Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10477 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 10477 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JENNANE ABDELOUAHAB N. IL 05/02/1990
avverso l’ordinanza n. 921/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 30/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Rc2.

Loè
\T& id-tts~

Udit i difensor Avv.;

et,

Data Udienza: 19/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Jennane Abdelouahab ricorre avverso l’ordinanza,in data
30.09.2013, del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con la
quale è stata confermata l’ordinanza del Giudice per le Indagini
di Reggio Calabria applicativa della misura della custodia
cautelare in carcere per il reato di rapina, e, chiedendone
l’annullamento deduce violazione di legge e carenza di motivazione

Nelle more del procedimento è pervenuta rinuncia dell’imputato
al ricorso;
Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso cui
consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in euro 500;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in
favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 19 febbraio 2014
Il
Gio

sigliere estensore
i Diotallevi

Il Presidente
l no Casucci

con riferimento agli articoli 273, 274 e 275 cod. proc. pen.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA