Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1052 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1052 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AYARI YOUSSEF N. IL 26/07/1977
AYARI BORHANE BEN MOHAMED N. IL 10/05/1975
avverso la sentenza n. 2862/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eADL
c t)&vpiji
che ha concluso per 1′ IP 13I4I’ff
CAS/

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Ayari Youssef e Ayari Bohrane Ben Mohamed venivano giudicati con rito
abbreviato, unitamente a Dal Rio Alessio, dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Bologna, che con sentenza del 3/3/2014 condannava Ayari
Youssef alla pena di anni nove di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, Ayari
Bohrane Ben Mohamed alla pena di anni sette mesi quattro di reclusione ed euro
22.000,00 di multa e Dal Rio Alessio alla pena di anni due di reclusione ed euro

Ayari Youssef veniva giudicato colpevole dei reati a lui contestati ai capi a)
(artt. 582, 585 cod. pen. -lesioni in danno di Khallafi Mustapha recate con arma,
tra il 22 e il 23 luglio 2012), b) (artt. 4 e 7 L 895 del 1967 – detenzione e porto
abusivi di pistola fino ad epoca antecedente e prossima al 24 ottobre 2012), i)
(artt. 2 e 7 L 895 del 1967 – detenzione di fucile, fino al 24 ottobre 2012), I)
(art. 648 cod. pen. -ricettazione di fucile tra 1’11 luglio e il 24 ottobre 2012).
Sia Ayari Youssef sia Ayari Bohrane Ben Mohamed venivano inoltre giudicati
colpevoli dei reati contestati ai capi c) (associazione per delinquere dedita al
narcotraffico, riqualificata ai sensi degli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 e
416 cod. pen., fino al 24 ottobre 2012), d) (artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R.
309 del 1990, con riqualificazione di tutti gli episodi, salvo uno, relativo ad
acquisto da Podi Alan, nell’ipotesi di cui al comma 5, fatti commessi tra il luglio e
l’ottobre 2012), h) (artt. 110, 81, 453 nn. 3 e 4 cod. pen.).

2. Con sentenza del 20 novembre 2014 la Corte di Appello di Bologna
confermava la sentenza appellata quanto ad Ayari Youssef ed Ayari Bohrane Ben
Mohamed.
La Corte in particolare riteneva che correttamente fosse stata esclusa
l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 in relazione ad un
acquisto da Podi Alan di 60 grammi di cocaina, che fosse stata debitamente
ravvisata l’esistenza di sodalizio destinato al narcotraffico, composto dai due
Ayari e dallo stabile collaboratore El Chebi Belhassen, pur riqualificato ai sensi
degli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 e 416 cod. pen., che fosse stata
legittimamente ravvisata la compartecipazione dei due Ayari nelle contestate
condotte di approvvigionamento e cessione, che sulla base delle conversazioni
intercettate e delle dichiarazioni di Podi Alan fosse stato correttamente ravvisato
il concorso nella detenzione e cessione di banconote false.
La Corte inoltre, pur dando atto delle diverse versioni fornite da Khallafi
Mustapha in ordine alle lesioni subite, di cui al capo A), spiegabili con il fatto che
anche costui versava in un contesto illecito, legato agli stupefacenti, riteneva di
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4.000,00 di multa.

poter confermare il giudizio di penale responsabilità di Ayari Youssef, in quanto
la persona offesa lo aveva riconosciuto, l’Ayari aveva comunque ammesso di
essersi trovato in loco e le conversazioni intercettate avevano suffragato la tesi
accusatoria anche in relazione alla disponibilità di una pistola.

3. Presentava ricorso per cassazione l’Avv. Claudia Pezzoni nell’interesse di
Ayari Bohrane Ben Mohamed e di Ayari Youssef.
3.1. Con il primo motivo denunciava erronea applicazione della legge penale

d.P.R. 309 del 1990, e illogicità della motivazione agli effetti dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: richiamati gli elementi costitutivi del delitto di
associazione per delinquere e sottolineata la necessità di un’entità stabile e
duratura volta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti con
struttura idonea a permanere nel tempo, veniva dedotto che non sussisteva nel
caso di specie una struttura organizzativa e una stabilità organica, attesi i
rapporti conflittuali tra i due fratelli Ayari e la riconosciuta esistenza di alterchi
tra di loro, anche di una certa gravità; peraltro nelle sentenze di merito, dopo
essersi dato atto di un rapporto non stabile, con scelta dei fornitori ispirata dalla
possibilità di effettuare truffe mediante pagamento con soldi falsi più che dalla
stabilità del rapporto, si era finito per attestare che vi era un vincolo associativo
sulla base di un accordo stabile e preciso, nonostante occasionali discussioni; la
Corte territoriale non aveva fornito un ragionamento coerente in ordine agli
elementi costitutivi della fattispecie, imponendosi dunque l’annullamento per
questa parte e la rideterminazione della pena.
3.2. Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione
ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen.:
la pena era stata determinata con motivazione illogica, muovendo da una pena
base di anni otto di reclusione ed euro 26.000,00 di multa per l’unico episodio di
acquisto non ritenuto di particolare tenuità ed anzi reputato tale da giustificare
una pena superiore al minimo edittale, in quanto riferito a quantità consistente,
quando si trattava di circa 60 grammi di cocaina, che non avrebbero potuto
giustificare quel giudizio in un contesto ambientale come quello della città di
Bologna e a fronte di altri episodi riferiti a modesti acquisiti e cessioni di
sostanza stupefacente; la pena così determinata risultava in contrasto con il
principio di proporzionalità e non idonea ad assolvere la sua funzione.

