Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1051 del 15/06/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1051 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da CORSI Pasqualino, nato a Latina il 16/09/1968,
avverso l’ordinanza del 14/03/2012 del Tribunale di Roma (sezione riesame);
esaminati il ricorso, l’ordinanza impugnata e gli atti ostensibili;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Aurelio Galasso,
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore del ricorrente, avv. Massimo Biffa, che ha insistito per
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione
1. Nell’ambito di indagini preliminari relative ad innumerevoli truffe in danno
di compagnie assicuratrici della responsabilità civile da guida di autoveicoli, integrate
da incidenti stradali mai avvenuti o produttivi di danni personali e/o materiali diversi
e meno gravi di quelli reali, il g.i.p. del Tribunale di Frosinone con ordinanza del
28.4.2011 applicava -tra i molti indagati- al medico Pasqualino Corsi la misura
cautelare degli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere diretta alla
consumazione di un indeterminato numero delle descritte truffe ai danni di società di
assicurazione (capo A) e per quattro episodi, relativi a sinistri stradali “falsi” attestati
da atti del Corsi quale consulente medico delle assicurazioni, di concorso in falsità e in
truffa ex ara. 110, 485 e 642 co. 2 c.p. (sinistro n. 27: capo F-1; sinistro n. 37: capo Q-1;
sinistro n. 47: capo A-2; sinistro n. 51: capo E-2).
2. Giudicando ai sensi dell’art. 309 c.p.p. sul gravame del Corsi, il Tribunale
distrettuale del riesame di Roma con ordinanza del 27.5.2011 annullava l’ordinanza
cautelare e disponeva l’immediata liberazione del Corsi. Il Tribunale riteneva, per un

Data Udienza: 15/06/2012

3. Adita dal ricorso dell’indagato deducente violazione dell’art. 273 c.p.p. e
difetto di motivazione del provvedimento del Tribunale in punto di ritenuta
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ricorso giustificato sul piano dell’interesse
ad agire ai sensi dell’art. 314 c.p.p., questa Corte di Cassazione (Cass. Sez. 2, 26.10.2011
n. 41056) annullava l’ordinanza del riesame, rinviando gli atti allo stesso Tribunale di
Roma per nuovo esame della regiudicanda cautelare in ordine ai gravi indizi di
colpevolezza inerenti alla posizione processuale del Corsi.
La decisione di legittimità rilevava, infatti, che i giudici del riesame, affrontando
il tema della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., aveva ritenuto la solidità del quadro
indiziario sulla base di una sola testimonianza, per altro incerta, resa da una presunta
infortunata di un incidente stradale (tale Simona Pironi, dichiarante di non essere stata
sottoposta ad alcun controllo medico da parte del sanitario Corsi per il sinistro
accadutole), concernente uno soltanto dei quattro reati di frode e di falso contestati al
ricorrente. Donde l’illogicità e parzialità dell’assunto del Tribunale, che da tale
testimonianza aveva desunto la partecipazione del Corsi alla contestata associazione
per delinquere e a tutte le truffe assicurative ascrittegli.
4. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Roma con
l’ordinanza del 14.3.2012 richiamata in epigrafe ha (nuovamente) annullato
l’ordinanza cautelare del g.i.p. del Tribunale di Frosinone limitatamente alla mancanza
delle esigenze cautelari, confermandola -con rinnovata motivazione- per la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza involgenti il Corsi, quale consulente sanitario
designato da compagnie assicuratrici per la verifica di sinistri stradali risarcibili.
Nel ribadire la concludenza della piattaforma indiziaria concernente
l’operatività dell’associazione criminosa contestata al Corsi e ai coindagati in ragione
dell’accertata dinamica delle frodi assicurative (denunce di sinistri autoveicolari
presentate alle assicurazioni e corredate da falsi preventivi o fatture di carrozzieri
collusi e da referti medici compiacenti attestanti lesioni subite da persone coinvolte nei
sinistri; azioni giudiziarie contro le assicurazioni avviate da legali vicini all’avv. Biagio
Colini, promotore e organizzatore del sistema di frode assicurativa, supportate da
stime di periti, tecnici o sanitari, fondate su dati forniti da carrozzieri o su inesistenti
accertamenti medici sui presunti infortunati), il Tribunale ha partitamente esaminato i
quattro incidenti falsi coinvolgenti il Corsi, giungendo alla conclusione della sua
consapevole partecipazione criminosa, sintomatica anche della sua adesione al reato
associativo, nei quattro falsi sinistri ideati e congegnati in frode alle assicurazioni.
Per il sinistro n. 27 la testimone Pironi ha attendibilmente riferito di essere stata
accompagnata proprio dal Colini presso lo studio medico del Corsi con una decina di
altre persone vittime di incidenti, nessuna delle quali è stata visitata dal Corsi,
limitatosi a richiedere a lei e agli altri se avevano subito un incidente. Per il sinistro n.
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verso, sussistere nei confronti del Corsi i gravi indizi di colpevolezza individuati dal
provvedimento restrittivo del g.i.p. imperniati sugli accertamenti documentali della
p.g. e sulle testimonianze raccolte sugli incidenti stradali oggetto dei contestati reati
fine del sodalizio criminoso. Per altro verso, tuttavia, il Tribunale escludeva la
sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti la misura domiciliare, vuoi perché non
più attuali (fatti risalenti ad un periodo non successivo al 2009), vuoi perché non
sorrette da pericolo di reiterazione di fatti criminosi da parte dell’incensurato Corsi.

