Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 104 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 104 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SKHEMBI BRUNO N. IL 23/03/1984
avverso il decreto n. 502/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di VARESE,
del 30/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 27/11/2012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 11.756/2012 R. G. *

Udienza del 27 novembre 2012

Rileva
1.— Con decreto, deliberato de plano ai sensi dell’articolo 666,
comma 2, cod. proc. pen., il 30 gennaio 2012 e depositata il 31
gennaio 2012, il Magistrato di sorveglianza di Varese ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura
alternativa della espulsione, in relazione alla residua pena detentiva espianda (inferiore ad anni due di reclusione) proposta
il 24 gennaio 2012 da Bruno Skhembi, condannato, giusta sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di
Busto Arsizio, 10 giugno 2010 (irrevocabile dal 23 febbraio
2011), alla pena della reclusione in anni quattro e della multa
in £ 45.000, pel delitto di traffico di stupefacenti.
Il Magistrato di sorveglianza ha motivato che l’instante si trovava “nella posizione giuridica di definitivo in regime di arresti
domiciliari esecutivi ai sensi dell’articolo 656, comma 10, cod.
proc. pen.”.
2.— Ricorre per cessazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fabrizio Cardinali, mediante atto
recante la data del 7 febbraio 2012, depositato 1’8 febbraio
2012, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, a’ sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.,
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 656,
comma 10, cod. proc. pen., nonché mancanza e illogicità della
motivazione, opponendo che la condizione di cui all’articolo
656, comma 10, cod. proc. pen. non impedisce la applicazione

2

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Giovanni
D’Angelo, sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e
per la restituzione degli atti “per nuovo esame” al Magistrato di
sorveglianza di Varese.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 11.756/2012 R.G. *

Udienza del 27 novembre 2012

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, con atto recante la data del 22 maggio 2012, rileva ad
adiuvandum: nel caso di specie sussistono tutte le condizioni
di legge per la espulsione; né è di ostacolo la circostanza della
espiazione della pena agli arresti domiciliari in executivis, non
essendo stata disposta alcuna misura alternativa.
4. — Il ricorso è fondato.
Il giudice a quo è incorso nella erronea applicazione della legge.
Affatto privo di base normativa è l’assunto del Magistrato di
sorveglianza che la prosecuzione degli arresti domicili ari — in esito al passaggio in giudicato della condanna e in
costanza della disposta sospensione della esecuzione dell’ordine
di carcerazione, ai sensi dell’articolo 656, comma 10, cod. proc.
pen. precluda la misura alternativa della espulsione
a’ termini dell’ articolo ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
È vero che la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione nei confronti del condannato, sottoposto agli arresti domiciliari all’atto del passaggio in giudicato della condanna, è
preordinata alla (eventuale) applicazione delle misure alternative di cui all’articolo 659, comma 5, cod. proc. pen., disposizione che non annovera l’espulsione de qua.
Ma la succitata misura alternativa prescinde dalla sospensione
della esecuzione della carcerazione, presupponendo, salvo le
condizioni ostative di cui al comma 3, dell’articolo 16 del decreto legislativo cit. in relazione al titolo della condanna, il
concorso di alcuna delle situazioni indicate nell’articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo e il contenimento entro il limite di due anni della pena detentiva, anche residua, espianda.

3

della espulsione, in “coerenza col profilo alternativolsostitutivo”401.,
misura in parola.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 11.756/2012 R.G. *

Udienza del 27 novembre 2012

Conseguono l’annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza
di Varese per il corso ulteriore.

M.

Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Varese per il corso
ulteriore.
Così deciso, il 27 novembre 2012.

P. Q.

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