Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1053 del 03/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1053 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da FIORITO Franco, nato ad Anagni (FR) il 13/07/1971,
avverso il decreto emesso il 03/10/2012, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., dal G.I.P. del
Tribunale di Roma;
esaminati il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Carlo Taormina e avv. Enrico Pavia, che
hanno insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.

Ritenuto in fatto

Data Udienza: 03/12/2012

1. Nel quadro delle indagini preliminari promosse nei confronti di Franco Fiorito,
presidente del gruppo consiliare del Partito della Libertà presso la Regione Lazio, il
g.i.p. del Tribunale di Roma ha emesso, su richiesta del procedente p.m., ordinanza in
data L10.2012 con cui ha applicato al Fiorito la misura cautelare della custodia in
carcere per il delitto di peculato continuato, commesso dal 26.5.2010 al 24.7.2012, perché
con ripetute operazioni bancarie di diverso tipo si appropriava di somme di denaro per
un complessivo ammontare di euro 1.357.418,00, che sottraeva dai conti bancari intestati
al g.c. PdL affidati alla sua gestione, trasferendole -“per finalità estranee a quelle indicate
nell’art. 3 bis della L.R. 15.3.1973 n. 6”- su propri conti personali (italiani ed esteri) ovvero j
utilizzandole a proprio profitto.

1.2. Dal conto 401372093 sono stati disposti nel biennio 2010-2012 634 bonifici
nazionali (per 2,7 milioni di euro), 64 dei quali -per l’importo di euro 755.046,00- sono
stati effettuati a favore di più conti bancari del Fiorito, che l’indagato nella sua veste di
presidente del gruppo consiliare non aveva titolo per fare propri. Somme in tutta
evidenza utilizzate per motivi privati del Fiorito. Dallo stesso conto, depositario dei
finanziamenti ex art. 3 bis L.R. 6/1973, risultano effettuati nel medesimo periodo 59
bonifici all’estero, 54 dei quali per il globale importo di euro 339.442 disposti a favore dà
conti spagnoli intestati a Fiorito. L’ordinanza cautelare rileva che in un sol giorno
(2.7.2012) Fiorito ha effettuato 13 bonifici (6 nazionali e 7 esteri) per euro 100.567,00.
L’ulteriore incessante movimentazione del conto del g.c. PdL 401372093 è
avvenuta mediante assegni, carte di credito/debito, prelevamenti allo sportello o con
bancomat, pagamenti con bancomat. Le indagini hanno portato in luce “un utilizzo
incontrollato di tali strumenti finanziari”, molte delle spese così eseguite non trovando
alcuna corrispondente giustificazione contabile. Nel biennio in esame sono stati emessi
sul citato conto 130 assegni per un valore di euro 369.149,00; sono state utilizzate carte
di credito per un valore di euro 184.400,00; sono stati accertati prelievi di contante per
euro 148.154,00. Molte operazioni di acquisto di beni (in supermercati, in esercizi
commerciali, in negozi di elettronica, ecc.) non presentano alcuna attinenza con le
finalità delle erogazioni regionali inerenti al funzionamento, pur latamente inteso, del
gruppo consiliare del PdL.
Alle descritte ingenti somme “uscite” dal conto bancario si sommano ulteriori
esborsi tra i quali il g.i.p. segnala ratei mensili dell’importo di euro 2.896,00 dal maggio
2011 fino al 2.7.2012 relativi all’acquisto rateale di un veicolo BMW X5 del valore di
oltre 80.000 euro effettuato da Fiorito, in qualità di presidente del g.c. PdL, e destinato a
suo esclusivo uso personale, benché già disponesse -per la carica di capogruppo- di
servizio di trasporto con vettura e autista. Acquisto seguito dalla singolare condotta del
Fiorito che il 25.7.2012, il giorno seguente la sua rimozione dalla carica di presidente del
gruppo, ha intestato a se stesso l’autovettura, comparendo nell’atto di compravendita in
duplice veste di venditore (presidente del g.c. PdL) e di privato acquirente. Analogo
contegno tenuto da Fiorito anche con un veicolo Smart acquistato con denaro del
gruppo PdL, utilizzato a titolo personale dalla sola segretaria particolare del Fiorito e
che questi intesta a se stesso all’atto della cessazione dalla carica di capogruppo.
Parimenti l’analisi frazionata dei flussi di denaro transitati sui conti bancari
personali del Fiorito ha dato modo alla G.d.F. di constatare come -se non vi fosse stato
un drenaggio (id est appropriazione) di oltre 240.000 euro dal conto del gruppo

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1.1. Le appropriazioni di denaro, per le quali il g.i.p. ha ritenuto il Fiorito
raggiunto da convergenti e gravi indizi di colpevolezza per l’ascritto reato di peculato
continuato riguardano le sole giacenze presenti su uno dei due conti bancari Unicredit
intestati al gruppo consiliare regionale del PdL. Quelle del conto n. 401372093, sul quale
sono affluiti i contribuiti previsti dall’art. 3 bis L.R. 6/1973 per il funzionamento del
gruppo consiliare. L’accusa non riguarda le somme accreditate sul secondo conto
corrente (n. 401372103), sul quale sono confluiti i finanziamenti erogati a ciascun
consigliere per curare i rapporti con il proprio collegio elettorale previsti dall’art. 8 L.R.
14/1998. La verificata movimentazione del conto 401372093 e degli speculari flussi di
denaro pervenuti sui numerosi conti correnti personali del Fiorito, nazionali ed esteri,
rende palese, per il g.i.p., l’ingiustificata condotta appropriativa attuata dall’indagato.

2. Nell’ambito delle descritte indagini il g.i.p. romano ha adottato, su richiesta
del p.m., il decreto in data 3.10.2012 indicato in epigrafe con cui, ritenuti sussisterne i
presupposti di legge (fumus commissi delicti, pericolo di protrazione o aggravamento
degli effetti del reato di peculato), ha sottoposto a sequestro preventivo:
a) le somme di denaro depositate su sette conti correnti bancari intestati (o
cointestati) a Franco Fiorito;
1» le somme di denaro depositate su due conti bancari spagnoli intestati allo
stesso Fiorito;
c) l’immobile di San Felice al Circeo acquistato dal Fiorito, sino alla concorrenza
del valore di euro 300.000,00, corrispondente alle somme utilizzate per l’acquisto e
considerate provenienti da indebita sottrazione dal citato conto 401372093 intestato al
gruppo consiliare regionale PdL gestito dall’indagato;
d) le tre autovetture (BMW X5, Mercedes Smart, Jeep Wrangler) acquistate dal
Fiorito, servendosi del denaro del gruppo consiliare.
2.1. Richiamando la regola interpretativa per cui in tema di sequestro preventivo
la verifica delle condizioni legittimanti la misura cautelare reale non può mai tradursi in
un anticipato giudizio della questione di merito concernente la responsabilità dei
soggetti indagati, dovendo limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie
concreta e quella legale senza indulgere in valutazioni sulla sussistenza e gravità degli
indizi di colpevolezza, il g.i.p. del Tribunale non ha potuto non riportarsi alle
considerazioni esposte nel provvedimento applicativo della misura cautelare personale
al Fiorito con peculiare riguardo all’inquadrabilità della sua condotta di appropriazione
delle somme previste dall’art. 3 bis L.R. 6/1973 nella contestata fattispecie del peculato.
2.2. Passata in rassegna la normativa regionale regolante i gruppi consiliari sul

piano organizzativo e sul piano dei contribuiti loro erogati per consentirne il
funzionamento, il g.i.p. ha affermato che i gruppi consiliari debbono senz’altro
considerarsi dotati di natura pubblica e che il loro presidente è un pubblico ufficiale. I
gruppi, previsti dallo Statuto della Regione Lazio (art. 31 L.R. statutaria 11.11.2004 n. 1)
e dal relativo Regolamento (artt. 12, 12 bis e 13), svolgono funzioni di carattere
pubblico, collaborando all’organizzazione dei lavori del Consiglio regionale e
partecipando alla formazione delle commissioni consiliari. L’impiego delle risorse
finanziarie attribuite da leggi regionali ai gruppi per l’espletamento delle loro funzioni
è sottoposto al vaglio del Comitato regionale di controllo contabile. Sicché i gruppi
consiliari possono qualificarsi come “strutture interne agli organi assembleari, disciplinate
da nonne di diritto pubblico, che contribuiscono e partecipano all’esercizio della funzione
legislativa”. Situazione oggettiva cui non fanno velo i rapporti di esclusiva natura
politica intercorrenti tra i gruppi consiliari e i partiti politici di riferimento.
Sulla base di tale natura pubblicistica dei gruppi consiliari si innesta la coerente
qualifica di pubblico ufficiale attribuibile al capo-gruppo, che ne esprime la volontà e la