4.

Presentava ricorso per cassazione anche l’Avv. Patrizio Cuppari

nell’interesse di Ayari Youssef.

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ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, comma 6,

4.1. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582, 585 cod. pen. e agli artt. 4 e
7 L 895/67, di cui ai capi a) e b): la Corte non aveva spiegato il motivo per cui
aveva ritenuto che la pistola con cui era stato ferito il Khallafi fosse detenuta
dallo Youssef né aveva approfondito la possibilità che l’arma fosse dello stesso
Khallafi; quella sostenuta dalla Corte circa l’attribuibilità allo Youssef del
ferimento del Khallafi non era l’unica versione sostenibile, ben potendo essere
accaduto quanto sostenuto dallo Youssef circa il fatto che il Khallafi si fosse

illogico che il motivo del ferimento fosse stato individuato in un tentativo di
rapina, quando si trattava di reato non contestato e solo congetturalmente
prospettato; erano state inoltre richiamate a supporto del ragionamento della
Corte due intercettazioni ma senza spiegare perché le stesse non potessero
essere valorizzate a sostegno della tesi difensiva.
4.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 di cui al capo
c)

e all’art. 125 cod. proc. pen: nella motivazione non era contenuta

l’esplicitazione e la valutazione dell’apporto concorsuale attribuito ad Ayari
Youssef, in particolare con riguardo agli elementi probatori idonei a fondare un
giudizio di qualificata responsabilità anche in relazione all’elemento soggettivo
del reato associativo, avendo la Corte territoriale ritenuto di ricavare dalle
intercettazioni, dal complesso delle condotte e dalle parziali ammissioni
l’esistenza di un preciso e stabile accordo volto all’acquisto di sostanza
stupefacente destinata alla rivendita su strada con il coordinamento svolto da El
Chebi Belhassen, ma senza indicare da quali precisi atti o conversazioni avesse
tratto la prova; la Corte aveva richiamato la sentenza del GIP, a sua volta basata
sull’informativa di P.G., peraltro intrisa di considerazioni personali; in sentenza
non erano state inoltre prese in considerazione altre possibilità ricostruttive, in
particolare l’ipotesi che corrispondesse al vero quanto dichiarato dallo Youssef,
cioè che non sarebbe stato possibile un accordo associativo a fronte
dell’inattendibilità del Bohrane, in quanto tossicodipendente in grado di utilizzare
per sé notevoli quantitativi di cocaina in danno del fratello; la conversazione di
cui al prog. 846 era stata interpretata a conforto della tesi accusatoria senza
spiegare perché mai non dovesse essere interpretata invece in senso contrario e
pure le poche altre conversazioni citate, in particolare la n. 1118, erano state
utilizzate senza analisi dei contenuti e senza spiegare come da esse potesse
desumersi la prova dei proventi delle vendite, degli acquisti in comune, degli
accordi per la ripartizione dello stupefacente; in sostanza non era stato esposto il

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accidentalmente ferito al piede cercando di sparare a qualcuno; era inoltre

ragionamento in forza del quale erano stati ravvisati gli elementi costitutivi del
legame associativo piuttosto che una responsabilità concorsuale.
4.3. Con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 di cui al capo
d): era stata esclusa l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 in relazione
all’acquisto di circa 60 grammi di cocaina ad opera di Bohrane da Podi Alan, sulla
base del rilievo che il Podi aveva affermato di aver venduto cocaina quasi pura,
elemento ritenuto attendibile anche perché tale da ridondare a danno del

