Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10455 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10455 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAGNAZZO ELIO N. IL 24/03/1957
DE FILIPPIS ROCCO N. IL 14/08/1935
CAGNAZZO ADDOLORATA N. IL 05/03/1950
nei confronti di:
CAGNAZZO MARIO N. IL 03/06/1943
avverso la sentenza n. 817/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procurati e Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 08/11/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Aurelio
Galasso, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Udito l’avv.Fulvio Barresi in sostituzione dell’avv.Rocco Luigi Corvaglia difensore
delle parti civili ricorrenti che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Uditi i difensori di fiducia di Mario Cagnazzo avv.ti Luigi Rolla e Fernando
Amoroso che hanno concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.2.2012, la Corte d’Appello di Lecce confermava la
decisione di primo grado che aveva assolto Cagnazzo Mario dai reati di
ricettazione, porto illegale di armi e minaccia aggravata, per non aver
commesso il fatto.
Ricorre per cassazione il difensore della parti civili Cagnazzo Elio,
Cagnazzo Addolorata e De Filippis Rocco, deducendo la violazione
dell’art.606 lett.b) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale in
relazione all’art.192 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della
motivazione. Una corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti
doveva condurre alla condanna dell’imputato; le dichiarazioni dei ricorrenti
sono logicamente coerenti e supportate da elementi esterni corroboranti la
loro fondatezza. La sentenza impugnata, erroneamente, afferma che le
dichiarazioni delle parti offese sono state smentite dal vigile urbano Martella
Biagio, intervenuto nel luogo dei fatti causa, nonostante che le dichiarazioni
del medesimo non contraddicano affatto quanto narrato dalle parti civili. Dal
verbale di arresto del Cagnazzo, redatto in data 1.10.2006 e allegato al
ricorso, emerge che il vigile urbano aveva riferito ai Carabinieri di
Castrignano del Capo, intervenuti sul posto, di aver sorpreso Cagnazzo
Mario armato di pistola e che lo stesso era scappato a bordo della sua

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Mercedes. Ed è questo il momento riferito da Cagnazzo Elio, che dopo un
primo tentativo di disarmare il Cagnazzo si era trovato nuovamente assalito
da quest’ultimo che gli puntava la pistola al torace, mordendo per due volte
le dita del fratello e della sorella che tentavano di strappargli di mano la
pistola.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo i ricorrenti hanno dedotto vizio di motivazione
della sentenza impugnata, attesa la illogicità di alcune argomentazioni al
riguardo sviluppate; quindi hanno prospettato il medesimo vizio, sotto il
profilo del travisamento dei fatti e della violazione delle regole sulla
valutazione della prova, in relazione all’attendibilità delle dichiarazioni delle
parti offese.
Le doglianze sono prive di consistenza e formulate in termini di una
inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti. La Corte di merito, con
motivazione congrua e priva di evidenti vizi logici (che va, poi,
necessariamente integrata con quella della sentenza di primo grado), dopo
aver ribadito tutte le discrasie delle dichiarazioni delle parti civili, già
evidenziate dal primo giudice, ha affermato che tali dichiarazioni non
consentivano di poter affermare con certezza né la dinamica della lite
familiare, né a chi appartenesse la pistola con matricola abrasa rinvenuta nel
giardino dei Cagnazzo, e ciò non solo per le richiamate contraddizioni, ma
anche perché l’unico teste estraneo, ovvero il vigile urbano intervenuto a
sedare la lite, aveva fornito una versione diversa da quella delle parti offese.
Lo stesso aveva infatti affermato che al momento del suo arrivo l’imputato
era a terra sovrastato da Elio, “di averlo aiutato a rialzarsi e a sedersi, agitato,
sul muretto; di avere, poi, nell’allontanarsi per prelevare il cellulare lasciato
in macchina pensando di essere riuscito a sedare gli animi, udito Addolorata
gridare aiuto ha preso una pistola! e, voltatosi, visto l’imputato impugnare una
pistola e tutti gli altri sovrastarlo e lui mordere per liberarsi”, in tal modo

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

sconfessando la versione dei fatti resa da Elio, in quanto giunto nel
momento in cui i presenti cercavano di disarmare il congiunto” (v.pagg.1 -2
della sentenza impugnata). E contro tali valutazioni sono dal motivo in
esame formulate mere contestazioni di veridicità, in un impensabile tentativo
di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle
valutazioni stesse. Né quanto riportato nel verbale di arresto allegato in copia

ci riferiva che vi era stata una lite tra i predetti e l’altro fratello Cagnazzo
Mario, il quale era armato di pistola ed era scappato a bordo della sua
Mercedes”) appare in contrasto e logicamente incompatibile con quanto
rilevato in sentenza in relazione alle dichiarazioni del vigile urbano, tra
l’altro non allegate al ricorso, essendosi i ricorrenti limitati ad allegare al
ricorso copia dei verbali di sommarie informazioni rese da Cagnazzo Elio,
Cagnazzo Addolorata e De Filippis Rocco convivente della Addolorata, del
verbale di arresto di Cagnazzo Mario, e di un’annotazione di polizia
giudiziaria del 2.10.2006.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che li hanno proposti devono
essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle
ammende.
liberato, il 8.11.2013.

al ricorso (“nonché un vigile urbano della Polizia Municipale di Patù, il quale

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