consiliare ai conti dell’indagato- costui non avrebbe avuto la provvista disponibile per
l’emissione di assegni circolari per 100.000 euro destinati all’acquisto della casa di San
Felice al Circeo e per versare (oltre al prezzo indicato nell’atto notarile) ulteriori
200.000,00 euro alla parte venditrice, né per l’emissione di altro assegno circolare per
euro 33.500,00 con cui ha acquistato a titolo personale una vettura Jeep Wrangler.

2.3. Quanto alle esigenze di carattere socialpreventivo sottese, ai sensi dell’art.
321 co. 1 c.p.p., al disposto sequestro, il g.i.p. ha rilevato, per un verso, che le modalità
stesse dei fatti di appropriazione pecuniaria attribuibili al Fiorito denotano il rischio di
aggravamento delle conseguenze degli innumerevoli episodi di peculato accertati, ove
non si sottragga al prevenuto la libera disponibilità delle somme formate dai contribuiti
regionali versati al gruppo consiliare da lui presieduto (“il periculum in mora emerge alla
luce delle azioni di spoglio e dissipazione delle risorse economiche distratte ed oggetto di
peculato”). Per altro verso il g.i.p. ha evidenziato come, nel caso di specie, ricorrano
altresì -ai sensi del combinato disposto degli artt. 321 co. 2 c.p.p. e 322 ter c.p.- i
presupposti per la successiva confisca delle somme di denaro sequestrate al Fiorito in
riferimento al titolo del contestato reato e alla derivazione delle somme di cui egli si è
appropriato dei contributi regionali in favore del gruppo consiliare, costituendo le
stesse profitto del reato. Evenienza rispetto alla quale, per altro, l’ammissibilità del
sequestro preventivo -osserva il g.i.p.- non è subordinata, come chiarito dalla S.C. (Cass.
S.U., 24.5.2004 n. 29951, Focarelli, rv. 228166; Cass. Sez. 3, 16.10.2007 n. 4100/08,
Ippolito, rv. 238554), all’accertamento di possibili situazioni di pericolo indotte dalla
disponibilità del denaro sequestrato previste dall’art. 321 co. 1 c.p.p.
3. Con il ministero dei difensori l’indagato ha proposto ricorso diretto per
cassazione (art. 325 co. 2 c.p.p.), avverso l’illustrato decreto di sequestro preventivo.
L’atto di impugnazione prospetta un unico articolato vizio di legittimità per
violazione di legge connessa all’erronea applicazione dell’art. 314 c.p., per avere il g.i.p.
impropriamente inquadrato i fatti di appropriazione di somme di denaro contestati al
Fiorito nella fattispecie del peculato, nonostante la natura di associazione privata
riconoscibile al gruppo consiliare del PdL quale “proiezione dell’omologo partito politico”.
3.1. Le ingenti somme erogate su deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale al gruppo consiliare del PdL trovano causa nella previsione
normativa dell’art. 3 bis L.R. 6/1973, che delinea le “finalizzazioni” di tali contributi
finanziari siccome tutte afferenti alle attività dei gruppi consiliari svolte come
espressione del partito politico di provenienza. Ulteriori “somme extra”, sempre allo
stesso titolo di cui al citato art. 3 bis L.R. 6/73, sono state versate ai gruppi con riguardo
a consiglieri che rivestono particolari ruoli come il Fiorito, che era presidente del
gruppo consiliare e presidente della commissione bilancio.
Alla luce di una giurisprudenza riveniente da tutte le massime magistrature
italiane, che ha affermato la natura privatistica dei gruppi consiliari in quanto
proiezioni dei partiti politici, le contribuzioni in esame appartengono ad un soggetto