e comunque non era stato accertato che l’assunto corrispondesse al vero in
relazione ad un determinato principio attivo; inoltre il Podi, citato perché
testimoniasse, pur nell’ambito del giudizio abbreviato, si era sottratto al
contraddittorio, circostanza tale da rendere inattendibili le sue precedenti
affermazioni; costituiva altresì affermazione apodittica che si fosse trattato di
acquisto di rilevante importo in ragione del presunto pagamento di euro
3.600,00; più in generale la Corte non aveva esplicitato il ragionamento logicogiuridico adottato per sostenere che i reati contestati fossero riconducibili
all’accordo associativo e non a volontà autonome, come nel caso dell’acquisto da
Podi Alan o delle cessioni a Perani Paolo da parte del solo Bohrane, essendo
inoltre incomprensibile che vi fossero reati contestati al solo Youssef quando i
capi riguardanti reati commessi dal Bohrane erano stati contestati anche allo
Youssef in quanto rientranti nel pactum sceleris.
4.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 75 d.P.R. 309 del 1990: essendo
stata invocata e attestata la tossicodipendenza degli imputati, sarebbe dovuta
ravvisarsi l’ipotesi dell’uso personale almeno di gran parte della droga
acquistata, con riconducibilità all’uso di gruppo anche dell’acquisto da Podi Alan,
in modo da far ritenere che gran parte dei 60 grammi di cocaina fosse finalizzato
all’uso personale e che per il resto fosse ravvisabile l’ipotesi di cui al comma 5
dell’art. 73.
4.5. Con il quinto motivo denunciava violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 453 cod. pen., di cui al capo h): la
sentenza era illogica e affetta da erronea applicazione di legge sostanziale; la
responsabilità era stata riconosciuta sulla base di dichiarazioni eteroaccusatorie
di soggetto coindagato, giudicato separatamente, che si era sottratto al
contraddittorio; erano state citate due conversazioni intercettate ma senza
spiegare la valenza probatoria delle stesse e perché mai esse dessero la prova
della disponibilità di banconote false in capo al ricorrente; nessuna spiegazione
era stata fornita inoltre dell’elemento soggettivo.
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dichiarante; ma non era stato chiarito quale consapevolezza di ciò avesse il Podi

4.6. Con il sesto motivo deduceva violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b)
ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis, 81, 99 cod. pen.: era stata
richiamata la motivazione del primo giudice in punto di trattamento
sanzionatorio ma quanto al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche
non era stato spiegato perché fosse stata esclusa la prevalenza di queste ultime,
essendosi richiamato quanto previsto dall’art. 69 comma 4 cp e considerato il
non positivo comportamento processuale, senza peraltro spiegare se si
rientrasse nell’ipotesi di cui all’art. 99 comma 4 cod. pen. e senza considerare la

resistenza; era inoltre illogica la motivazione in ordine alla continuazione, perché
non era stato disvelato il ragionamento circa la congruità della pena inflitta,
salvo il rilievo che la pena edittale di determinati reati è più alta dell’aumento
operato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi sono generici e comunque
manifestamente infondati.

2. Il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. Pezzoni e il secondo motivo
del ricorso a firma dell’Avv. Cuppari riguardano il reato associativo.
Vengono richiamati i criteri sulla cui base risulta ravvisabile siffatto reato e
viene dedotto che gli stessi non ricorrerebbero e che comunque non sarebbe
stata data spiegazione dell’apporto consapevole dei ricorrenti, anche
considerando che tra i fratelli Ayari vi erano forti contrasti.
Inoltre sul piano probatorio si segnala che non sarebbe stata data
spiegazione delle ragioni per cui alcune conversazioni intercettate sarebbero
state interpretate nel senso di suffragare la sussistenza del sodalizio anziché nel
senso opposto.

2.1. Ma tali rilievi non si confrontano in alcun modo con il contenuto delle
valutazioni compiute dai giudici di merito, che, in presenza di c.d. doppia
conforme, si saldano tra loro.
Ed invero la Corte territoriale, anche sulla scorta di quanto accertato dal
primo Giudice, ha con chiarezza delineato gli elementi costitutivi del reato
associativo, rilevando che a tal fine occorre un vincolo permanente, originato
dall’accordo associativo, la cui prova può essere data anche per

facta

condudentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le
operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che
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parziale confessione e il fatto che non era stata posta in essere alcuna

mediante divisione dei compiti, la commissione di reati rientranti nel programma
criminoso.
Ed invero tali assunti trovano puntuale riscontro negli insegnamenti della
Corte di cassazione secondo cui ai fini della configurabilità di un’associazione
dedita al narcotraffico non occorre una complessa e articolata organizzazione
dotata di notevoli disponibilità, ma è sufficiente l’esistenza di strutture pur
rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il fine comune, create in
modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni