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5. Avverso il descritto provvedimento del giudice di rinvio ha proposto ricorso

per cassazione Pasqualino Corsi, ancora giustificando un interesse all’impugnazione ai
sensi dell’art. 314 co. 2 c.p.p. e denunciando con un solo motivo di censura vizi di
violazione di legge (art. 273, 292 -co. 2, lett. c- c.p.p.) e di carenza di motivazione
articolati nei termini di seguito riassunti.
5.1. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame in tema di gravi indizi di
colpevolezza che attingono il ricorrente per il reato associativo e i quattro reati fine
contestatigli è apparente e illogica. Il quadro indiziario era lacunoso e sommario già
nell’ordinanza cautelare genetica del g.i.p. del Tribunale di Frosinone. Tale ordinanza
focalizza l’accusa nei confronti del Corsi su una sola specifica evenienza probatoria
rappresentata dalla testimonianza di Simona Pironi, relativa ad uno soltanto dei
quattro sinistri “falsi” ascritti al ricorrente, né sviluppa una doverosa analisi del
teorema accusatorio riguardante l’associazione per delinquere di cui pure è ritenuto
partecipe il Corsi. In tale contesto di carenza probatoria, rilevato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza che ha annullato la prima ordinanza del riesame, il
Tribunale in sede di rinvio appare teso più a dare contezza della propria pregressa
decisione annullata che non a verificare la concreta tenuta degli indizi relativi al Corsi.

5.2. La motivazione dei giudici del riesame è sommaria e avulsa dai rilievi
critici, avvalorati da allegata documentazione, formulati dalla difesa del ricorrente.
Per il reato associativo il Tribunale si limita ad una parafrasi dell’imputazione
ex art. 416 c.p., limitandosi a rilevare la presenza tra i coindagati della sorella del Corsi
esercente la professione legale e in asserito rapporto collusivo con l’avv. Colini, mente
organizzativa delle frodi assicurative.
Quanto ai singoli episodi integrativi dei quattro reati fine ex art. 642 c.p., il
Tribunale ha continuato a richiamare la testimonianza Pironi per il sinistro n. 27 (capo
F-1), omettendo di verificarne la credibilità e comunque tralasciando di rilevare che il
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37 patito da Carlo Emanuele Colini, gli indizi sono desumibili dalla pedissequa
conferma da parte del Corsi di una implausibile prognosi di 65 giorni di guarigione,
così aumentata da altri sanitari, a fronte di iniziale prognosi di soli tre giorni del
pronto soccorso ospedaliero per una semplice contusione ad un polso. Per il sinistro n.
47 gli indizi sono desumibili dalla passiva accettazione da parte del Corsi, quale
consulente della società assicuratrice, della incrementata prognosi di guarigione di 65
giorni addotta dall’infortunato Enrico Buccitti (dopo iniziale prognosi di 15 giorni per
asserito trauma cervico-lombare), evenienza infortunistica smentita dal teste Valerio
Biasini, che ha riferito come il Buccitti, sceso dall’auto dopo l’incidente, non avvertisse
particolari dolori alla schiena. Per il sinistro n. 51 gli indizi sono tratti dalla vistosa
incongruenza della relazione del Corsi attestante la compatibilità delle lesioni sofferte
da Claudio Sito nel sinistro occorsogli, benché dai documenti sanitari acquisiti dalla
p.g. sia emerso che la causa delle lesioni del Sito risaliva ad una caduta accidentale.
Ove a tali dati di valutazione si giustapponga l’ulteriore rilievo che nel reato
associativo è coinvolta (indagata) anche la sorella del Corsi, l’avv. Annalisa Corsi,
strettamente legata al Colini, con cui è in contatto lo stesso Corsi (come dimostrano più
captazioni telefoniche), e solita far intervenire nelle pratiche risarcitorie destinate
all’esame del fratello Pasqualino Corsi come consulente delle società assicuratrici, una
collega di studio per eludere situazioni di conflitto di interessi del fratello medico.

