Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10499 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10499 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da De Nittis Roberto, nato il 07.02.1964 alla Isole Tremiti, e
Santoro Ferdinando, nato il 20.07.1974 a Termoli (CS)
avverso la ordinanza del 9.7.2013 del tribunale di Foggia
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. De Nittis Roberto e Santoro Ferdinando hanno impugnato il rigetto di
un’istanza di dissequestro, pronunciato dal Gip in sede 1’11 giugno 2013; istanza
intesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di una “biglietteria” ubicata
al molo di S. Domino (Isole Tremiti), disposto in relazione al reato di
occupazione abusiva di demanio marittimo.
Il tribunale di Foggia con ordinanza del 9 luglio 2013 ha

rigettato

l’istanza, condannando gli appellanti al pagamento delle spese della procedura.

incentrata su una circostanza (la buona fede degli interessati, attivatisi per
ottenere il permesso di costruire 57/2005 da parte del Comune delle Isole
Tremiti, “sedicente” proprietario esclusivo dell’area di sedime del prefabbricato in
sequestro) che in realtà non incideva in alcun modo né sul

fumus del reato

ipotizzato né sul periculum della protrazione degli effetti del predetto reato,
atteso che un permesso edilizio non poteva fare le veci dell’autorizzazione ad
occupare un suolo demaniale. E comunque quella della asserita buona fede degli
indagati era questione riservata al futuro giudizio di merito e di contro estraneo
al giudizio di cautela reale, afferente unicamente alla oggettiva corrispondenza
tra gli elementi di fatto presentati dalle parti e la fattispecie ipotizzata e alla
pericolosità della res.
2.

Avverso questa pronuncia gli indagati propongono ricorso per

cassazione con tre motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso articolato in tre motivi i ricorrenti lamentano che

il

Tribunale avrebbe operato una mera presunzione di illecito, atteso che gli atti di
indagine non avevano ancora chiarito gli esatti termini del fatto-reato e pertanto
non era possibile, allo stato, comprendere l’effettiva violazione delle
contestazioni mosse agli indagati.
I ricorrenti lamentano poi, con il secondo motivo, che sarebbe mancato il
giudizio di prognosi quanto alla protrazione degli effetti del predetto reato.
Mancherebbe l’aggravamento del carico urbanistico posto che altri similari
immobili ad uso biglietteria insistenti parimenti sulla banchina del porto
dell’Isola San Domino delle Isole Tremiti, erano stati dissequestrati ed erano in
funzione, a differenza della biglietteria dei ricorrenti.
I quali, infine, con il terzo motivo, prospettano che il manufatto potrebbe
essere loro restituito con le prescrizioni di cui agli artt. 85 e 104 c.p.p.
consentendogli l’uso e, se del caso, nominando anche custode.
2. Il ricorso è inammissibile.

35062/3 r.g.n

2

c. c. 3 channbre 2013

Ha ritenuto il tribunale che l’impugnazione fosse infondata, in quanto

I ricorrenti muovono all’ordinanza impugnata censure di mero fatto. Essi,
sostenendo di essersi attivati per ottenere il permesso di costruire da parte del
Comune delle Isole Tremiti, “sedicente” proprietario esclusivo dell’area di sedime
del prefabbricato in sequestro, allegano in sostanza la loro buona fede. Ma è
questa una questione di fatto che implica valutazioni di merito e che non
consente pertanto di ricondurre le censure mosse dai ricorrenti con il primo
motivo di ricorso a vizio di violazione di legge, l’unico deducibile nella specie.
Né rileva la asserita disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni

genericità della deduzione.
Non attiene invece al giudizio sulla legittimità del diniego della revoca del
dissequestro l’eventuale richiesta di consentire l’uso della biglietteria suddetta,
pur oggetto di sequestro
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille ciascuno alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

analoghe di biglietterie che occupano il suolo pubblico, stante comunque la

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