Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1052 del 14/11/2012
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1052 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CARCANO DOMENICO
Data Udienza: 14/11/2012
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ARGENIO GIUSEPPE N. IL 28/06/1938 * C/
2) ROSSI ANTONIO N. IL 07/08/1952
avverso il decreto n. 4850/2011 GIP TRIBUNALE di AVEttANO, del
09/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/sentile le conclusioni del PG Dott. E j2 A.
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`--\AkL4,,c4 Uditi difensor Avv.; 4La..e‘.42 ic) Ritenuto in fatto
1.I1 difensore di Antonio Rossi impugna il decreto 9 febbraio 2012, con il quale il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su conforme richiesta del pubblico
ministero, ha disposto de plano l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia presentata nei
confronti di Giuseppe Argenio, nonostante la rituale opposizione, per vicende collegate, da un
lato, a danneggiamenti e molestie presso lo studio del ricorrente verificatesi a margine del testimonianza resa in tale procedimento da parte di Argenio.
2. Il giudice per le indagini preliminari ha condiviso la richiesta di archiviazione del
pubblico ministero, rilevando che la denuncia fosse in realtà un tentativo per trasferire in un
eventuale procedimento a carico di Argenio fatti che avrebbero dovuto trovare la sede naturale
di accertamento nel processo a carico di Rossi.
Per tali ragioni, è stata accolta la richiesta di archiviazione e dichiarata inammissibile
l'opposizione, poiché, ad avviso del giudice preliminare, la sollecitazione dell'esame
dell'indagato non avrebbe potuto integrare la prescritta indicazione di investigazione suppletive
ex art. 410 c.p.p.. peraltro, la indicazione di espletare ogni utile attività di indagine all'esito
dell'interrogatorio dell'indagato, si risolveva in una generica sollecitazione.
3. La difesa, sintetizzata la vicenda processuali e la genesi dei fatti, deduce:
-violazione dell'ad. 409, commi e 6, c.p.p. per lesione del principio del contraddittorio e
vizio di motivazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di violazione del
contraddittorio sulle indagini richieste e, in particolare, sulla riconducibilità dell'interrogatorio
dell'indagato nel'ambito del "catalogo delle investigazioni suppletive".
Per la difesa, è stato violato il contraddittorio con la definizione del procedimento con un
provvedimento de plano, nonostante fossero state richieste ulteriori indagini. Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Come noto, il provvedimento di archiviazione può essere adottato de plano, in presenza
di opposizione della persona offesa alla richiesta, là dove ricorrano due condizioni, delle quali si
deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per
l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di
reato. Nel senso che il giudice per le indagini preliminari può deliberare de plano sull'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del
pubblico ministero non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive,
ma anche quando queste vengano ritenute "irrilevanti" e "non significative" per il difetto di
incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiano finalizzatepprofon
ad a d ir li ‘
eg procedimento a suo carico per tentato omicidio di Argenio e, dall'altro, a una falsa 2
stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato
denunciato (Sez. VI, 10 giugno 2010, dep. 18 giugno 2010, n. 23687).
Il tema della decisione è formulato dal pubblico ministero ed è su tale tema che deve
svilupparsi la richiesta di indagini suppletive.
Il decreto descrive in termini specifici l'oggetto della denuncia e condivide l'impostazione
del pubblico ministero e, nell'ambito di perimetro investigativo, giunge alla conclusione
dell'inammissibilità dell'indagine suppletiva richiesta, con riferimento a entrambi i fatti di reato appello.
1.1.Quanto al preliminare profilo relativo all'interrogatorio dell'indagato, ad avviso del
Collegio, la sollecitazione investigativa è stata correttamente dichiarata inammissibile.
L'interrogatorio dell'indagato non è un atto "geneticamente volto alla ricerca di elementi
prova, bensì un incombente tipico da effettuare, una volta acquisite circostanze tali da
superare la soglia del mero sospetto nei confronti dell'indagato, come atto di difesa e garanzia
dello stesso dalle cui dichiarazioni possono eventualmente emergere ulteriori elementi rispetto
a quelli già acquisiti. Tale principio discende dalle disposizioni di cui agli artt. 374, 375, comma
3, e 376 c.p.p. per le quali è l'indagato che può presentarsi spontaneamente agli inquirenti,
mentre l'« invito a presentarsi» e l' «accompagnamento coattivo» possono essere disposti
soltanto nei casi stabiliti dalla legge, come stabilisce l'art.132 c.p.p. Tra tali casi non vi è alcun
riferimento a esclusive finalità investigative, essendo previsto che l'invito a presentarsi deve,
contenere l'«enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute».
Ne discende che, con invito a presentarsi, l'indagato è chiamato rispondere a sua difesa
su atti di indagine già compiuti e che consentano di formulare un addebito a suo carico, seppur
provvisorio; situazione del tutto contrastante con la richiesta di archiviazione da parte del
pubblico ministero.
Questa Cotte, pertanto, condivide e fa proprio il principio di diritto secondo cui nell'ipotesi
in cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda
nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma quarto, c. p. p., deve ritenersi abnorme e quindi
impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al pubblico ministero lo
svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì
soltanto una garanzia difensiva (Sez.VI, 19 febbraio 2005, dep. 17 gennaio 2006 n.1783; Sez.
III, 27 maggio 2010, dep. 2 giugno 2010, n. 23930).
1.2.Quanto all'ulteriore aspetto, quello di ulteriori indagini da sviluppare all'esito
dell'interrogatorio dell'indagato, va rilevato che l'inammissibilità della richieste
dell'interrogatorio dell'indagato, rende del tutto evidente che l'impossibilità di svolgere tali
ulteriori accertamenti, peraltro, del tutto generici in relazione ai denunciati danneggiamenti.
2.La valutazione di inammissibilità dell'opposizione è stata dunque correttamente
argomentata. ipotizzati, danneggiamento e falsa testimonianza nel processo ancora in corso in grado di 3
Ne discende che il ricorso é inammissibile e, a norma dell'art.616 c.p.p, il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una
somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende,
non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000,
n.186. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e a quello della somma di euro 1000 1 00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012
estensore Il Presidente P.Q.M.