Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1043 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1043 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso, proposto da:
FIERRO SILVIO N. IL 26/04/1978
avverso la sentenza n. 335/2012 TRIBUNALE di PAOLA, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 25/11/2013

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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Paola applicava a FIERRO Silvio, a norma degli artt.
444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di
ps con obbligo di soggiorno, commessi il 12 ottobre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge quanto alla resistenza
ritenendo giustificata la propria opposizione e quanto alla violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, evidenziando la non definitività del provvedimento applicativo; lamenta poi eccessività della pena inflitta.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato, anche in tema di trattamento sanzionatorio, a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P.,
facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari, mentre all’imputato che
abbia patteggiato la pena è preclusa la proposizione in questa sede di questioni relative ai termini
fattuali di un’imputazione corretta, nella prospettazione sulla base della quale è stato raggiunto
l’accordo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versame
di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom
novembre 2013.

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