questione può essere rilevata anche dinanzi
alla Suprema Corte di cassazione, la quale deve verificare, se del caso anche

impugnata risultino, secondo un vaglio di astratta non incompatibilità, le
condizioni di applicabilità dell’istituto (Cass. Sez. 2, n. 41742 del 30/9/2015,
Clemente, rv. 264596; Cass. Sez. 3, 31932 del 2/7/2015, Terrezza, rv. 264449),
in presenza delle quali deve annullare con rinvio sul punto (va peraltro segnalata
Cass., Sez. 2, n. 32989 del 10/4/2015, Lupattelli, rv. 264223, che ha rilevato in
via generale un onere di specifica allegazione da parte dell’imputato).
2.2. Deve però ritenersi che qualora l’imputato, come nel caso di specie, pur
a fronte di una disciplina sopravvenuta dopo il giudizio di appello, sia comunque
in grado di dedurre la questione con un tempestivo ricorso per cassazione, non
possa sottrarsi all’onere di indicare gli specifici elementi che giustificano il
giudizio di particolare tenuità, onde consentire alla Cassazione il relativo vaglio in
ordine alla effettiva non incompatibilità di quegli elementi con l’ipotesi dedotta.
2.3. Orbene, il motivo di ricorso si risolve sul punto in mere clausole di stile,
dalle quali non è dato comprendere, oltre all’insussistenza delle condizioni
negative, quali elementi dovrebbero specificamente valutarsi ai fini del giudizio
sulla tenuità, fermo restando che dalla valutazione operata dai giudici di merito,
al di là della determinazione della pena nel minimo edittale, quanto alla
resistenza, non emerge alcun elemento che concretamente converga verso la
valutazione del fatto in termini di particolare tenuità dell’offesa, quando da un
lato ad un imputato è stato addebitato anche il reato di lesioni personali e alle
altre due imputate è stato comunque addebitato il concorso in una condotta
oppositiva, compiuta da più persone e consistita in strattonamenti e
spintonamenti nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti, per impedire loro di
condurre altro soggetto presso la centrale, con ovvie conseguenti difficoltà
operative, manifestamente contrastanti con l’interesse al sollecito svolgimento di
atti doverosi.

3. All’inammissibilità dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
3

d’ufficio, se dalle risultanze processuali e dalla motivazione della sentenza

5

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9/12/2015

Il Consigliere este)._
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