Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1050 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1050 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUZZENENTI GIANNI N. IL 17/02/1945
avverso la sentenza n. 1/2011 TRIB.SEZ.DIST. di LUINO, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 25/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Varese, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data 18 ottobre 2010 dal Giudice di pace di Gavirate, appellata da RUZZENENTI
Gianni, dichiarato responsabile del delitto di ingiurie, commesso il 20 giugno 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge quanto alla illeggibilità
della sentenza redatta a mano e vizio di motivazione sull’offensività delle espressioni usate.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato in
quanto la sentenza, seppur redatta con calligrafia poco ordinata, rimane pur sempre leggibile, con
un certo sforzo, ma leggibile, e poiché le espressioni utilizzate, come correttamente valutate dai
giudici del merito, sono in ogni caso volte a denigrare l’integrità personale e morale della persona cui sono dirette.
Peraltro il riferimento all’art. 599 c.p. è inconferente ed inammissibile sia sotto il profilo della
reciprocità delle offese, laddove è lo stesso ricorrente che rileva come per la relativa accusa alla
persona offesa è intervenuta archiviazione, sia sotto quello della provocazione in merito alla quale il giudice d’appello ha rilevato la mancanza di prova di un comportamento valutabile in quei
termini, così che la relativa questione, in fatto, non è proponibile in questa sede a fronte di un
puntuale rilievo del giudice del merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2013.

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