30/10/2013, Corso, rv. 258165; cfr. anche Cass. Sez. 2, n. 16540 del
27/3/2013, Piacentini, rv. 255491, per l’affermazione che è sufficiente
un’organizzazione minima).
In tale quadro è stato posto in luce l’accordo rivolto all’acquisto di
stupefacenti e alla successiva rivendita su strada, con il coordinamento svolto da
El Chebi Belhassen, accordo che è risultato stabile e solido, nonostante
occasionali alterchi trai due fratelli Ayari.
Al riguardo la Corte ha segnalato che El Chebi intratteneva centinaia di
contatti con gli acquirenti e costituiva il braccio operativo dei fratelli Ayari.
Ha rilevato inoltre come dalle intercettazioni telefoniche risultasse la perfetta
sinergia all’interno dell’organizzazione, che disponeva anche di armi.
Tali osservazioni richiamano la puntuale analisi compiuta sul punto dal primo
Giudice, che ha fra l’altro riportato anche le dichiarazioni di Podi Alan, uno dei
fornitori, a detta del quale il Bohrane gli aveva comunicato di avere sotto di sé
un gruppo di spacciatori.
In particolare detto Giudice ha sottolineato, alla luce delle conversazioni
analiticamente riportate ed esaminate, la costante preoccupazione dei sodali di
procedere ad acquisti comuni, nel quadro di intese non occasionali ma stabili,
conservate anche a fronte di una forte crisi tra i due fratelli, originata da
un’aggressione di Bohrane in danno di Youssef; ha peraltro osservato come le
intese riguardassero anche l’attività di spaccio, nel quadro di quella che è stata
definita come una «cooperativa degli acquisti», con l’El Chebi Belhassen che
svolgeva funzioni di anello di congiunzione e coordinatore rispetto ai singoli
venditori su strada.
Coerentemente perciò si è parlato di gestione di una rete di «pusher» (pag.
47 della sentenza di primo grado).
In questo contesto si inquadrano le conversazioni telefoniche sinteticamente
richiamate dalla Corte territoriale, sempre sulla scorta dell’analisi del primo
Giudice, che attestano non solo gli acquisti in comune di sostanze stupefacenti,
ma anche gli accordi per la ripartizione dello stupefacente e la disponibilità di
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criminose con il contributo degli associati (Cass. Sez. 6, n. 46301 del

nascondigli per le scorte, di cui in una circostanza era stata lamentata la
sottrazione da parte di terzi (sentenza della Corte territoriale a pag. 8).
Va al riguardo rilevato come il significato delle conversazioni richiamate sia
stato ampiamente illustrato dal primo Giudice che ha tratteggiato le operazioni
cui quelle conversazioni erano riferibili.
Va solo osservato che la Corte nel richiamare una conversazione del 23
agosto 2012 delle ore 21,12 ha errato nel riportare il relativo numero, indicato
come 1118, quando in realtà, come si evince chiaramente dalla sentenza di

grado a pag. 28).
2.2. Può ancora rilevarsi come siano state correttamente collocate all’interno
dell’operatività del sodalizio alcune conversazioni che erano state invocate dalla
difesa a sostegno dell’assunto della non configurabilità di un reato associativo,
essendo stato dato conto del coordinamento tra i vari personaggi assicurato dal
Belhassen, a fronte della ripartizione delle sostanze stupefacenti tra i due fratelli.
D’altro canto è stato con chiarezza rilevato dal primo Giudice che i contrasti
tra i due fratelli avevano riguardato una fase particolare nel mese di agosto,
caratterizzata effettivamente da un’aggressione del Bohrane, a seguito della
quale lo Youssef aveva comunicato al fornitore di non consegnare nulla al fratello
(sentenza di primo grado a pag. 27): ma è stato rilevato anche, sulla base di
un’analisi che non si presta a censure e che peraltro non ha formato oggetto di
specifici rilievi, che l’attività in comune era continuata dopo quel momento, nei
mesi successivi.
Ed ancora deve escludersi che sia ravvisabile un qualche profilo di
contraddittorietà in ordine alla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di
merito: se infatti è stato segnalato che il rapporto con i fornitori era spesso
caratterizzato da intenti fraudolenti, attuati al momento dell’acquisto di sostanze
stupefacenti, che venivano pagate con banconote false, dall’altro non è stato mai
posto in dubbio che l’intesa tra i fratelli con il contributo permanente e
coordinato del Belhassen fosse stabile in funzione dell’attuazione del comune
programma associativo.
2.3. Tutto ciò significa che i giudici di merito si sono fatti carico di spiegare
convenientemente le ragioni per cui risulta configurabile, con il consapevole
contributo dei protagonisti, uno stabile vincolo associativo dedito al narcotraffico,
peraltro ricondotto all’ipotesi di cui agli artt. 74, comma 6, d.P.r. 309 del 1990 e
416 cod. pen., e hanno a tal fine compiuto un’analisi completa e immune da vizi
logici, nel corso della quale sono stati esaminate e risolte le questioni sollevate
dalla difesa.

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primo grado, essa corrisponde alla conversazione n. 1126 (cfr. sentenza di primo

A fronte di ciò, i motivi riguardanti il reato associativo risultano generici,
perché non si calano nella realtà del ragionamento probatorio, e manifestamente
infondati, perché pretendono di dedurre lacune o profili di contraddittorietà che
la congiunta lettura della motivazione utilizzata dai Giudici di merito consente di
rilevare come all’evidenza insussistenti.

3. Manifestamente infondati, oltre che ancora una volta generici, sono il
terzo e il quarto motivo contenuti nel ricorso a firma dell’Avv. Cuppari

3.1. Si deduce non sarebbe stato seguito un ragionamento corretto, in
quanto fondato solo su base suppositiva, per escludere l’applicabilità dell’ipotesi
di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 all’acquisto di 60 grammi di
cocaina da Podi Alan.
Si assume inoltre che non sarebbe stato debitamente spiegato il motivo per
cui allo Youssef dovessero imputarsi gli acquisti effettuati da Bohrane presso il
fornitore Podi Alan.
Ed ancora si assume che non si sarebbe tenuto conto dell’ipotesi di acquisti
effettuati per uso personale o per uso di gruppo, con l’ulteriore conseguenza di
poter ricondurre anche l’acquisto di 60 grammi da Podi Alan entro la sfera di
operatività del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
3.2. In realtà il primo Giudice ha nitidamente chiarito che gli acquisiti da
Podi Alan, effettuati da Bohrane, erano comunque da intendersi in comune tra i
due fratelli, tanto che sono state segnalate le conversazioni dalle quali risultava
l’intento di suddividere la droga in due parti o di consegnare comunque parte
della droga acquistata allo Youssef o al Belhassen, che operava in stretto
collegamento con lo Youssef (si richiamano l’analisi e le conversazioni riportate
alle pag. 15 e 16 della sentenza di primo grado).
E’ stato ancora rilevato dal primo Giudice come lo stesso Podi Alan
intendesse gli acquisti come effettuati nel comune interesse dei due fratelli.
D’altro canto è stato reciprocamente rilevato come gli acquisiti effettuati da
Youssef presso Mouanisse Nabil fossero ispirati dal medesimo intento della
ripartizione (si rinvia ad esempio all’analisi compiuta a pag. 25 della sentenza di
primo grado).
Va inoltre rimarcato, in base all’accertamento del primo Giudice, come lo
Youssef incaricasse il fidato collaboratore di ritirare denaro provento delle
vendite di stupefacente dal fratello Bohrane (pag. 41 della sentenza di primo
grado) e come i ricavi delle vendite avessero spesso una destinazione comune,
essendo consegnati da Youssef e da Bohrane alla sorella, affinché costei
trasferisse il denaro in Tunisia (pag. 43 della sentenza di primo grado).
9

nell’interesse di Ayari Youssef.

Tali elementi, del tutto ignorati nei motivi di ricorso, suffragano le
conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla compartecipazione
dei fratelli Ayari nelle attività di acquisto e in quelle di cessione di stupefacenti,
quand’anche dall’uno o dall’altro materialmente poste in essere, fermo restando
che non sono stati posti in luce elementi che potessero far prospettare acquisti in
comune per uso di gruppo, a fronte dello stretto collegamento operativo e il
ruolo di cerniera svolto ai fini dello spaccio su strada dal fido Belhassen.
Né vengono nel ricorso invocati elementi specifici a sostegno di tale tesi,

tratta invero di elemento che non smentisce in alcun modo la ricostruzione
operata dai giudici di merito in ordine al significato degli acquisti di sostanze
stupefacenti, che venivano poi destinate allo spaccio su strada.
3.3. Quanto all’acquisto di 60 grammi da Podi Alan, ritenuto dal primo
Giudice eccedente la sfera di operatività dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309 del 1990, si osserva che il ragionamento, condiviso dalla Corte
territoriale, risulta tutt’altro che apodittico e meramente suppositivo.
In primo luogo sono state poste in luce dal Giudice dell’udienza preliminare
le conversazioni che hanno accompagnato quell’acquisto, da intendersi riferito a
60 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, acquisto per il quale anche
dalle conversazioni era risultato il pagamento della somma di euro 3.600,00,
gran parte della quale peraltro costituita da banconote false (cfr. sentenza di
primo grado a pagg. 17 e 18).
In tale quadro è stato considerato quanto dichiarato da Podi Alan, a detta
del quale egli era solito cedere a Bohrane cocaina quasi pura al prezzo di euro
60,00 al grammo e nella circostanza aveva venduto in particolare 60 grammi al
prezzo di euro 3.600,00, parte del quale corrisposta mediante banconote
risultate false.
Tali dichiarazioni, in quanto riscontrate dalle conversazioni telefoniche e dal
fatto che il Podi non avrebbe avuto interesse a mentire sul punto, sono state
reputate attendibili.
Nel complesso si è dunque ritenuto che l’acquisto, proprio per l’entità del
prezzo versato, avesse riguardato un quantitativo cospicuo, non compatibile con
l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
3.4. Tali rilievi riflettono l’accertata dimensione dei rapporti intercorsi con il
Podi Alan, non essendo state segnalate e difensivamente prospettate specifiche
rimostranze degli acquirenti in ordine alla qualità della droga acquista: il prezzo
di euro 3.600,00, in concreto corrisposto, sia pure mediante consegna anche di
banconote false, costituisce dunque un parametro di riferimento di rilevante