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rappresentanza in più sedi e forme (Conferenza dei Capigruppo: art. 31 co. 2 Statuto) e
in rapporto di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale.
Non essendovi dubbio che la disponibilità delle risorse finanziarie assegnate
dalla Regione al g.c. PdL, la cui illecita appropriazione è ascritta al Fiorito, unica
persona autorizzata ad operare sui due conti bancari intestati al gruppo, è connessa in
rapporto di diretta causalità funzionale alla qualità di presidente del gruppo rivestita da
Fiorito, la condotta appropriativa da questi realizzata deve ricondursi necessariamente
alla fattispecie del peculato, integrata appunto dall’appropriazione di denaro altrui di
cui il pubblico ufficiale abbia giuridica disponibilità in ragione del suo ufficio.

privato composto da persone tutte operanti come privati. Con l’ovvia conseguenza che
non è possibile evocare la fattispecie del peculato, postulante la qualità di pubblico
ufficiale e la disponibilità del denaro per ragione dell’ufficio.
S.C. con decisione del 19.2.2004 n. 3335 hanno evidenziato che, dovendosi distinguere i
due piani dell’attività dei gruppi parlamentari a seconda che svolgano una ausiliaria
funzione parlamentare ovvero si raccordino ai partiti politici di riferimento, tale
seconda attività del gruppo assembleare si inscrive nell’ambito di una soggettività
privata che assimila il gruppo al partito politico come associazione privata non
riconosciuta. Nel caso di specie gli episodi di apprensione e spendita dei fondi erogati
dalla Regione ai gruppi consiliari riguardano il loro funzionamento in chiave
esponenziale dei partiti di origine ed escludono la configurabilità del reato di peculato,
consentendo al più di ravvisare l’appropriazione indebita eventualmente aggravata.
La “chiarezza diagnositica” della pronuncia delle S.U. Civili è alla base della
sentenza n. 337/2005 con cui la Corte Costituzionale ha “implicitamente” escluso la
praticabilità del controllo contabile della Corte dei Conti sulle spese dei gruppi
consiliari dell’assemblea regionale siciliana. Né può essere, infine, misconosciuto il
rilevante peso ermeneutico della decisione con cui il Consiglio di Stato (Sez. 4,
28.10.1992 n. 932) ha affermato che i gruppi consiliari regionali non sono organi in senso
tecnico giuridico del Consiglio regionale, ma “formazioni associative a carattere politico e
temporaneo” operanti come “proiezioni dei partiti politici” e il cui apparato organizzativo
interno è affatto distinto dalle strutture burocratiche e organizzative del Consiglio
regionale e della Regione.

3.3. Erronea deve ritenersi l’impostazione del g.i.p. disponente la misura

cautelare reale secondo cui l’entrata di denaro pubblico nelle casse dei gruppi consiliari
non potrebbe mai mutare la propria natura in disponibilità pecuniaria privata. Non è
così, giacché -in una casistica assimilabile- dottrina e giurisprudenza non hanno mai
dubitato che il denaro entrato nelle casse dei partiti politici attraverso il finanziamento
pubblico, divenendo proprietà del partito, divenga anche denaro privato. Ebbene i
gruppi consiliari, che sono una ramificazione dei partiti politici, riproducono la stessa
situazione giuridica. Non è un caso, del resto, che la citata sentenza n. 337/2005 della
Corte Costituzionale, richiamando le prospettazioni di una delle parti del conflitto di
attribuzione rimesso al suo giudizio (la Regione Sicilia contro la Corte dei Corti), evochi
una importante decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (20.12.1989 n. 639),
con cui si chiarisce che ai fini della legittimazione del controllo contabile della Corte dei
Conti non è sufficiente stabilire la natura pubblica delle risorse finanziare trasferite al
soggetto o ente passibile di potenziale controllo, occorrendo a tal fine verificare che le
risorse siano indirizzate a funzioni pubbliche o a fornitura di servizi pubblici, poiché in
caso contrario si verte in una forma comune di contribuzione per il perseguimento di
fini propri dell’ente.
3.4. E’ in linea con la giurisprudenza appena menzionata la decisione della S.C.