6. n ricorso proposto nell’interesse di Pasqualino Corsi deve essere rigettato per
infondatezza dei prospettati motivi di censura, che per più versi lambiscono, nella
parte relativa alle doglianze di contenuto eminentemente fattuale, i contorni
dell’inammissibilità.

6.1. Va subito chiarito che, diversamente da quanto sostenuto in modo implicito
nel ricorso e da quanto più esplicitamente addotto dal difensore del Corsi nella
odierna discussione, non hanno ragion d’essere i rilievi su un’asserita violazione
dell’art. 627 co. 3 c.p.p. perché il Tribunale giudice del rinvio non si sarebbe attenuto ai
confini giuridici del riesame della regiudicanda cautelare tracciati dalla sentenza di
annullamento di questa Corte.
Innanzitutto la sentenza di annullamento con rinvio della prima ordinanza del
riesame ha censurato unicamente l’illogicità e l’incompletezza della motivazione del
primo provvedimento del riesame, astenendosi dall’affermare che il compendio dei
gravi indizi di colpevolezza si configurasse come carente già nella originaria ordinanza
impositiva della misura cautelare domestica.
In secondo luogo la semplice lettura di tale ordinanza del g.i.p. rende palese
l’infondatezza dell’assunto per cui anche in quella sede il g.i.p. si sarebbe limitato a
valorizzare il solo dato indiziario rappresentato dalla testimonianza della Pironi (capo
F-1 della rubrica). Così non è. Il g.i.p. ha analizzato la specifica posizione del Corsi sia
in rapporto agli altri tre episodi di frode assicurativa contestatigli (compiendo una
disamina degli atti valutati dal Corsi in veste di consulente delle società di
assicurazione interessate dai sinistri non veritieri e stigmatizzandone il loro passivo

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Corsi non aveva bisogno di visitare l’infortunata, potendo valutare gli esiti lesivi del
sinistro in base ai documenti sanitari già prodotti dalle parti e dalla stessa Pironi.
Per il sinistro n. 37 (capo Q-1), relativo all’infortunio patito a bordo di una
bicicletta dal figlio del coindagato avv. Colini, l’intervento del Corsi nella vicenda
infortunistica è senz’altro occasionale, poiché “l’assegnazione della visita del paziente al
medico viene fatta direttamente dalla compagnia assicurativa” senza possibilità di scelta da
parte del sanitario. Nel caso di specie la società ALA Assicurazioni ha officiato il Corsi
per procedere a visita medico-legale del minore Emanuele Colini, cui egli ha
proceduto, limitandosi a controllare la certificazione del pronto soccorso dell’ospedale
di Alatri (per contusione ad un polso) e i successivi referti sanitari puntualmente
richiamati nella relazione sanitaria all’uopo da lui redatta.
Anche per il sinistro n. 47 (capo A-2) il Corsi è stato delegato dalla SAI
Assicurazioni per la visita medico-legale dell’infortunato Buccitti, rimasto vittima di
un incidente automobilistico in cui riportava un trauma cervicale e lombare. Patologia
che Corsi ha verificato alla luce dei certificati medici forniti dallo stesso Buccitti e
“dell’esame obiettivo del paziente”. Il Tribunale non precisa per quale ragione il Corsi
avrebbe dovuto dubitare della veridicità dei certificati medici prodotti dall’infortunato.
Analoghe osservazioni possono formularsi, quanto a correttezza dell’operato
del Corsi, per il sinistro n. 51 (capo E-2). Il riferimento alla natura accidentale di una
caduta dell’infortunato Claudio Sito evocato dal Tribunale è frutto di estrapolazione
da un certificato sanitario improprio presente negli atti della pratica risardtoria,
oggetto di richiesta di “riapertura” avanzata alla società di assicurazione dal legale del
Sito nell’anno 2008.

