Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1039 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1039 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATANZARO CHIARA N. IL 12/12/1990
avverso la sentenza n. 1829/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 25/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
29 dicembre 2011 dal locale Tribunale, appellata da CATANZARO Chiara, dichiarata responsabile del delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 15 dicembre 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante e sulla mancata applicazione di attenuanti che avrebbero potuto mitigare la pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato la partecipazione della ricorrente all’azione del giovane che era
entrato con lei nella gioielleria e che si era servito della sua borsa per celare un orologio nuovo e
poi aveva infranto una vetrina per prelevare dei preziosi causando lo scatto del segnale d’allarme
a cui era seguita la fuga di entrambi a dimostrazione di una piena consapevolezza, contestata in
via assertiva dalla donna, sia in appello che in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2013.