(Sez. 6, 12.5.2003 n. 33069, Tretter) che ha affrontato un caso analogo a quello del Fiorito.
Il caso del presidente di un gruppo consiliare della Provincia di Trento raggiunto
dall’accusa di peculato per essersi appropriato i contribuiti versati dalla Provincia per
l’esplicazione dei compiti del gruppo consiliare, utilizzandoli per spese di propaganda
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3.2. Decidendo un regolamento preventivo di giurisdizione, le S.U. Civili della

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3.4. Con motivi nuovi presentati nell’odierna udienza i difensori del Fiorito
hanno ampliato la prospettiva oltre l’addotta riconducibilità della sua condotta nell’area
dell’art. 646 c.p., delineando un’ulteriore ipotesi classificatoria alternativa dei fatti
oggetto di indagine, che attiene all’eventuale applicabilità dell’art. 316 bis c.p.
(malversazione ai danni della Regione). Muovendo dalla duplice natura dei gruppi
consiliari regionali (organi dell’assemblea in rapporto alle funzioni del Consiglio, entità
privatistiche in quanto espressione dei partiti di provenienza), deve rilevarsi che
l’assetto organizzativo interno del gruppo consiliare del PdL vale a renderlo senz’altro
“estraneo” alla organizzazione della pubblica amministrazione. Esclusa per le ragioni
esposte nel ricorso principale la configurabilità del peculato, il paradigma normativo
dell’art. 316 bis c.p. appare attagliarsi, ancor più e meglio dell’appropriazione indebita
ex art. 646 c.p., ai fatti ascritti al Fiorito.

Considerato in diritto
1. Il ricorso immediato per cassazione proposto nell’interesse del Fiorito deve

essere respinto per infondatezza dei delineati motivi di censura. Corretto e aderente alle
emergenze processuali è l’inquadramento nella fattispecie del peculato dei fatti di
appropriazione delle somme versate al gruppo consiliare di cui egli era presidente.
1.1. La diversa tesi sostenuta dai difensori del Fiorito si impernia sulle

connotazioni esclusivamente privatistiche dell’entità gruppo consiliare e suppone che
questa finisca per impedire la configurabilità dell’art. 314 c.p. Disposizione
incriminatrice in cui ricadono per intero, invece, i singoli episodi di appropriazione di
denaro derivante dai contribuiti erogati dal Consiglio regionale al gruppo consiliare del
PdL posti in essere dal ricorrente nel suo ruolo di presidente di tale gruppo.
1.2. L’impugnazione in esame costituisce puntuale riproduzione dei motivi di

censura prospettati dal Fiorito avverso la decisione con cui il Tribunale distrettuale di
Roma ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza coercitiva in data 1.10.2012 del
g.i.p. del Tribunale di Roma, che ha applicato all’indagato la misura cautelare personale
della custodia in carcere. Motivi di censura incentrati sulla tematica della qualificazione
giuridica dei fatti illeciti contestati al ricorrente, che andrebbero ricondotti nell’area del
reato di appropriazione indebita e non già in quella del reato di peculato. Questo stesso
collegio di legittimità ha già diffusamente affrontato le questioni riprese dal presente
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politica o di rappresentanza. Nell’analisi della estensione dei “compiti” del gruppo
consiliare, favoriti dai contributi del Consiglio provinciale di Trento, la Cassazione ha
messo in luce, quale unico dato certo, che i gruppi consiliari rappresentano “una sorta di
interfaccia o cerniera fra i consiglieri regionali e provinciali (e quindi l’organizzazione dei
pubblici poteri) e la società e i cittadini (che attraverso i partiti politici e i gruppi sono
rappresentati nei consigli)” . In tale quadro la decisione ha precisato che la larga nozione
di “compiti”, includendo le “funzioni” del gruppo consiliare che trovano espressione in
seno all’attività assembleare del Consiglio dell’ente provinciale, comprende anche
attività “esterne” al contesto consiliare e attinenti “più propriamente al mondo della
politica”, che non possono che assumere valenze privatistiche.