recepimento, tradottosi in una implausibile acritica ratifica, necessaria ai fini risarcitori,
degli amplificati esiti infortunistici addotti dai privati coinvolti nei sinistri o dai loro
legali e dai medici di loro fiducia), sia in rapporto ai dati significativi dell’adesione del
Corsi allo stabile sistema di truffe programmato dall’avv. Colini.
uniformandosi al dictum della decisione di annullamento con rinvio di questa S.C. del
26.10.2011, enunciando -con motivazione lineare e logica, aderente alle emergenze
delle indagini- le ragioni della ritenuta gravità e concludenza degli elementi indiziari
raccolti nei confronti del Corsi per tutti i reati (associativo e strumentali) ascrittigli.
Né risponde al vero l’ulteriore sommaria doglianza secondo cui i giudici del
riesame avrebbero ignorato gli argomenti difensivi, anche di natura documentale,
addotti dal Corsi a sostegno della regolarità e liceità della sua condotta professionale
come “perito” delle compagnie assicuratrici. Il vero è che il Tribunale, come si evince
dalla decisione impugnata, ha giudicato inconferenti tali argomenti o dati difensivi
all’esito di una adeguata rivalutazione del compendio degli elementi indiziari posti a
base del provvedimento custodiale del g.i.p. di Frosinone, anche avvalendosi dei
poteri di integrazione conferitigli dall’art. 309 c.p.p.
Non ha pregio l’asserita violazione dell’art. 292, co. 2-lett. c), c.p.p. che, secondo
il ricorso, sarebbe stata in via mediata commessa dal Tribunale in sede di rinvio. Per la
semplice ragione che i confini del potere di integrazione, contenutistica e
motivazionale, del giudice del riesame sono delimitati soltanto da un quadro di
omissione assoluta della motivazione del provvedimento cautelare genetico.
Situazione che, sola, rappresenta l’invalicabile limite dei poteri integrativi e sostitutivi
del giudice del riesame cautelare, che in tal caso non ha altra alternativa se non quella
di annullare l’ordinanza cautelare priva di motivazione o sorretta da motivazione
apparente (cfr., ex plurimis, tra le decisioni più recenti: Cass. Sez. 3, 15.7.2010 n. 33753,
P.M. in proc. Lteri Lulzim, rv. 249148; Cass. Sez. 5, 24.3.2010 n. 16587, PM in proc. Di
Lorenzo, rv. 246875). Situazione, questa, affatto estranea -per quanto già precisato- alla
presente vicenda cautelare, ove si considerino l’estensione e l’autosufficienza della
motivazione dell’ordinanza cautelare genetica concernente il Corsi.
6.3. L’ulteriore inevitabile conseguenza delle precedenti osservazioni investe
l’inapprezzabilità dei profili di censura di mero spessore fattuale segnalati con il
ricorso ed attraverso i quali si prefigura in questa sede di legittimità un surrettizio
giudizio di riesame di secondo grado (una sorta di riesame del riesame) avente per
oggetto le fonti di prova indiziaria valutate gravi e convergenti dall’impugnata
ordinanza del Tribunale di Roma con motivazione logica e immune da palesi discrasie
o incongruenze. Una forma di giudizio, quindi, impraticabile da parte del giudice di
legittimità per le stesse ragioni già limpidamente esposte nella decisione di questa S.C.
che ha annullato con rinvio il primo provvedimento del riesame pronunciato nei
confronti del Corsi.
La sentenza di annullamento con rinvio di questa S.C. del 26.10.2011 ha chiarito,
nella premessa della decisione sui limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti
di riesame di misure cautelari personali, che il controllo di legittimità sulla
motivazione delle ordinanze di riesame è -da un lato- diretto a verificare la pertinenza
e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che coniuga gli indizi gravi di
colpevolezza ex art. 273 c.p.p. al giudizio di “probabile” colpevolezza dell’indagato

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6.2. Il Tribunale del riesame ha correttamente giudicato in sede di rinvio,

Al rigetto dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 15 giugno 2012
Il consigliere tensore
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nonché a verificare la valenza sintomatica degli indizi. E da un altro lato che tale
controllo non può involgere il giudizio ricostruttivo dei fatti e gli apprezzamenti del
giudice del merito cautelare sulla attendibilità e la solidità delle fonti di prova, allorché
la motivazione sia adeguata, coerente e immune da errori logici e giuridici. Con
l’effetto che il vizio di mancanza o insufficienza della motivazione del provvedimento
del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato
da questa S.C. se non quando risulti evidente e prima facie rilevabile dal testo del
provvedimento impugnato, esulando dal giudizio di legittimità il controllo della
sufficienza o della razionalità della motivazione sulle questioni di mero fatto (v. Cass.
Sez. 2, 7.12.2011 n. 56/12, Siciliano, rv. 251761).

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