10

diversi dal fatto che gli imputati fossero adusi al consumo di stupefacenti: si

significato, che correttamente e non su un piano di mera supposizione è stato
posto a fondamento del giudizio della concreta rilevanza dell’operazione.
D’altro canto del tutto infondati risultano i rilievi riguardanti l’utilizzabilità e
l’attendibilità delle dichiarazioni del Podi, che, citato a testimoniare in sede di
giudizio abbreviato, si sarebbe sottratto al contraddittorio.
E’ infatti agevole rilevare che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini
assumono il significato di prova per effetto della libera scelta da parte
dell’imputato di veder definito il processo mediante rito abbreviato, scelta che

D’altro canto non è applicabile nell’ambito del giudizio abbreviato il disposto
dell’art. 526, comma

1-bis,

cod. proc. pen., che contempla un caso di

inutilizzabilità fisiologica, correlata al giudizio dibattimentale ordinario.
Sul punto è stato del resto affermato che «nel giudizio abbreviato, poiché il
negozio introduttivo attribuisce agli atti dell’indagine preliminare un valore
probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia
condotto nelle forme ordinarie, non è applicabile la regola di valutazione (fissata
al comma 4 dell’art. 111 Cost. e per il dibattimento al comma 1 bis dell’art. 526
cod. proc. pen.) per la quale la colpevolezza dell’imputato non può essere
affermata in base a dichiarazioni rese da persona volontariamente sottrattasi
all’interrogatorio da parte dello stesso imputato o del suo difensore (in
applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di
natura testimoniale rese in fase di indagini preliminari da persona in seguito
resasi irreperibile, e dunque non potuta interrogare nell’ambito dell’incidente
probatorio promosso prima del rito abbreviato, specificando che tale regime è
giustificato dal comma 5 dell’art. 111 Cost.)» (Cass. Sez. 3, n. 7432 del
15/1/2002, Deda, rv. 221489).
Le dichiarazioni del Podi risultano dunque pienamente valorizzabili, posto
che le medesime sono state correttamente reputate attendibili e in concreto
ampiamente riscontrate. Né potrebbe sostenersi sul piano logico, trattandosi di
soggetto avvezzo allo spaccio, mostratosi tuttavia disposto, dopo il suo arresto, a
fornire dichiarazioni collaborative, che il disvalore della condotta, emergente
anche a carico del dichiarante da quelle dichiarazioni, potesse non risultare
nitidamente a quest’ultimo.
3.5. In definitiva, senza che i motivi di ricorso possano dirsi idonei a scalfire
la coerenza e la logicità delle valutazioni di merito, deve ritenersi che
correttamente gli acquisti e le cessioni di sostanze stupefacenti siano state
imputate ad entrambi i fratelli Ayari e che in particolare l’acquisto di grammi 60
di cocaina da Podi Alan, peraltro proiettato verso la rivendita su strada, sia stato
reputato incompatibile -in ragione del quantitativo, coerente con il prezzo
11

trova il suo preciso fondamento costituzionale nell’art. 111, comma quinto, Cost.

pagato- con il giudizio di minima offensività, desunto da tutti i parametri indicati
dalla norma (si rinvia a Cass. Sez. U. n. 35737 del 24/6/2010, Rico, rv. 247911),
sul quale riposa la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
309 del 1990, pur nell’attuale formulazione, riveniente dalle modifiche introdotte
da ultimo dall’art. 1, comma 24-ter, lett. a), d.l. 20 marzo 2014 n. 36, convertito
con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, entrata in vigore prima
della sentenza di appello.
4.