2. La tesi delineata con il ricorso (appropriazione indebita e non peculato) nasce
dall’errore prospettico indotto dalla ritenuta centralità dell’esatta individuazione della
natura giuridica (pubblica, privata, ancipite) dei gruppi politici consiliari regionali e
degli analoghi gruppi formati in seno al Parlamento nazionale e ai Consigli provinciali.
Problematica, a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza ancor oggi non risolta in
una definitiva reductio ad unum, che non assume valenze dirimenti rispetto al tema
decisivo che attinge la posizione processuale cautelare di Franco Fiorito.
Tema che investe -da un lato- la qualificabilità o meno come pubblico ufficiale
dell’indagato quando egli agisce in veste di presidente del suo gruppo consiliare
regionale e gestisce, unico soggetto a ciò legittimato, le contribuzioni provenienti dal
bilancio regionale per il funzionamento del gruppo. E investe, d’altro lato, la verifica
delle modalità con cui la gestione di tali fondi finanziari si è in concreto manifestata ad
opera del presidente del gruppo consiliare.
Analisi i cui esiti, alla luce delle emergenze delle indagini trasposte nel
provvedimento di sequestro, conducono senza incertezze ad inquadrare la condotta
gestoria del Fiorito nell’alveo dell’ipotesi del peculato.
3. Sulla base della normativa vigente (art. 314 c.p. come novellato nel 1990), gli
elementi costitutivi che strutturano la fattispecie del peculato sono rappresentati in
sequenza: 1) dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del
soggetto agente (ciò che connota il peculato come un reato proprio); 2) dal possesso da
parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio del denaro o altra cosa
mobile “altrui”; 3) dalla possibilità per il soggetto agente di compiere atti dispositivi
sull’altrui denaro o cosa mobile derivante da ragioni connesse all’ufficio o al servizio
pubblici da lui svolti; 4) da atti di appropriazione di tale denaro o altra cosa mobile.
I descritti elementi costitutivi dell’illecita condotta di peculato sono tutti
ravvisabili nelle molteplici attività di gestione finanziaria dei fondi erogati al gruppo
consiliare del PdL compiute dal capogruppo consiliare Fiorito. Di tal che non residuano
margini argomentativi per ipotesi criminose diverse o alternative, quali quelle
dell’appropriazione indebita o (come si sostiene nei motivi nuovi di ricorso) della
malversazione ai danni della Regione ex art. 316 bis c.p.
3.1. Precisato che le patenti anomalie delle azioni finanziarie compiute
dall’indagato in ragione della sua veste di presidente del gruppo consiliare regionale
del PdL non sono disconosciute dalla difesa del ricorrente, non è revocabile in dubbio
che il Fiorito ha ricoperto, in veste di presidente del gruppo consiliare del PdL nella
Regione Lazio, la qualità di pubblico ufficiale.
L’attività che in ragione del suo ruolo svolge il presidente di un gruppo
consiliare regionale lo colloca in una posizione di particolare incidenza funzionale ed
organizzativa nella vita del Consiglio regionale. Il capo del gruppo politico consiliare,

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ricorso, rigettando il ricorso del Fiorito avverso l’ordinanza con cui i giudici del riesame
cautelare hanno confermato la misura cautelare inframurale applicatagli.
A tale decisione (Cass. Sez. 6, 3.12.2012 n. 49974) è, quindi, necessario e
sufficiente operare integrale rinvio, limitando l’attuale analisi alla sintetica esposizione
delle ragioni dimostrative dell’infondatezza della tesi difensiva dell’indagato in punto
di qualificazione giuridica dei fatti di appropriazione pecuniaria ascrittigli.

3.2. Dimostrata la qualifica di pubblico ufficiale, quale partecipe della funzione
legislativa regionale, del ricorrente Fiorito, l’ulteriore passaggio valutativo è offerto
dall’analisi delle cause fondanti la disponibilità giuridica da parte dello stesso Fiorito
delle somme di denaro appartenenti al gruppo consiliare, che egli -secondo l’ipotesi di
accusa- ha sottratto, impropriandosene, a proprio personale vantaggio. Il Fiorito, nella
sua posizione di rappresentante e capogruppo del PdL, ha esercitato poteri di
organizzazione del gruppo e di gestione diretta delle sue fonti finanziarie, essendo
l’unico componente dell’aggregato consiliare autorizzato ad operare sui due soli conti
correnti bancari intestati al gruppo, su uno soltanto dei quali sono affluite le erogazioni
previste dall’art. 3 bis L.R. 6/1973. E’ evidente, quindi, che i poteri di amministrazione
finanziaria del Fiorito e la disponibilità giuridica delle somme di denaro pervenute al
gruppo PdL a titolo di contributi previsti dall’art. 3 bis L.R. 6/1973 abbiano trovato
esclusiva e assorbente causa nella qualità di presidente del gruppo consiliare da lui
rivestita. E’ solo per effetto di tale carica che il Fiorito è venuto a trovarsi in possesso
(giuridica disponibilità) delle erogazioni regionali, sul cui corretto impiego egli era
altresì chiamato a vigilare, ma che -invece- ha ritenuto di fare in gran parte proprie, con
criteri di persistente sistematicità per ben due anni e per motivi soltanto privati.
E’ ben palese, allora, che il Fiorito ha potuto disporre, nei modi penalmente
rilevanti che gli sono contestati, delle somme di denaro formate dalle contribuzioni
regionali pubbliche di pertinenza del suo gruppo soltanto in virtù dell’esercizio della
sua pubblica funzione di presidente del gruppo consiliare regionale del PdL (“per
ragione del suo ufficio”, come recita l’art. 314 co. 1 c.p.).
Nella complessiva condotta dell’indagato e nei suoi singoli segmenti ricorrono,
per ciò, tutti i presupposti o le condizioni di esistenza della fattispecie del peculato.
4. Ai fini del perfezionamento del reato di peculato diventano ininfluenti due
coordinate evenienze.
E’ ininfluente, in primo luogo, la qualità del soggetto giuridico cui appartiene il
denaro in possesso del pubblico ufficiale che se ne appropria, essendo sufficiente la sola
“altruità” del denaro sul quale il pubblico ufficiale ha il potere -per ragioni del suo
ufficio- di compiere atti dispositivi ed essendo irrilevante che il proprietario del denaro
sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. Con l’ulteriore ovvia conseguenza
logica, nel caso di specie, della insignificanza decisoria della soluzione che si intenda
fornire al quesito sulla natura pubblicistica o privatistica dei gruppi consiliari regionali.

