Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1046 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1046 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNOLO SERGIO N. IL 23/02/1966
avverso la sentenza n. 748/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 25/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa in data
10 marzo 2011 dal locale Tribunale, appellata da SPAGNOLO Sergio, dichiarato responsabile
del delitto di furto aggravato, commesso 1’8 settembre 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata valutazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche i significativi e plurimi precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini degli arti. 62-bis e 69 C.P., a fronte del
quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2013.

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