Del tutto generico risulta il quinto motivo di ricorso formulato

4.1. Al di là della reiterazione delle argomentazioni correlate all’utilizzabilità
e attendibilità delle dichiarazioni del Podi Alan, si assume che la Corte avrebbe
formulato valutazioni apodittiche, richiamando conversazioni telefoniche di cui
non si sarebbe spiegata l’idoneità a comprovare la disponibilità di banconote
false da parte del ricorrente.
4.2. In realtà la Corte ha richiamato due conversazioni intercorse il 17
agosto e il 25 agosto 2012 tra l’Ayari Youssef e il fornitore Mouanisse Nabil che
erano state ampiamente riportate dal primo Giudice (pagg. 25 e 28) e che in
effetti per il loro inequivoco tenore comprovano esplicitamente la disponibilità di
banconote false da parte dello Youssef, coerente con la pari disponibilità di quelle
banconote da parte del Bohrane, che ne aveva consegnate una parte a Podi Alan
in pagamento dei 60 grammi di cocaina.
Non corrisponde dunque al vero che la Corte non abbia fornito spiegazione
congrua del proprio convincimento sul punto, non essendo state prospettate dal
ricorrente censure diverse.

5. Quanto al primo motivo di ricorso nell’interesse di Ayari Youssef,
concernente le imputazioni di lesioni e porto di arma, gli argomenti utilizzati sono
ancora una volta deassiali rispetto al motivato convincimento espresso dalla
Corte territoriale a conferma di quanto già accertato dal primo Giudice.
5.1. Si prospetta che non sarebbe stato spiegato perché sia stato ritenuto
che la pistola fosse detenuta da Youssef e non fosse di altri, compreso lo stesso
Khallafi.
Si prospettano inoltre ipotesi alternative e si aggiunge che in modo
congetturale si sarebbe fatto riferimento ad una rapina subita dal Khallafi.
Si assume ancora che non si spiega perché le conversazioni telefoniche
richiamate non potrebbero costituire prova della veridicità della tesi difensiva.
5.2. La Corte territoriale ha in realtà per intero condiviso il ragionamento del
primo Giudice, segnalando che:

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nell’interesse di Ayari Youssef, riguardante il reato di cui all’art. 453 cod. pen.

il Khallafi, pur reticente quanto alla causale del ferimento, era da ritenersi
attendibile nel momento in cui aveva operato il riconoscimento fotografico di
colui che lo aveva ferito;
lo stesso Youssef aveva finito per ammettere di essersi trovato nel luogo del
ferimento, anche se aveva incolpato tale Zayati Haihem;
peraltro nel corso di una conversazioni telefonica intercorsa con il padre, che
aveva sostenuto di aver appreso da Bohrane che Youssef aveva fatto uso di una
pistola, costui aveva replicato incolpando lo stesso Bohrane, per poi accusare

ma tali conversazioni comprovavano che il ferimento non era stata opera di
Zayati, ciò che altrimenti i due fratelli avrebbero potuto tranquillamente riferire
al padre;
d’altro canto le risultanze dei tabulati attestavano che sulla scena del delitto
era presente Youssef e non Bohrane.
Il primo Giudice aveva altresì segnalato che nella telefonata al Bohrane,
seguita al colloquio con il padre, Youssef aveva chiesto al fratello perché mai
avesse parlato al padre della pistola, e inoltre lo stesso Giudice aveva dato atto
di una successiva captazione, di tipo ambientale nel corso di un tentativo di
telefonata, nella quale Youssef aveva prospettato un intendimento calunnioso in
danno del fratello («dirò che ha sparato con la pistola») (cfr. sentenza di primo
grado a pag. 10).
Di qui la corretta, coerente e logica conclusione che Youssef disponeva
effettivamente di una pistola e che il ferimento del Khallafi era stato opera sua e
non di Zayati o di Bohrane.
D’altro canto il motivo di ricorso non si confronta con questo ragionamento,
ignorandolo o prospettando ipotesi alternative, di cui non è fornita alcuna base
giustificativa in rapporto alle altre risultanze analizzate dai giudici di merito.
5.3. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, se è pacifico che la
stessa ha fornito diverse versioni circa la causale dell’episodio, resta il fatto che
in modo logico i giudici di merito hanno rilevato che l’interesse del Khallafi a
fornire una versione che sviasse l’indagine sulla ragione del ferimento non
implicava l’inattendibilità del predetto in ordine all’individuazione del feritore.
D’altro canto i giudici di merito hanno rilevato che l’interesse del Khallafi a
nascondere la causale era legato al suo stesso coinvolgimento in affari illeciti
riguardanti il traffico degli stupefacenti: in tale quadro la Corte territoriale ha
prospettato, anche sulla scorta del racconto dello stesso Youssef, che fosse
avvenuta una rapina in danno del Khallafi, avente ad oggetto un quantitativo di
stupefacente.

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direttamente quest’ultimo nel corso di una successiva conversazione con lui;

In ogni caso tale profilo si aggiunge al quadro indiziario, di cui è stata
correttamente rilevata la convergenza a carico di Youssef in ordine al ferimento
del Khallafi mediante colpo di pistola.
5.4. L’assenza di puntuali censure, precisamente riferite al complessivo
ragionamento probatorio seguito per giungere alla conclusione della
responsabilità dello Youssef, comporta dunque che il relativo motivo di ricorso
debba reputarsi inammissibile.

motivo del ricorso presentato dall’Avv. Cuppari riguardano il trattamento
sanzionatorio.
6.1. Viene contestata in particolare l’entità della pena base, riferita al reato
di acquisto di 60 grammi di cocaina da Podi Alan, deducendosi che non potrebbe
parlarsi di consistente quantitativo, tale da giustificare una sanzione eccedente il
minimo edittale, che dovrebbe tenersi conto dei profili soggettivi e che la pena
dovrebbe risultare idonea ad assolvere alla sua funzione retributiva e rieducativa
nel rispetto del principio di proporzionalità.
Si assume inoltre, quanto alla posizione di Youssef, che non sarebbe stato
spiegato perché le attenuanti generiche non siano state ritenute prevalenti, non
essendosi esplicitato se la recidiva dovesse ricondursi all’ipotesi di cui all’art. 99,
comma quarto, cod. pen., e quale fosse il comportamento non positivo
ascrivibile all’imputato.
Si assume ancora l’illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della
continuazione, non essendosi esplicitata la ragione della congruità delle pene
inflitte.
6.2. Anche in questo caso i motivi di ricorso sono inammissibili, perché
genericamente formulati e comunque manifestamente infondati.
In particolare, a fronte del giudizio correttamente formulato circa l’entità
dell’acquisto da Podi Alan, non ha rilievo osservare che in una città come
Bologna non potrebbe parlarsi di consistente quantitativo, posto che il fatto va
valutato in primo luogo nella dimensione oggettiva in relazione alla concreta
possibilità di riversare sul mercato dello spaccio su strada quel quantitativo, a
prescindere dal fatto che si tratti di una città o di un’altra.
D’altro canto non sono stati trascurato dai giudici di merito i profili
soggettivi, fermo restando che l’episodio, considerato il più grave, è stato
inquadrato all’interno dell’operatività di uno stabile sodalizio.
Le attenuanti generiche sono state reputate non più che equivalenti, in
quanto era stata pacificamente contestata ad entrambi i ricorrenti la recidiva

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6. Il secondo motivo del ricorso presentato dall’Avv. Pezzoni e il sesto

reiterata specifica infraquinquennale ex art. 99, comma quarto, cod. pen., con i
conseguenti e dirimenti limiti di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen.
In ogni caso la Corte territoriale ha sottolineato come i reati ascrivibili ai
fratelli Ayari siano di numero assai elevato e di indubbia gravità e ha segnalato
l’elevata capacità a delinquere di entrambi, attestata dai motivi a delinquere, dai
precedenti penali, dal carattere spietato dimostrato dal ferimento del Khallafi e
dalla spregiudicatezza rivelata con l’utilizzo di banconote false per il pagamento
della droga acquistata.

rilevanza in senso favorevole al comportamento processuale, essendosi in
concreto invocati elementi di significato sostanzialmente neutro o addirittura
necessitati, quali la sottoposizione ad interrogatorio o la parziale confessione
ovvero la non opposizione di resistenza di alcun genere.
Gli elementi segnalati, alla luce di quanto previsto dall’art. 133 cod. pen.,
sono stati dunque correttamente posti a fondamento della determinazione sia
della pena base, in rapporto ad un episodio reputato più rilevante degli altri, sia
degli aumenti per la continuazione, aumenti di cui si è peraltro sottolineata la
significativa modestia a fronte dei minimi edittali per i singoli reati-satelliti,
inclusi nel disegno criminoso.
In pratica la Corte territoriale risulta aver fatto buon uso dei parametri
utilizzabili per la determinazione della sanzione, avendo dato conto dei profili di
oggettiva gravità e del significativo dato personologico, tali da suggerire una
pena-base moderatamente superiore al minimo edittale (anche se attualmente,
dopo la sentenza n. 32 del 2014, lo stesso corrisponde proprio a quella penabase) e da rendere equi, nel vigente assetto normativo, gli operati aumenti a
titolo di continuazione.
Non sono dunque ravvisabili omissioni o scostamenti dai parametri legali in
relazione ai canoni di determinazione della pena rapportati alle finalità della
stessa.
D’altro canto le censure formulate risultano apodittiche, sostanzialmente
prescindendo dalle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale.

7. All’inammissibilità dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla
ragione dell’inammissibilità, della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

15

7
-(

Peraltro si comprende, in tale quadro, che non sia stata attribuita specifica

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/11/2015

Il Consigliere estensore

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