Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1054 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1054 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) HOXHAJ DR1TAN N. IL 29/01/1979
avverso l’ordinanza n. 25/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
fette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1 L.R–c.5.0 7i-t
y, ‘,2 L
h a_ e, 1.1.4.,.-1-9
/..e 44, AWL /eco n-A-o

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 ottobre 2012 la Corte d’appello di Catania ha convalidato l’arresto
di Hoxhaj Dritan – operato, su segnalazione del Sistema di informazione Schengen (S.I.S.),
con riferimento ad un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dall’autorità
giudiziaria svedese per aver consumato una rapina aggravata in concorso con altre
persone e con l’uso di armi, in danno di una banca, il 4 gennaio 2007 – applicandogli la
misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso la predetta ordinanza della Corte d’appello di Catania ha proposto ricorso per
cassazione il difensore di Hoxhaj Dritan, deducendo un unico motivo di doglianza
incentrato sulla violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all’art. 9,
commi 4 e 5, della L. n. 69/2005, per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del
pericolo di fuga, potendo evincersi dalle risultanze documentali, ed in particolare dal
verbale di arresto: a) che il ricorrente era stato arrestato nello stesso luogo in cui aveva
dichiarato di avere una dimora abituale; b) che la rappresentazione della sua convivenza
era riportata sullo stesso verbale di arresto; c) che egli si era dichiarato disponibile a
chiarire la sua “situazione” con le autorità svedesi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4. In tema di mandato di arresto europeo, invero, costituisce ius receptum, alla luce
dell’insegnamento giurisprudenziale in questa Sede da tempo elaborato, il principio
secondo cui l’obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l’emissione
di una misura cautelare ai sensi dell’art. 9, comma quinto, della I. 22 aprile 2005, n. 69,
deve assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato su un
ragionevole e accettabile giudizio prognostico, che ben può essere illustrato mediante
l’indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una vera propensione e
di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (Sez.
F, n. 30047 del 27/07/2010, dep. 29/07/2010, Rv. 247813; Sez. 6, n. 4052 del 15/01/2008,
dep. 25/ 01/ 2008, Rv. 238393).
A tale quadro di principii si è fedelmente attenuta l’impugnata pronuncia, che sul punto
oggetto di censura, dal ricorrente peraltro sollevata adducendo argomenti del tutto
irrilevanti al fine considerato, risulta essere congruamente argomentata, giustificando con
chiarezza, sia pure sulla base di un sintetico percorso motivazionale, la sussistenza del
pericolo di fuga, nel caso di specie individuato attraverso un ragionevole giudizio
prognostico che ha fatto riferimento, segnatamente, all’assenza di un domicilio sicuro e di
elementi idonei a dimostrare un effettivo radicamento sul territorio, all’assenza di
un’attività lavorativa stabile e alla mancata disponibilità di documenti italiani, elementi
sintomatici che, globalmente valutati, hanno coerentemente indotto la Corte d’appello a
ritenere concretamente fondato il pericolo che il ricorrente possa rendersi irreperibile.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
1

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processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo
quantificare nella misura di euro mille. La Cancelleria provvederà all’espletamento degli
incombenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, li, 10 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p.

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