Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10533 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 10533 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATUOZZO FRANCESCO N. IL 28/11/1968
avverso l’ordinanza n. 212/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/mtar-le conclusioni del PG Dott.

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Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto del dolo e della colpa grave del richiedente che rappresenta la causa impeditiva per il riconoscimento dell'indennizzo dell'ingiusta detenzione subita. Il Procuratore generale in sede, all'esito dell'articolata requisitoria scritta, ha concluso, nel merito, per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. La Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito deve valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'attività d'indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto" (Cass. pen. Sez. Un. 26.6.2002 n. 34559 Rv. 222263). Inoltre, è stato affermato che la nozione di colpa grave di cui all'art. 314 comma 1 c.p.p. va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di 2 La Corte di Appello rigettava l'istanza ritenendo che il richiedente aveva contribuito, leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale (tra le altre, Cass. pen. Sez. IV, 15.2.2007, n. 10987, Rv. 236508). Nel caso di specie l'ordinanza impugnata applica correttamente tali principi; né sono rilevanti le censure mosse che richiamano argomentazioni e circostanze di fatto peraltro ignote, come riconosce lo stesso difensore, sia al giudice della cautela sia a quello della riparazione e, quindi, a fortiori inconoscibili da questa Corte di legittimità. riconoscere l'indennizzo per la ingiusta detenzione subita dal richiedente con motivazione adeguata e dopo aver verificato che la condotta del ricorrente era stata il presupposto che aveva ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. Dagli atti del procedimento e dalla stessa sentenza irrevocabile di assoluzione dell'istante, emergeva, infatti, che il ricorrente era stato nominato formalmente amministratore di una società commerciale utilizzata dal clan camorristico dei casalesi per imporre, nel territorio di riferimento, le proprie strategie produttive e commerciali. La sentenza assolutoria era stata emessa in quanto l'istante, nell'attività della indicata società, non aveva compiuto alcun atto formale di amministratore della società limitandosi a svolgere, all'interno della stessa, il ruolo di autista. L'istante era quindi consapevole del ruolo rivestito all'interno della società ed aveva accettato di svolgere il ruolo formale di amministratore della stessa, consentendo così a coloro che di fatto gestivano la società di perpetrare i loro affari illeciti. Si riteneva, quindi, che il ricorrente, mantenendo una condotta gravemente colposa consistita nell'avere dato il proprio consenso alla nomina di amministratore di una società, gestita di fatto da appartenente ad un pericoloso clan camorristico (e quindi deliberatamente offrendo copertura alla gestione del sodalizio criminoso), avesse mantenuto un contegno che avvalorava le accuse mosse nei suoi confronti e contribuito a determinare le In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per non condizioni per l'adozione ed il mantenimento del provvedimento restrittivo per il quale si chiedeva il riconoscimento del diritto alla riparazione che non è concedibile ai sensi dell'art. 314 comma 1 c.p.p. Tanto si pone in perfetta sintonia con l'orientamento di questa Corte di cassazione laddove ha ritenuto che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento passivo del connivente può integrare gli estremi della colpa grave, ostativa al diritto alla liquidazione qualora lo stesso risulti aver agevolato la consumazione del reato (Sez. IV, n. 40297 del 10.6.2008, Rv. 241325). Del pari, si è ritenuto che valga ad integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia 3 q4 tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. IV, n. 45418 del 25.11.2010, Rv. 249237). Il ricorso va, pertanto, rigettato e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a tale pronuncia deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19.12.2013.

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