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infatti, concorre -partecipando alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi- alla
organizzazione e calendarizzazione dei lavori dell’assemblea, alla organizzazione delle
altre attività consiliari propedeutiche a quelle direttamente legiferanti, alla indicazione
dei membri del proprio gruppo di riferimento che compongono le commissioni
operanti nel Consiglio regionale. Una serie di facoltà e di poteri, dunque, il cui esercizio
esalta la rilevanza della figura del presidente del gruppo, rendendolo diretto partecipe
di una peculiare modalità progettuale ed attuativa della funzione legislativa regionale,
che lo qualifica senza alcuna incertezza come pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 co.
1 c.p. Qualifica che, a prescindere dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai
gruppi consiliari, si coniuga ad una disciplina per certo di diritto pubblico dell’azione
del gruppo consiliare in seno al Consiglio regionale e alla stessa rilevanza pubblica che
in questo specifico contesto operativo assumono i presidenti dei vari gruppi consiliari.

4.1. E’ frutto dello stesso errore prospettico segnalato all’inizio della presente

analisi la lettura della decisione di legittimità (Cass. Sez. 6, 12.5.2003 n. 33069, Tretter,
rv. 226531) richiamata nel ricorso, secondo cui l’attività di un gruppo consiliare estranea
alla diretta partecipazione ai lavori dell’assemblea dell’ente pubblico territoriale sarebbe
sempre scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del
gruppo come proiezione del partito politico dei cui progetti e interessi è portatore.
Diversamente da quanto si suppone nel ricorso la sentenza Tretter non si pone
l’obiettivo di dare una risposta al quesito sulla vera e/o persistente, in tutte le
situazioni, natura giuridica (pubblica o privata) del gruppo consiliare presente in una
assemblea provinciale. La sentenza si pone, invece, il problema di definire limiti e
portata del vincolo di destinazione impresso ai contributi erogati dall’ente Provincia al
gruppo consiliare. Limiti in relazione ai quali divenga possibile tracciare con criteri di
massima approssimazione, compatibili con il principio di determinatezza delle condotte
penalmente rilevanti, la pertinenzialità dell’avvenuto impiego (spendita) da parte del
gruppo (e per esso del suo presidente) dei contributi provinciali agli scopi e obiettivi
che di essi contributi costituiscono causa.
Problematica affatto diversa, dunque, da quella prefigurata dalla vicenda del
Fiorito, nella quale non viene in alcun modo in discussione, come più volte chiarito, la
eventuale finalizzazione di segno latamente “politico” delle accertate indebite spese e
autoassegnazioni del denaro del gruppo consiliare regionale presieduto dal ricorrente
indagato e da costui realizzate, come ha sostanzialmente ammesso.
4.2. Quand’anche si supponga che le finalità “sociali” (di raccordo con la società

