Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10503 del 06/02/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 10503 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VANACORE ANTONINO N. IL 20/09/1972
avverso l’ordinanza n. 1213/2013 TRIBUNALE di NOLA, del
19/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G ir,
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Data Udienza: 06/02/2014

ORDINANZA
Con istanza del 5.3.2013 VANACORE ANTONINO chiedeva al Tribunale di
Noia, dinanzi al quale pendeva giudizio che lo vedeva imputato del reato di cui
agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 1, co 7 ter D.L. n. 196/2010 conv. in legge
24/11/2011 n. 1, in relazione all’art.6, co. 1, let. D I. 120/2008, il dissequestro e
la restituzione di un autocarro oggetto di sequestro operato dai Carabinieri il
12.10.2011, convalidato dal GIP, che ne disponeva il sequestro preventivo in
data 14.10.2011.

provvedimento de plano.
In data 26.4.2013 Vanacore depositava appello al Tribunale di Napoli, ex
art 322 bis c.p.p..
Con ordinanza del 17.5.2013 detto tribunale qualificava l’impugnazione
quale ricorso per cassazione e lo trasmetteva a codesta Corte.
La Procura Generale presso questa Corte, con atto depositato in data
26.9.2014 rileva che il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel qualificare il
sequestro (lo si deduce dai riferimenti normativi indicati nel provvedimento)
come probatorio, probabilmente scambiando il provvedimento cautelare in
questione con il sequestro (esso sì) probatorio di documentazione (formulari)
adottato dal p.m. in data 11.11.2011.
Pertanto, rilevava che correttamente, ai sensi dell’ art 322 bis cod. proc.
pen., il provvedimento di rigetto dell’ istanza di dissequestro era stato fatto
oggetto di appello al tribunale provinciale.
Chiedeva, pertanto, la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli perché
provveda in ordine all’impugnazione proposta
Ritiene questa Corte che fondate sono le argomentazioni del P.G.
Ed invero, dall’esame degli atti e del provvedimento impugnato, si evince
con chiarezza trattarsi di sequestro preventivo.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza del Tribunale di Napoli 17.5.2013 e dispone trasmettersi
gli atti allo stesso Tribunale per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014.

Con ordinanza del 19.3.2013 il Tribunale rigettava l’istanza, con

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