Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 105 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 105 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Giovanni Galeone, nato a Taranto il 09/06/1978
avverso l’ordinanza del 02/05/2012 della Corte d’appello di Lecce -sezione
distaccata di Tarantovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto-, con ordinanza
del 02/05/2012 ha accertato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse
di Giovanni Galeone avverso il provvedimento con il quale il 30/09/2011 il Gup di
quel Tribunale lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, valutando la mancanza di motivi nell’impugnazione proposta, che
rappresentava in maniera riduttiva le argomentazioni espresse nella sentenza
sull’affermazione di responsabilità e la qualificazione dei fatti, ignorando le
deduzioni formulate nel provvedimento impugnato proprio sui punti oggetto di
gravame, facendo discendere da tale mancanza di correlazione, l’assenza dei
motivi a sostegno dell’impugnazione.
2. Con il primo motivo Giovanni Galeone ha dedotto manifesta illogicità della
motivazione, che si assume concentrata in poche righe, con riferimento
all’inapplicabilità alla fattispecie dell’attenuante di cui al comma 5 della norma

Data Udienza: 05/12/2013

incriminatrice, motivo su cui si era incentrato l’atto di gravame, con deduzione
che, contrariamente alla valutazione della Corte, si assume specifica.
3. Analogo difetto di motivazione si deduce quanto all’accertamento di
inammissibilità dell’appello ed all’accertamento di responsabilità, elementi di
valutazione che, ancora una volta la Corte di merito ha espresso in poche righe
di motivazione.

1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
2.

Deve ricordarsi che il nostro sistema processuale prevede che

l’impugnazione debba contenere l’individuazione dei motivi, con la specificazione
degli elementi in fatto ed in diritto che sorreggono le richieste, che devono
essere correlati al provvedimento impugnato, secondo quanto prescritto, a pena
di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., motivi che devono
qualificarsi inesistenti ove non siano posti in correlazione con l’argomentazione
espressa nella sentenza oggetto di impugnazione (sul punto Sez.3, Sentenza n.
35492 del 06/07/2007, dep. 25/09/2007, imp. Tasca, Rv.237596).
Nella specie l’analisi dell’atto di appello proposto ha consentito di accertarne
l’assoluta genericità, nella parte in cui fonda i rilievi di merito 5voltfs u
presupposti di fatto insussistenti; in particolare, si assume la decisività di un
elemento di fatto valorizzato in sentenza, l’acquisizione di notizia confidenziale
sullo svolgimento, da parte del Galeone, di attività di spaccio, che risulta
contraddetto dall’analisi del testo che tale circostanza concreta riferisce nella
parte narrativa per dar conto dello spunto di indagine che comportò
l’accertamento nel luogo indicato ai verbalizzanti, ed ancora invece,
correttamente, l’accertamento di responsabilità su elementi di prova, quale la
sorpresa in flagranza dell’interessato, la sua confessione ed il sequestro della
sostanza, la cui valenza dimostrativa non viene in alcun modo contestata nel
gravame di merito.
Correttamente la Corte risulta aver valutato l’assenza di correlazione tra il
rilievo e la pronuncia impugnata, ritenendo inammissibile l’impugnazione poiché
non rispondente ai requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen.
Anche l’ulteriore motivo d’appello, riguardante il mancato riconoscimento
dell’attenuante del comma 5 della norma incriminatrice, è fondato sulla pretesa
mancanza di elementi di valutazione concreti, che in senso opposto risultano
analiticamente individuati e ricavati dagli accertamenti e dalla stessa
ricostruzione dei fatti fornita dall’interessato, sottoposti ad esame dal primo
giudice, e semplicemente ignorati nell’atto di gravame, che, ancora una volta

2

Cass. VI sez. penale rgn 26474/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

risultava privo dell’individuazione degli specifici elementi di fatto, scaturenti dalla
pronuncia, suscettibili di produrre una diversa, più favorevole valutazione.
3. La manifesta infondatezza del ricorso, che in questa sede si limita a
riproporre le valutazioni generiche oggetto del gravame di merito, contestando
quantitativamente le motivazioni poste a fondamento della sua valutazione di
inammissibilità, impongono l’accertamento di inammissibilità del ricorso; per

somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in
applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 05/12/2013.

l’effetto l’interessato è tenuto al pagamento delle spese processuali e della

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