Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1042 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1042 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto.da:
CAMPACI MAURIZIO N. IL 21/09/1970
avverso la sentenza n. 4443/2005 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 25/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 9 maggio 2005 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Novara, appellata da CAMPACI Maurizio, dichiarato responsabile del delitto di detenzione e
spaccio di banconote false, commesso il 2 aprile 2001.
Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando l’affermazione di responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2013.