Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1054 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1054 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAOLTRONI GIOVANNI N. IL 31/08/1958
avverso la sentenza n. 117/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso, oltre a presentare carattere di novità
rispetto alle doglianze proposte con l’atto d’appello, attinenti soltanto, per quanto
concerne l’addebito di bancarotta, (secondo la non contestata sintesi contenuta
nell’impugnata sentenza) alla ritenuta sussistenza della distrazione dei beni non
rinvenuti dagli organi della procedura, risulta anche del tutto assertivo e generico, a
fronte di quanto osservato, sul punto, dal giudice di primo grado (e riportato dal
giudice d’appello nella narrativa dello svolgimento del processo), secondo cui bene
era stata attribuita all’imputato la veste di amministratore di fatto dell’impresa fallita,
essendo risultato che egli aveva sistematicamente trattato le vendite e gli acquisti ed
aveva anche assistito alla verifica fiscale cui l’impresa fallita era stata sottoposta a
decorrere dall’aprile 2001;
b) con riguardo al secondo motivo, non si vede (né si spiega) per quale ragione
l’aumento di pena dovuto alla riconosciuta sussistenza, per i reati fallimentari,
dell’aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, L.F., avrebbe dovuto considerarsi
assorbito nell’aumento ex art. 81 cpv. c.p., dovuto alla ritenuta continuazione tra i
detti reati e quello di ricettazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto qui d’interesse, la corte d’appello di
Ancona, decidendo su gravame proposto nell’interesse di PAOLTRONI Giovanni,
condannato all’esito del giudizio di primo grado alla pena di anni tre di reclusione per
i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, truffa e ricettazione,
uniti per continuazione, dichiarò estinto per prescrizione il reato di truffa,
confermando, quanto al resto, il giudizio di penale responsabilità dell’imputato e
rideterminando la pena complessiva in anni due, mesi dieci e giorni venti di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge,
unitamente a vizio di motivazione:
1) in ordine al confermato giudizio di penale responsabilità relativamente al reato di
b bancarotta, sull’assunto che indebitamente e immotivatamente sarebbe stata
attribuita ad esso imputato la veste di amministratore di fatto dell’impresa fallita, da
cui detto giudizio era poi stato fatto derivare;
2) in ordine alla rideterminazione della pena, sull’assunto che indebitamente
sarebbe stato “disposto l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 219 co. 2 il quale
doveva essere assorbito dall’aumento ex art. 81 cpv. posto che già il primo giudice
aveva ritenuto riunite le condotte illecite sotto il paradigma del reato continuato”;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così dec . o i Roma, il 25 novembre 2013
Il Presidente
e

Af/

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