Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10508 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10508 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ISANTO SARA N. IL 29/04/1974
avverso l’ordinanza n. 1/2013 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del
18/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. fIrl(r.Q0 by-Z, -c&-0

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Data Udienza: 06/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Latina, pronunciando nei confronti dell’odierna
ricorrente D’ISANTO SARA, indagata per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod.
pen e 2 D.Ivo 74/2000 (capo d) e 10bis Divo 74/00, con ordinanza del
18/2/2013, confermava l’ordinanza emessa il 30.11.2012 dal Tribunale di Latina
sezione distaccata di Gaeta che rigettava la richiesta di dissequestro della somma di euro 14.888,51 investita in fondo comune di investimento Sicav Eur Cash.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione

l’indagata, per mezzo del proprio difensore, deducendo l’unico motivo, enunciato
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod.
proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza nonché per contraddittoria o manifesta
illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 263 cod. proc. pen..
La ricorrente si duole che il Tribunale di Latina abbia ritenuto pertinenti al
reato le somme accantonate sul fondo di investimento finanziario riconducibili al
cc n. 1307, da lei acceso presso la banca Credem filiale di Portici unitamente alla
madre, contraddicendo il provvedimento di dissequestro emesso dal GUP del Tribunale di Latina proprio relativamente al conto oggetto di sequestro preventivo
per equivalente.
Nonostante il Gip abbia ordinato il dissequestro – si duole la D’Isanto- tale
provvedimento non avrebbe trovato piena esecuzione.
Equitalia Giustizia SpA avrebbe dissequestrato solo le somme giacenti sul
conto corrente e trattenuto la somma di euro 14.888,51 investita nel fondo comune d’investimento attivato su quel conto corrente.
A tale inottemperanza faceva seguito istanza con la quale si chiedeva il dissequestro delle somme indicate, stante l’inesistenza di qualsiasi provvedimento
di sequestro riguardante dette somme.
Il Giudice adito, ad avviso della ricorrente, erroneamente non solo avrebbe
rigettato il dissequestro ma avrebbe legittimato un sequestro mai convalidato. E
anche il Tribunale del riesame – si sostiene- sarebbe incorso nello stesso errore.

Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il proposto ricorso è manifestamente infondato e ne va pertanto di-

chiarata l’inammissibilità.

2

2.

2. La ricorrente contesta, come indicato in premessa, “violazione dell’art.
606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite
a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza nonché per contraddittoria o manifesta illogidtà della motivazione…”.
In realtà -va ricordato- l’art. 325 cod. proc. pen. prevede poi contro le
ordinanza in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione
per sola violazione di legge.
E’ vero, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a
sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione
così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv.
239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093). E che ancora
più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per
violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del
tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per
rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice
nel provvedimento impugnato. (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv.
254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento
impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323,
476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate,
ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che
si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso

Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi

l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
3. Nel caso in esame, tuttavia, la motivazione da parte del Tribunale del
Riesame di Latina c’é. E, soprattutto, i motivi di ricorso hanno natura esclusivamente fattuale.
Non vi è prova -come ha logicamente e coerentemente motivato il Tribunale di Latina- che vi sia alcun collegamento tra lo strumento finanziario di cui
all’istanza e il conto corrente sequestrato (e poi dissequestrato) all’indagata.

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g

Ma vi è di più: non vi è prova alcuna che i fondi di investimento in questione, in quanto tali, come rileva il GIP nel suo provvedimento del 30.11.2012
siano mai stati oggetto di sequestro in relazione al presente procedimento penale, ove il decreto di sequestro preventivo del 21.5.2010 (in atti) fa riferimento
solo a conti correnti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014
Il Co igliere est nsore

Il Presidente

inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della

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