civile) che pure permeano le contribuzioni regionali ai gruppi politici consiliari a norma
dell’art. 3 bis L.R. 6/1973 siano perseguibili anche mediante iniziative di segno
strettamente politico-partitico non direttamente collegate alle attività pubblicistiche del
Consiglio regionale cui partecipano i gruppi consiliari, è ben chiaro che nel caso del
Fiorito di siffatte ipotizzabili iniziative non vi è traccia alcuna, tutte le spendite del
denaro formato dai contributi regionali e i trasferimenti di esso sui conti correnti privati
dell’indagato essendo privi di qualsiasi giustificazione anche solo larvatamente politica
o partitica. Di tal che, pur ammettendo che le erogazioni ex art. 3 bis L.R. 6/1973
includano o consentano una mediata destinazione ad attività politiche di partito non
immediatamente collegabili ai profili c.d. pubblicistici dell’operare dei gruppi consiliari,
i contegni appropriativi realizzati nell’arco di due anni dal Fiorito in attuazione di un
unitario progetto antigiuridico, giammai potrebbero rendere recessiva la qualificazione
di peculato ad essi attribuita. Alla oggettiva “altruità” del denaro sottratto dal Fiorito al
9

E’ priva di influenza, poi, l’analisi dei coefficienti di discrezionalità riconoscibili
al soggetto politico agente nella individuazione delle causali delle singole operazioni di
spendita del predetto denaro, allorquando la condotta di personale appropriazione di
questo stesso soggetto risulti conclamata ed inequivoca. Come deve costatarsi per i fatti
appropriativi attuati dal Fiorito alla luce dei dati conoscitivi offerti dall’ordinanza
cautelare e, in particolare, dalle ammissioni dello stesso Fiorito, che non ha mai
ipotizzato che i tanti bonifici in favore dei suoi conti privati, i tanti prelievi di denaro
contante, i tanti acquisti e pagamenti personali (soggiorni turistici, viaggi all’estero,
acquisto di una vettura jeep, ecc.) siano stati finalizzati al buon “funzionamento” del
suo gruppo consiliare.

gruppo consiliare che ne è proprietario, avvalendosi della disponibilità giuridica di tale
denaro in forza della pubblica funzione di presidente del gruppo consiliare, si
giustappongono atti dispositivi bancari e negoziali che, in totale assenza di spiegazioni
diverse dal privato scopo di arricchimento perseguito dal pubblico ufficiale, non
possono che ricadere nel perimetro del reato di cui all’art. 314 c.p.
Con il che appare palese come, ai fini del thema decidendum incentrato sulla
corretta qualificazione giuridica dell’illecito contegno del ricorrente, appaia
inconferente e non determinante la collaterale problematica definitoria della natura
giuridica dei gruppi consiliari.
di ricorso, con cui si ipotizza la eventuale ravvisabilità nella condotta dell’indagato
della ipotesi della malversazione ai danni dell’ente Regione.
Il reato di cui all’art. 316 bis c.p. punisce la condotta di chiunque, “estraneo alla
pubblica amministrazione”, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunità europee contributi, sovvenzioni, o finanziamenti destinati a favorire la
realizzazione di opere o di attività di pubblico interesse, non li destini a tale finalità.
Nella posizione del ricorrente Fiorito difetta il presupposto soggettivo delimitante la
fattispecie (l’estraneità alla pubblica amministrazione), perché il Fiorito nella sua qualità
di consigliere regionale non è estraneo all’amministrazione pubblica (essendo lui stesso
un pubblico amministratore per carica elettiva) e, per quanto detto, esercita una
pubblica funzione che lo istituisce, tra l’altro, come partecipe diretto della procedura di
controllo del vincolo di destinazione dei contribuiti erogati al gruppo consiliare
dall’ente regionale, imponendogli un obbligo di rendicontazione da estrinsecare
attraverso una dettagliata relazione a sua firma sull’impiego dei fondi assegnati al
gruppo da sottoporre al vaglio del Comitato di controllo contabile della Regione (cfr.
Cass. Sez. 6,29.9.2005 n. 41178, P.G. in proc. Mallardo, rv. 233479).
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente ai pagamento
delle spese processuali dell’odierno giudizio.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 3 dicembre 2012
Il consigliere i sten/sore
Giacomo’ oloní

pi

4.3. Destituita di pregio è, infine, la tesi alternativa prospettata con i motivi nuovi

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